Modifiche all'art. 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 recante "Tutela della fauna ittica e regolamentazione della pesca dilettantistica"(GU n.42 del 23-10-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 26 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha aprovato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Articolo unico Il terz'ultimo comma dell'art. 19 della legge regionale 24 aprile 1984, n. 25 e' sostituito dal seguente: "L'esercizio della pesca nelle zone di foce e ad acque salmastre ovvero di specchi lacustri naturali o artificiali di rilevante superficie non e' piu' soggetto a limitazioni di orario; nelle altre acque, fatta eccezione per la pesca dell'anguilla, che puo' svolgersi con mazzacchera fino alle ore 24, e per la pesca del pesce gatto, che, nel periodo intercorrente dal 1 giugno al 31 ottobre, puo' svolgersi con canna fino alle ore 24, l'esercizio della pesca e' consentito da un'ora prima della levata del sole a un'ora dopo il tramonto". La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 19 maggio 1999 CHITI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 13 aprile 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 14 maggio 1999.