REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1998, n. 20 

Modifica  art.  10, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n.
48 avente ad oggetto "disciplina del volontariato".
(GU n.38 del 25-9-1999)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 56
                         del 9 luglio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
  1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 13 aprile 1995, n.
48 viene sostituito dal seguente:
  "2. Al fine  di  ottenere  i  contributi  di  cui  al  comma  1  le
organizzazioni  di  volontariato  devono  presentare  le domande alla
giunta regionale con allegato il progetto che si vuole  realizzare  o
la  documentazione  delle  attivita'  che si intendono svolgere entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della  legge  di  bilancio;  per
l'anno  in  corso  viene  fissato  il  termine di presentazione delle
domande al 30 luglio.".
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 30 giugno 1998.
                             D'AMBROSIO