Legge regionale n. 3/1998, art. 11, commi 8 e 9. Approvazione del regolamento di esecuzione per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici.(GU n.45 del 13-11-1999)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 11, comma 8, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, con il quale si autorizza l'amministrazione regionale a concedere alle imprese singole o associate, localizzate in tutto il territorio regionale, contributi in conto capitale in misura non superiore al 25% della spesa ammissibile per la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua; Visto il comma 9, dell'art. 11 medesimo con cui si stabilisce che le modalita' di presentazione delle domande ed i criteri di priorita' per il loro accoglimento vengono stabiliti con regolamento di esecuzione; Ritenuto necessario, alla luce della normativa sopra citata, approvare il regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi in argomento; Sentito il comitato dipartimentale per le attivita' economiche e produttive che nella seduta del 17 dicembre 1998 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'industria; Preso atto che la Commissione europea ha concluso in data 18 settembre 1998 con esito favorevole l'esame del suddetto regime d'aiuto, condizione per dare esecuzione allo stesso (Comunicato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 52 del 30 dicembre 1998); Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 214 del 29 gennaio 1999, come modificata con successiva deliberazione n. 1525 del 14 maggio 1999; Decreta: E' approvato il regolamento di esecuzione previsto dall'art. 11, comma 9, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 7 maggio 1999 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 18 giugno 1999 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 208 Allegato Regolamento di esecuzione dell'art. 11, commi 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, per la concessione di contributi alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici. Art. 1. O g g e t t o Il presente regolamento stabilisce - in conformita' all'art. 11, commi 8 e 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - le modalita' di presentazione delle domande ed i criteri di priorita' relativamente alla concessione di contributi in conto capitale per la riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua. Art. 2. Beneficiari Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le imprese singole o associate che abbiano sede o unita' operativa nel territorio regionale. Art. 3. Termini e modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande, in bollo, vanno presentate alla direzione regionale dell'industria entro centoventi giomi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e per gli anni successivi, compatibilmente con il sussistere del relativo stanziamento di bilancio, entro il termine fissato con decreto del direttore regionale dell'industria da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. Alle domande va allegata la seguente documentazione: a) relazione esplicativa circa i modi e i tempi di realizzazione dell'investimento programmato, con l'indicazione della prevista quantita' annua di energia prodotta a regime dall'impianto da riattivare; b) preventivo di spesa; c) concessione o autorizzazione edilizia se trattasi di nuove opere; d) concessione di piccola derivazione d'acqua; e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; f) certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita I.V.A.; g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver o meno richiesto o ottenuto altri contributi regionali, statali o comunitari per lo stesso investimento. 3. La documentazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 puo' essere sostituita con autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi della normativa vigente. Art. 4. Modalita' degli aiuti 1. L'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale pari al 25% della spesa ritenuta ammissibile per le piccole e medie imprese e pari al 15% per le grandi imprese, fino all'esaurimento dello stanziamento del bilancio regionale. 2. Ai fini della determinazione dei limiti dimensionali aziendali di cui al comma 1 si fa riferimento alla normativa di settore del richiedente. 3. Sono ammesse a contributo le spese documentate da fatture, ivi comprese quelle di acconto, che portano data successiva a quella di presentazione della domanda e relative: all'acquisto dell'impianto preesistente, alla progettazione; ai lavori edili per la riattivazione, compresi quelli sugli argini; all'acquisto di attrezzature ed impianti. 4. Non sono ammissibili a contributo le spese: per lavori di ordinaria manutenzione; per l'acquisto di materiale di consumo, di attrezzature e di materiale d'ufficio; di trasporto, notarili, per imposte e tasse. 5. Ai fini del loro accoglimento, hanno priorita' le domande che evidenziano il minor rapporto tra le spese ritenute ammissibili e la quantita' di energia prodotta a regime dall'impianto. A parita' di detto rapporto saranno privilegiati i progetti che prevedono la maggior capacita' produttiva dell'impianto. In caso di ulteriore parita' sara' preso in considerazione l'ordine di presentazione delle domande. 6. Al fine dell'erogazione del contributo, il beneficiario dovra' presentare la documentazione di spesa debitamente quietanzata e una certificazione asseverata del direttore dei lavori o di un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale competente per tipologia di progetto attestante: a) i lavori effettuati e il loro eventuale computo metrico; b) la regolare esecuzione delle opere come da progetto e la congruita' della spesa; c) il funzionamento della centralina e il suo collegamento alla rete. Art. 5. Vincolo di destinazione Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione produttiva dell'impianto per un periodo di cinque anni dalla data del decreto di liquidazione del contributo.