Proroga del termine di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17 - Norme sul collocamento a riposo dei dirigenti regionali.(GU n.8 del 26-2-2000)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 62 del 1o dicembre 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1999. 2. Le richieste di collocamento a riposto inoltrate all'amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 22 giugno 1999, n. 17, pervenute successivamente alla data del 14 agosto 1999, sono valide ai fini del comma 1 e producono interamente gli effetti loro propri. La presente legge regionale sara' ubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 24 novembre 1999 BRACALENTE (Omissis).