Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneita' all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attivita' all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9(GU n.45 del 13-11-1999)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: "Normativa organica del commercio in sede fissa" ed, in particolare, l'art. 5, il cui comma 7, rinvia ad apposito regolamento di esecuzione la disciplina dei corsi professionali per lo svolgimento di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, previsti al comma 5, lettera a) dell'articolo medesimo; Ritenuto pertanto di approvare le disposizioni regolamentari di cui trattasi nonche' le indispensabili norme attuative della disciplina legislativa concemente il preposto all'attivita' commerciale e la verifica dei requisiti soggettivi per il commercio all'ingrosso, di cui ai commi 5, 6 e 9 del richiamato art. 5 della legge regionale n. 8/1999; Sentito il comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive, che nella seduta del 23 aprile 1999, ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale del commercio e del turismo; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Vista la deliberazione giuntale n. 1279 del 23 aprile 1999; Decreta: 1. E' approvato il "Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneita' all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attivita' all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 maggio 1999 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste il 18 giugno 1999 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 212 Allegato Regolamento recante la disciplina dei corsi professionali per l'idoneita' all'esercizio della vendita del settore merceologico alimentare, requisiti del preposto e verifica requisiti dell'attivita' all'ingrosso di cui alla legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, art. 5, commi 5, 6 e 9. Art. 1. Organizzazione dei corsi professionali 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 5, lettera a), della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, i corsi professionali per l'idoneita' all'esercizio di vendita del settore merceologico alimentare di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 8/1999, in attesa della costituzione dei centri di assistenza tecnica, sono organizzati dalle organizzazioni provinciali dei commercianti maggiormente rappresentative o societa' da loro costituite secondo le modalita' del presente regolamento. Art. 2. Materie dei corsi professionali 1. I corsi hanno per oggetto le seguenti materie: a) disciplina igienico-sanitaria degli alimenti; b) disciplina igienico-sanitaria delle attrezzature e degli ambienti di lavorazione e commercializzazione degli alimenti; c) le tecniche di conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti; d) merceologia alimentare: le carni, salumi ed insaccati, i prodotti freschi, i prodotti ortofrutticoli, la pasticceria, il pane ed i prodotti da forno, i prodotti conservati, i preparati, gli alimenti surgelati; e) normativa a tutela del consumatore: etichettatura dei prodotti alimentari, obbligo del doppio prezzo per i prodotti venduti ad unita' di misura, peso netto, pubblicita' dei prezzi; f) la vendita dei funghi commestibili. Art. 3. Durata dei corsi e commissione d'esame 1. La durata dei corsi non potra' essere inferiore ad un totale di trenta ore. 2. L'idoneita' all'esercizio di vendita dei prodotti alimentari viene conseguita sostenendo una prova finale davanti ad una commissione provinciale, costituita presso la locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura composta: a) dal segretario generale della C.C.I.A.A. o da un suo sostituto, che la presiede; b) da un esperto di disciplina igienico-sanitaria degli alimenti nominato dall'azienda sanitaria locale di competenza; c) da un insegnante di merceologia di scuola secondaria superiore o da un esperto con provata e documentata esperienza in materia; d) da un rappresentante dell'organizzazione di categoria che organizza il corso. 3. La commissione e' nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni. Art. 4. Corsi per la somministrazione di alimenti e bevande 1. I corsi abilitanti all'iscrizione al registro esercenti il commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui all'art. 2 della legge n. 287/1991, sono validi anche ai fini di cui all'art. 5, comma 5, lettera a), della legge regionale n. 8/1999. Art. 5. Partecipazione ai corsi 1. I corsi di cui all'art. 2 sono liberi e possono prevedere la partecipazione gratuita a favote di iscritti nella misura massima del 15% dei posti previsti per la partecipazione ai corsi stessi. Art. 6. Competenze delle C.C.I.A.A. 1. Qualora i corsi di cui all'art. 2 non vengano tempestivamente organizzati dai soggetti di cui all'art. 1, i corsi stessi verranno organizzati con le medesime modalita' e con i medesimi contenuti dalle C.C.I.A.A. Art. 7. Preposto 1. Il titolare dell'attivita' commerciale puo' essere sostituito in via continuativa esclusivamente da un preposto in possesso dei requisiti di legge. Art. 8. Verifica dei requisiti soggettivi per il commercio all'ingrosso 1. La verifica della esistenza dei requisiti soggettivi relativi alle attivita' di commercio all'ingrosso e' di competenza delle C.C.I.A.A.