REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 1 settembre 1999, n. 23 

  Modificazione  ed integrazione alla legge regionale del 10 novembre
1998  n.  49: "Sostegno alle Associazioni per la valorizzazione delle
tradizioni  dei  cittadini  di  altre  regioni  d'Italia presenti nel
territorio laziale".
(GU n.6 del 12-2-2000)

(Pubblicata  nel  supplemento  ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale
          della Regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1999)
                       II CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1998,
n. 49, le parole: "venti giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "sessanta giorni
dalla  data  di  pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
dell'atto  deliberativo  di  istituzione  dell'albo di cui all'art. 3
della presente legge".
    2.  Al  comma  3  dell'art. 4 della legge regionale n. 49/1998 la
parola   "triennale"   e'   sostituita  con  "annuale"  e  le  parole
"15 gennaio" sono sostituite dalle parole "31 ottobre".
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
      Roma, 1o settembre 1999
                              BADALONI
    Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e' stato apposto il 27
agosto 1999.