REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1999, n. 35 

Modifica dell'art. 1 della legge  regionale  6  maggio  1985,  n.  49
"Abolizione  della  navigazione  a  motore  sui  laghi  compresi  nel
territorio della Regione Veneto"
(GU n.49 del 11-12-1999)

   (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 69
                         del 10 agosto 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
   Modifica dell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49
 
  1.  L'art.  1  della  legge regionale 6 maggio 1985, n. 49 e' cosi'
sostituito:
  "Art. 1. - 1. Per la difesa dell'ambiente  naturale e  dei  piccoli
laghi  in  particolare,  e'  fatto  divieto  a chiunque di condurre e
stazionare natanti con motore di  qualunque  specie  (elettrico  e  a
combustione  interna)  e  potenza  nelle acque dei laghi compresi nel
territorio della Regione Veneto, a eccezione delle acque del lago  di
Garda  per il quale sono previsti appositi divieti e regolamentazioni
e delle acque del lago di Santa Croce (Belluno) per il quale, secondo
le  modalita'  stabilite  da  apposito  regolamento  adottato   dalla
provincia di Belluno, e' concessa la navigazione con natanti a motore
alimentati con batterie elettriche".
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Veneto.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Regione Veneto.
   Venezia, 9 agosto 1999
                                GALAN