Modifica ed integrazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70(GU n.38 del 25-9-1999)
(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 113 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuiti in proprieta', ai rispettivi comuni competenti per territorio, i complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) , ex .A.N.M.I.L. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) ed ex E.N.A.L (Ente nazionale assistenza lavoratori), per le prestazioni di servizi assistenziali nell'interesse della collettivita' regionale, nonche' per documentate finalita' ricreative, previa richiesta dei comuni interessati e con espresso vincolo di destinazione". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, 11 dicembre 1998 BADALONI Il visto del commissario del Governo e' stato apposto il 4 dicembre 1998.