REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 maggio 1999, n. 146 

Regolamento   recante  la  disciplina  dei  corsi  professionali  per
l'idoneita' all'esercizio  della  vendita  del  settore  merceologico
alimentare,    requisiti    del   preposto   e   verifica   requisiti
dell'attivita' all'ingrosso di cui alla  legge  regionale  19  aprile
1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9
(GU n.45 del 13-11-1999)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante:  "Normativa
organica  del commercio in sede fissa" ed, in particolare, l'art.  5,
il cui comma 7, rinvia  ad  apposito  regolamento  di  esecuzione  la
disciplina dei corsi professionali per lo svolgimento di un'attivita'
di commercio relativa al settore merceologico alimentare, previsti al
comma 5, lettera a) dell'articolo medesimo;
  Ritenuto pertanto di approvare le disposizioni regolamentari di cui
trattasi  nonche'  le indispensabili norme attuative della disciplina
legislativa concemente il preposto  all'attivita'  commerciale  e  la
verifica  dei  requisiti soggettivi per il commercio all'ingrosso, di
cui ai commi 5, 6 e 9 del richiamato art. 5 della legge regionale  n.
8/1999;
  Sentito    il    comitato    dipartimentale    per   le   attivita'
economico-produttive,  che  nella  seduta  del  23  aprile  1999,  ha
espresso  parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla
direzione regionale del commercio e del turismo;
  Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
  Vista la deliberazione giuntale n. 1279 del 23 aprile 1999;
 
                              Decreta:
  1. E' approvato il "Regolamento recante  la  disciplina  dei  corsi
professionali per l'idoneita' all'esercizio della vendita del settore
merceologico  alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti
dell'attivita' all'ingrosso di cui alla  legge  regionale  19  aprile
1999,  n.  8, art. 5, commi 5, 6 e 9", nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
  3.  Il  presente  decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e successivamente pubblicato nel  Bollettino  ufficiale
della Regione.
   Trieste, 7 maggio 1999
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste il 18 giugno 1999
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
212
 
                                                             Allegato
 
Regolamento  recante  la  disciplina  dei  corsi  professionali   per
   l'idoneita'  all'esercizio  della vendita del settore merceologico
   alimentare,  requisiti   del   preposto   e   verifica   requisiti
   dell'attivita'  all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile
   1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9.
 
                               Art. 1.
               Organizzazione dei corsi professionali
 
  1. Ai fini dell'applicazione dell'art.  5,  comma  5,  lettera  a),
della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, i corsi professionali per
l'idoneita'   all'esercizio   di  vendita  del  settore  merceologico
alimentare di cui all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  della  legge
regionale  n.  8/1999,  in  attesa  della  costituzione dei centri di
assistenza tecnica, sono organizzati dalle organizzazioni provinciali
dei commercianti maggiormente  rappresentative  o  societa'  da  loro
costituite secondo le modalita' del presente regolamento.
 
                               Art. 2.
                   Materie dei corsi professionali
 
  1. I corsi hanno per oggetto le seguenti materie:
   a) disciplina igienico-sanitaria degli alimenti;
   b)   disciplina  igienico-sanitaria  delle  attrezzature  e  degli
ambienti di lavorazione e commercializzazione degli alimenti;
   c) le tecniche di conservazione,  manipolazione  e  trasformazione
degli alimenti;
   d)  merceologia  alimentare:  le  carni,  salumi  ed  insaccati, i
prodotti freschi, i prodotti ortofrutticoli, la pasticceria, il  pane
ed  i  prodotti  da  forno,  i  prodotti conservati, i preparati, gli
alimenti surgelati;
   e) normativa a tutela del consumatore: etichettatura dei  prodotti
alimentari,  obbligo  del  doppio  prezzo  per  i prodotti venduti ad
unita' di misura, peso netto, pubblicita' dei prezzi;
   f) la vendita dei funghi commestibili.
 
                               Art. 3.
               Durata dei corsi e commissione d'esame
 
  1. La durata dei corsi non potra' essere inferiore ad un totale  di
trenta ore.
  2.  L'idoneita'  all'esercizio  di  vendita dei prodotti alimentari
viene  conseguita  sostenendo  una  prova  finale  davanti   ad   una
commissione  provinciale,  costituita  presso  la  locale  camera  di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura composta:
   a) dal segretario generale della C.C.I.A.A. o da un suo sostituto,
che la presiede;
   b) da un esperto di disciplina igienico-sanitaria  degli  alimenti
nominato dall'azienda sanitaria locale di competenza;
   c)  da un insegnante di merceologia di scuola secondaria superiore
o da un esperto con provata e documentata esperienza in materia;
   d) da  un  rappresentante  dell'organizzazione  di  categoria  che
organizza il corso.
  3.  La  commissione  e'  nominata  con decreto del presidente della
giunta regionale e dura in carica cinque anni.
 
                               Art. 4.
         Corsi per la somministrazione di alimenti e bevande
 
  1. I corsi  abilitanti  all'iscrizione  al  registro  esercenti  il
commercio  per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,
di cui all'art. 2 della legge n. 287/1991, sono validi anche ai  fini
di  cui  all'art.  5,  comma  5, lettera a), della legge regionale n.
8/1999.
 
                               Art. 5.
                       Partecipazione ai corsi
 
  1. I corsi di cui all'art. 2 sono liberi  e  possono  prevedere  la
partecipazione gratuita a favote di iscritti nella misura massima del
15% dei posti previsti per la partecipazione ai corsi stessi.
 
                               Art. 6.
                     Competenze delle C.C.I.A.A.
 
  1.  Qualora  i  corsi di cui all'art. 2 non vengano tempestivamente
organizzati dai soggetti di cui all'art. 1, i corsi  stessi  verranno
organizzati  con  le  medesime  modalita'  e con i medesimi contenuti
dalle C.C.I.A.A.
 
                               Art. 7.
                              Preposto
 
  1. Il titolare dell'attivita' commerciale puo' essere sostituito in
via continuativa  esclusivamente  da  un  preposto  in  possesso  dei
requisiti di legge.
 
                               Art. 8.
   Verifica dei requisiti soggettivi per il commercio all'ingrosso
 
  1.  La  verifica  della esistenza dei requisiti soggettivi relativi
alle attivita' di  commercio  all'ingrosso  e'  di  competenza  delle
C.C.I.A.A.