REGIONE TOSCANA

REGOLAMENTO REGIONALE 7 giugno 1999, n. 1 

Modifica  al  Regolamento  regionale  3 maggio 1996, n. 3 concernente
"Ambiti territoriali di caccia - Regolamento di accesso e gestione"
(GU n.49 del 11-12-1999)

  (Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18
                         del 16 giugno 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
il seguente regolamento:
  Al termine del primo comma dell'art. 16 del Regolamento regionale 3
maggio 1996, n. 3 e successive modifiche e integrazioni  e'  aggiunto
di seguito il seguente periodo:
  "I   cacciatori   residenti   in   province   in  cui  il  rapporto
cacciatore/territorio  risulti  inferiore  ad  1/13  ettari,  possono
usufruire,  previo  pagamento di una ulteriore quota di L. 50.000, di
altre cinque giornate per la caccia alla selvaggina stanziale non  di
specie ungulate utilizzando il sistema di cui all'art. 18".
  Il  presente  regolamento  e'  pubblicato  nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare come legge della Regione Toscana.
   Firenze, 7 giugno 1999
                                CHITI
  Il  presente regolamneto e' stato approvato dal consiglio regionale
il 27 aprile 1999 ed e' divenuto esecutivo a seguito della  decisione
della C.C.A.R. n. 2 del 26 maggio 1999.