Modifiche ed integrazioni all'accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo di cui alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84(GU n.31 del 7-8-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 27 novembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. L'art. 24 dell'accordo tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per la organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo di cui alla legge regionale 28 dicembre 1978, n. 84, e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Indennita' ai componenti degli organi dell'ente). - Ai componenti del consiglio di amministrazione che non siano dipendenti dell'Istituto e delle regioni interessate, per ogni giornata di partecipazione alle sedute spetta un gettone di presenza di L. 100.000. Al presidente del consiglio ed al commissario straordinario di cui all'art. 12, comma 2, spetta una indennita' mensile pari al 50% del compenso mensile corrisposto ai consiglieri regionali. Ai componenti il collegio sindacale ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 spetta l'indennita' prevista al comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai membri del consiglio di amministrazione ed ai componenti il collegio sindacale spetta altresi', oltre il rimborso delle spese di viaggio, l'indennita' di missione in quanto dovuta nella misura e con le modalita' previste dalla vigente normativa statale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 4 novembre 1998 VERTICELLI