Modifica al Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 concernente "Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione"(GU n.49 del 11-12-1999)
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 16 giugno 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga il seguente regolamento: Al termine del primo comma dell'art. 16 del Regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3 e successive modifiche e integrazioni e' aggiunto di seguito il seguente periodo: "I cacciatori residenti in province in cui il rapporto cacciatore/territorio risulti inferiore ad 1/13 ettari, possono usufruire, previo pagamento di una ulteriore quota di L. 50.000, di altre cinque giornate per la caccia alla selvaggina stanziale non di specie ungulate utilizzando il sistema di cui all'art. 18". Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 7 giugno 1999 CHITI Il presente regolamneto e' stato approvato dal consiglio regionale il 27 aprile 1999 ed e' divenuto esecutivo a seguito della decisione della C.C.A.R. n. 2 del 26 maggio 1999.