Scioglimento dei consigli di amministrazione delle aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9(GU n.22 del 5-6-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 27 novenbre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga La seguente legge: Art. 1. 1. In attesa delle norme regionali di riordino delle funzioni amministrative in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale, i consigli di amministrazione delle aziende di promozione turistica (APT) di cui alla legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 cessano dalle loro funzioni. 2. I presidenti delle APT in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assumono, dalla stessa data, la denominazione di amministratore straordinario ed esercitano tutte le funzioni gia' attribuite dalla legge regionale n. 9/1988 ai presidenti ed ai consigli di amministrazione delle APT. 3. Per le APT in cui si renda vacante la carica di amministratore straordinario, il consiglio regionale, entro quindici giorni, provvede alla nomina, scegliendo fra persone esperte del settore turistico con comprovata esperienza amministrativa e direzionale. Nel periodo di vacanza e in caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni dell'amministratore straordinario, limitatamente ai soli atti previsti come obbligatori e indifferibili per legge, sono esercitate, senza diritto ad alcuna indennita', dal dirigente responsabile di cui all'art. 22 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9. 4. Gli amministratori straordinari restano in carica fino all'entrata in vigore della normativa regionale di riordino delle funzioni in materia di informazione, accoglienza e promozione turistica locale e comunque non oltre il 30 giugno 1999. 5. All'amministratore straordinario si applica, per cio' che concerne l'indennita' di carica e i rimborsi spese, la disciplina prevista dalla legge regionale 31 luglio 1989 n. 48, cosi' come modificata con legge regionale 18 novembre 1989 n. 77, per il presidente delle APT. 6. I collegi sindacali restano in carica fino all'entrata in vigore delle norme regionali di cui al comma 1 e comunque non oltre il 30 giugno 1999. 7. In caso di vacanza di uno o piu' membri del collegio sindacale, il consiglio regionale, entro quindici giorni, provvede alla nomina in sostituzione. 8. L'indennita' mensile dei presidenti e dei componenti dei collegi sindacali e' calcolata secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 31 luglio 1989, n. 48, e successive modificazioni. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 18 novembre1998 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 13 ottobre 1998 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 13 novembre 1998.