REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 maggio 1999, n. 164 

Legge  regionale  n.  3/1998,  art. 11, commi 8 e 9. Approvazione del
regolamento di esecuzione  per  la  concessione  di  contributi  alle
imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici.
(GU n.45 del 13-11-1999)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 1999)
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
  Visto l'art. 11, comma 8, della legge regionale 12 febbraio 1998,
 n. 3, con  il  quale  si  autorizza  l'amministrazione  regionale  a
concedere  alle  imprese singole o associate, localizzate in tutto il
territorio regionale, contributi in  conto  capitale  in  misura  non
superiore  al  25%  della  spesa  ammissibile per la riattivazione di
impianti  idroelettrici  che  utilizzano   concessioni   di   piccole
derivazioni d'acqua;
  Visto  il  comma 9, dell'art. 11 medesimo con cui si stabilisce che
le modalita' di presentazione delle domande ed i criteri di priorita'
per  il  loro  accoglimento  vengono  stabiliti  con  regolamento  di
esecuzione;
  Ritenuto  necessario,  alla  luce  della  normativa  sopra  citata,
approvare il regolamento per la determinazione dei  criteri  e  delle
modalita' di concessione dei contributi in argomento;
  Sentito  il  comitato  dipartimentale per le attivita' economiche e
produttive che nella seduta del 17 dicembre 1998 ha  espresso  parere
favorevole   sul  testo  regolamentare  predisposto  dalla  direzione
regionale dell'industria;
  Preso atto che la  Commissione  europea  ha  concluso  in  data  18
settembre  1998  con  esito  favorevole  l'esame  del suddetto regime
d'aiuto, condizione  per  dare  esecuzione  allo  stesso  (Comunicato
pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione  n.  52 del 30
dicembre 1998);
  Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
  Su conforme deliberazione della giunta  regionale  n.  214  del  29
gennaio  1999,  come  modificata con successiva deliberazione n. 1525
del 14 maggio 1999;
 
                              Decreta:
 
  E' approvato il regolamento di esecuzione  previsto  dall'art.  11,
comma  9,  della  legge  regionale  12  febbraio  1998,  n. 3, per la
concessione di  contributi  alle  imprese  per  la  riattivazione  di
impianti  idroelettrici  nel testo allegato al presente provvedimento
quale parte integrante.
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione.
  Il presente decreto verra' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
   Trieste, 7 maggio 1999
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti di Trieste il 18 giugno 1999
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n.  1,  foglio  n.
208
 
                                                             Allegato
 
Regolamento  di  esecuzione  dell'art.  11,  commi  8 e 9 della legge
   regionale 12 febbraio 1998, n. 3, per la concessione di contributi
   alle imprese per la riattivazione di impianti idroelettrici.
 
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
 
  Il presente regolamento stabilisce - in  conformita'  all'art.  11,
commi  8  e  9  della  legge  regionale  12  febbraio 1998, n. 3 - le
modalita' di presentazione delle domande ed i  criteri  di  priorita'
relativamente alla concessione di contributi in conto capitale per la
riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzano concessioni di
piccole derivazioni d'acqua.
 
                               Art. 2.
                             Beneficiari
 
  Possono  beneficiare  dei contributi di cui al presente regolamento
le imprese singole o associate che abbiano sede  o  unita'  operativa
nel territorio regionale.
 
                               Art. 3.
         Termini e modalita' di presentazione delle domande
 
  1.  Le domande, in bollo, vanno presentate alla direzione regionale
dell'industria entro centoventi giomi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento e per gli anni  successivi,  compatibilmente
con  il  sussistere  del  relativo stanziamento di bilancio, entro il
termine fissato con decreto del direttore regionale dell'industria da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
  2. Alle domande va allegata la seguente documentazione:
   a) relazione esplicativa circa i modi e i tempi  di  realizzazione
dell'investimento   programmato,  con  l'indicazione  della  prevista
quantita'  annua  di  energia  prodotta  a  regime  dall'impianto  da
riattivare;
   b) preventivo di spesa;
   c)  concessione  o  autorizzazione  edilizia  se trattasi di nuove
opere;
   d) concessione di piccola derivazione d'acqua;
   e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
   f)  certificato di attribuzione del codice fiscale e della partita
I.V.A.;
   g) dichiarazione sostitutiva  di  atto  notorio  di  aver  o  meno
richiesto o ottenuto altri contributi regionali, statali o comunitari
per lo stesso investimento.
  3. La documentazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma
2  puo'  essere  sostituita  con  autocertificazioni  o dichiarazioni
sostitutive di atto notorio ai sensi della normativa vigente.
 
                               Art. 4.
                        Modalita' degli aiuti
 
  1. L'agevolazione consiste nell'attribuzione di  un  contributo  in
conto  capitale  pari  al 25% della spesa ritenuta ammissibile per le
piccole e medie imprese e pari al 15% per  le  grandi  imprese,  fino
all'esaurimento dello stanziamento del bilancio regionale.
  2.  Ai  fini della determinazione dei limiti dimensionali aziendali
di cui al comma 1 si fa riferimento alla   normativa di  settore  del
richiedente.
  3.  Sono  ammesse a contributo le spese documentate da fatture, ivi
comprese quelle di acconto, che portano data successiva a  quella  di
presentazione  della  domanda  e relative: all'acquisto dell'impianto
preesistente,  alla   progettazione;   ai   lavori   edili   per   la
riattivazione,   compresi   quelli   sugli  argini;  all'acquisto  di
attrezzature ed impianti.
  4. Non sono ammissibili  a  contributo  le  spese:  per  lavori  di
ordinaria  manutenzione;  per  l'acquisto di materiale di consumo, di
attrezzature e di materiale d'ufficio; di  trasporto,  notarili,  per
imposte e tasse.
  5.  Ai  fini  del loro accoglimento, hanno priorita' le domande che
evidenziano il minor rapporto tra le spese ritenute ammissibili e  la
quantita'  di  energia  prodotta a regime dall'impianto. A parita' di
detto rapporto saranno  privilegiati  i  progetti  che  prevedono  la
maggior  capacita'  produttiva  dell'impianto.  In  caso di ulteriore
parita' sara' preso in considerazione l'ordine di presentazione delle
domande.
  6. Al fine dell'erogazione del contributo, il  beneficiario  dovra'
presentare  la  documentazione di spesa debitamente quietanzata e una
certificazione asseverata del direttore dei lavori o  di  un  tecnico
iscritto  all'albo  di  un ordine o collegio professionale competente
per tipologia di progetto attestante:
   a) i lavori effettuati e il loro eventuale computo metrico;
   b) la regolare esecuzione  delle  opere  come  da  progetto  e  la
congruita' della spesa;
   c)  il  funzionamento  della centralina e il suo collegamento alla
rete.
 
                               Art. 5.
                       Vincolo di destinazione
 
  Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la  destinazione
produttiva dell'impianto per un periodo di cinque anni dalla data del
decreto di liquidazione del contributo.