Disposizioni in materia di personale(GU n.44 del 6-11-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 36 del 7 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 32 della legge regionale 4 febbraio 1997, n.7 1. Le disposizioni dell'art. 32, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 in base alle quali, per i profili amministrativi del quaro livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore, si applicano altresi' al personale amministrativo ex Azienda regionale per l'equilibrio faunistico (AREF) gia' inquadrato nella quinta qualifica funzionale. 2. La spesa complessiva di lire 37 milioni fara' carico sui capitoli di spesa n. 3020 e n. 3031 dell'esercizio finanziario 1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri si prevede una spesa annuale di lire 9 milioni sempre sui succitati capitoli di spesa. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 30 marzo 1999 DISTASIO