REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 1999, n. 96 

Regolamento concernente i  lavori,  le  forniture,  le  provviste,  i
servizi,  da eseguirsi in economia da parte della direzione regionale
"Azienda dei parchi e delle foreste regionali". Approvazione
(GU n.39 del 2-10-1999)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 21 aprile 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia
di parchi  e  riserve  naturali  regionali",  cosi'  come  modificata
dall'art.    9 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, dall'art.
18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, e  dall'art.  9  della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
  Considerato conseguentemente che gli interventi di competenza della
direzione  regionale  "Azienda dei parchi e delle foreste regionali",
cosi'  come  delineati  nei  documenti  di   programmazione   annuale
approvati  con  deliberazione  della  giunta regionale, consistono in
progetti, perizie e programmi di spesa concernenti:
   la gestione dei cantieri di lavoro e delle maestranze operaie;
   la gestione dei beni immobili  forestali  e  loro  pertinenze  del
patrimonio  regionale attribuiti alla disponibilita' alla gestione ed
alla vigilanza dell'Azienda dei parchi  a  decorrere  dal  1  gennaio
1997;
   la gestione diretta della Riserva naturale della Val Cavanata, dei
biotopi  istituiti con decreto del presidente della giunta regionale,
delle altri aree naturali protette individuate dalla legge  regionale
n. 42/1996;
   l'attuazione di iniziative volte alla conoscenza, l'inventario, la
tutela  e la gestione della flora spontanea e fauna selvatica nonche'
alla promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto
uso dell'ambiente;
  Ricordato che per l'attuazione delle finalita' suddette  i  servizi
della  direzione  regionale  "Azienda  dei  parchi  e  delle  foreste
regionali" devono sostenere, tra le altre, spese per:
   a) acquisto di carburanti  e  lubrificanti  per  mezzi  d'opera  e
macchine operatrici;
   b)   acquisto  di  materiali,  pezzi  di  ricambio  e  quant'altro
necessario per la gestione e manutenzione di mezzi d'opera, macchine,
attrezzature;
   c) acquisto di materiali  necessari  alla  manutenzione  dei  beni
immobili   e   loro   pertinenze,   comprese   le  infrastrutture  ed
attrezzature poste in opera;
   d) acquisto di utensili e attrezzi;
   e) acquisto di materiali per  la  manutenzione  e  la  pulizia  di
fabbricati ed aree verdi;
   f)  acquisto  di  dispositivi  di  protezione individuale, capi di
vestiario, accessori, presidi e cassette di pronto soccorso, mezzi di
comunicazione per primo soccorso, per il personale operaio  assegnato
alla direzione;
   g)  acquisto  di cartografia, di cartellonistica, di materiali per
esposizioni e fiere;
   h)   servizi   specializzati   di   manutenzione   per    impianti
idro-termo-sanitari,    scarichi    fognari,    impianti   elettrici,
riparazioni di macchine operatrici ed attrezzature;
   i) trasporti  e  noli  di  macchine  ed  attrezzature  per  lavori
specialistici;
   j)   acquisto   di   materiali  e  strumentazione  necessari  alla
realizzazione e revisione dell'inventario faunistico e floristico  ed
alla tutela e gestione della flora spontanea e della fauna selvatica;
   k) acquisto di materiali ed attrezzature necessari agli interventi
per la tutela dei monumenti naturali;
   l)   realizzazione   e   diffusione  di  ogni  tipo  di  materiale
divulgativo e didattico riguardante l'ambiente e la sua conoscenza;
   m) partecipazione od organizzazione  diretta  di  convegni,  feste
degli alberi nonche' adempimenti ad essi connessi;
  Considerato che la natura dei lavori, delle provviste e dei servizi
sopra  menzionati  e'  tale  da  rendere  estremamente difficoltoso e
percio'   inopportuno   il   ricorso   alle   ordinarie   forme    di
contrattazione;
  Ritenuto   opportuno  disciplinare  in  generale  le  modalita'  di
esecuzione delle sopraddette spese con apposito regolamento, ai sensi
della legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
dello Stato, per consentire ai direttori dei servizi dell'Azienda dei
parchi e delle foreste regionali di effettuare le suddette  spese  in
economia  nella  forma  dell'amministrazione  diretta  o  del cottimo
fiduciario;
  Sentito il comitato dipartimentale per il territorio  e  l'ambiente
che  nella  seduta del 17 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole
sulla bozza di regolamento  predisposta  dall'Azienda  dei  parchi  e
delle foreste regionali;
  Visto  il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 - Regolamento per la
direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello  Stato  -  e
successive norme integrative e modificative;
  Vista  la  legge  regionale  31  ottobre  1986,  n. 46 - Disciplina
regionale delle  opere  pubbliche  -  ed  interesse  pubblico  ed  in
particolare l'art.  23;
  Vista  la  legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Disposizioni in materia
di lavori pubblici - modificata dalla legge 18 novembre 1998, n.  415
ed in particolare l'art. 24, comma 6;
  Vista  la  legge  sulla  amministrazione  del  patrimonio  e  sulla
contabilita' generale dello Stato, regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 e successive norme integrative e modificative;
  Visto il regolamento per  l'amministrazione  del  patrimonio  e  la
contabilita'  generale  dello Stato, regio decreto 23 maggio 1924, n.
827 e successive norme integrative e modificative;
  Vista la legge regionale  20  gennaio  1982,  n.  10  e  successive
modifiche;
  Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 085/Pres.
del 20 marzo 1998 relativo ai pareri di congruita';
  Vista  la  legge  regionale  27  marzo  1996,  n.  18  e successive
modifiche;
  Visto l'art. 9, comma 11 della legge regionale 9 novembre 1998,  n.
13;
  Visto lo Statuto regionale ed in particolare l'art. 42;
  Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 416 del 12
febbraio 1999;
 
                               Decreta
 
  E' approvato il Regolamento concernente i lavori, le forniture,  le
provviste,  i  servizi,  da  eseguirsi  in  economia  da  parte della
Direzione regionale "Azienda dei parchi e  delle  foreste  regionali"
nel  testo  allegato  al presente decreto del quale costituisce parte
integrante e sostanziale.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  osservare
come regolamento della Regione.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e sara'  quindi  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   Trieste, 25 febbraio 1999
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 30 marzo 1999
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n.
109.