REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 novembre 1998, n. 119 

Modifiche  ed  integrazioni  all'accordo  tra la Regione Abruzzo e la
Regione Molise  per  l'organizzazione  e  la  gestione  dell'Istituto
zooprofilattico  sperimentale  "G.  Caporale"  di  Teramo di cui alla
legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84
(GU n.31 del 7-8-1999)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30
                        del 27 novembre 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
              IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  L'art. 24 dell'accordo tra la Regione Abruzzo e la  Regione  Molise
per  la  organizzazione  e  la gestione dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale "G. Caporale" di Teramo di cui alla legge  regionale  28
dicembre 1978, n. 84, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  24  (Indennita'  ai componenti degli organi dell'ente). - Ai
componenti del consiglio di amministrazione che non siano  dipendenti
dell'Istituto  e  delle  regioni  interessate,  per  ogni giornata di
partecipazione alle sedute  spetta  un  gettone  di  presenza  di  L.
100.000.
  Al  presidente del consiglio ed al commissario straordinario di cui
all'art. 12, comma 2, spetta una indennita' mensile pari al  50%  del
compenso mensile corrisposto ai consiglieri regionali.
  Ai  componenti il collegio sindacale ai sensi del comma 5 dell'art.
3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 spetta  l'indennita'
prevista  al comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502.
  Ai membri del consiglio di  amministrazione  ed  ai  componenti  il
collegio  sindacale spetta altresi', oltre il rimborso delle spese di
viaggio, l'indennita' di missione in quanto dovuta nella misura e con
le modalita' previste dalla vigente normativa statale".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 4 novembre 1998
                             VERTICELLI