REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1999, n. 9 

Ulteriore  modificazione  della  legge regionale 2 settembre 1974, n.
53 e interpretazione autentica delle disposizioni di cui ai commi 7 e
9 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre  1974,  n.  53,  come
sostituito dall'art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31
(GU n.39 del 2-10-1999)

                (Pubblicata nel Bollettino ufficiale
           della Regione Umbria n. 22 del 21 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Al  comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974,
n. 53, cosi' come sostituito dal comma 1  dell'art.  34  della  legge
regionale  21  ottobre  1997,  n. 31, la parola "marzo" e' sostituita
dalla parola "dicembre".
 
                               Art, 2.
                        Norma interpretativa
 
  1. Le  disposizioni  di  cui,  rispettivamente,  ai  commi  7  e  9
dell'art.    8  della  legge  regionale 2 settembre 1974, n. 53, come
sostituito dall'art. 34, della legge regionale 21  ottobre  1997,  n.
31,  sono da interpretare nel senso che gli interventi ivi consentiti
sono quelli relativi alle costruzioni esistenti alla data di  entrata
in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Umbria.
   Perugia, 15 aprile 1999
                             BRACALENTE