REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 luglio 1999, n. 40 

  Modifica del regolamento di esecuzione concernente gli standards in
materia di igiene e sanita'.
(GU n.2 del 15-1-2000)

                (Pubblicato nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 31 agosto 1999)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n. 2662 del
28 giugno 1999;
                                Emana
il seguente regolamento:
                           Articolo unico
    Gli  articoli  1  e  3  del  decreto  del presidente della giunta
provinciale  del  23 maggio  1977,  n. 22 e l'art. 47 del decreto del
presidente  della giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5, sono
modificati come segue:

           Decreto del presidente della giunta provinciale
                      del 23 maggio 1977, n. 22

    "Art.  1.  L'altezza  minima interna, utile nei locali adibiti ad
abitazione  e' fissata in 2,60 m, riducibili a 2,40 m per i corridoi,
i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
    Nei comuni montani al di sopra di 500 m sul livello del mare puo'
essere  consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e
della  locale  tipologia  edilizia, una riduzione dell'altezza minima
dei locali abitabili a 2,40 m".
    "Art. 3. Ferma restando l'altezza minima interna di 2,60 m, salvo
che  per  i  comuni  al di sopra dei 500 m sul livello del mare per i
quali  valgono  le  misure  ridotte  indicate  all'art. 1, l'alloggio
monostanza,  per  una  persona,  deve  avere  una  superficie minima,
comprensiva  dei  servizi, non inferiore a 28 mq e non inferiore a 38
mq se per due persone".

            Decreto del presidente della giunta provinciale
                     del 23 febbraio 1998, n. 5

    "Art.  47.  -  1.  Nell'effettuazione  di  opere  di  risanamento
conservativo  di  cui all'art. 59, lettera c) della legge urbanistica
provinciale si applicano i seguenti limiti:
      a) altezza  minima interna utile dei locali di abitazione: pari
a quella esistente, purche' non inferiore a 2,20 m, ferma restando la
cubatura  per  vano  abitabile  risultante  dai parametri di cui agli
articoli  1  e  2 del decreto del presidente della giunta provinciale
del 23 maggio 1977, n. 22.
    Nel  sottotetto  l'altezza di cui al comma precedente e' riferita
alla  meta'  della  superficie calpestabile, ferma restando l'altezza
minima di 1,50 m e la cubatura minima risultante dai parametri di cui
agli articoli 1 e 2 del decreto sopra citato;
      b) la   superficie   finestrata   apribile  e'  pari  a  quella
esistente,   purche'  non  inferiore  a  1/15  della  superficie  del
pavimento.  Nell'effettuazione di opere di ristrutturazione completa,
e  in  quanto possibile nelle opere di ristrutturazione parziale, pur
tenendo  conto  delle esigenze di tutela ambientale e monumentale, la
superficie  finestrata  apribile  deve  uniformarsi all'art. 2 ultimo
comma  del  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale  del
23 maggio 1977, n. 22".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
      Bolzano, 14 luglio 1999
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1999
Registro n. 1, foglio n. 34