MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 ottobre 2008 

  Determinazione  del  valore  della componente del reddito percepito
sotto  forma  di  concessione  gratuita di viaggio dei dipendenti del
settore ferroviario.
(GU n.10 del 14-1-2009)

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  ed  in  particolare  il  comma 4, lettera
c-bis;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
in  data  8  marzo  2006,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  115  del  19  maggio  2006, predisposto con
riferimento  al  Conto nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
relativo all'anno 2003;
  Considerato  che  il  Conto  nazionale  delle  infrastrutture e dei
trasporti  relativo agli anni 2004 e 2005 indica un valore del ricavo
medio  per  passeggero-chilometro, riferito al trasporto ferroviario,
invariato  rispetto  a  quello  preso a base per il citato decreto in
data  8  marzo  2006  e,  pertanto,  non e' stato emanato il relativo
provvedimento  di  individuazione  del  valore  per la determinazione
della  componente  del reddito da lavoro dipendente da assoggettare a
tassazione;
  Visto  il  Conto  nazionale  delle  infrastrutture  e dei trasporti
relativo agli anni 2006 e 2007, che individua il valore dell'introito
medio per passeggero-chilometro pari a € 0,049;
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica del suddetto
decreto in data 8 marzo 2006;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Ai  fini  della  determinazione  in denaro della componente del
reddito  da  lavoro  dipendente, percepito sotto forma di concessione
gratuita  di  viaggio  dei  dipendenti  del  settore  ferroviario, si
applica     l'importo     corrispondente    all'introito medio    per
passeggero-chilometro  pari  a  €  0,049  come desunto dal Conto
nazionale  delle  infrastrutture  e  dei trasporti riferito agli anni
2006  e  2007,  per  una  percorrenza  media  convenzionale  di 2.600
chilometri.
  2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo
e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entra  in  vigore  per  il  periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data della sua emanazione.
   Roma, 20 ottobre 2008
                                               Il Ministro : Matteoli


Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 9, foglio n. 218