MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 dicembre 2008 

  Riduzione  dell'acidita'  totale minima dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Lambrusco  di Sorbara», «Lambrusco Salamino di
Santa  Croce»  e  «Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro»,  per  la
campagna vitivinicola 2008/2009.
(GU n.15 del 20-1-2009)

                        IL CAPO DIPARTIMENTO
                     delle politiche di sviluppo
                         economico e rurale

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei vini «Lambrusco di Sorbara» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del vino «Lambrusco Salamino di Santa Croce» ed e' stato
approvato   il   relativo   disciplinare  di  produzione  e  relative
modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1970 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  del  vino  «Lambrusco  Grasparossa di Castelvetro» ed e'
stato  approvato  il  relativo  disciplinare di produzione e relative
modifiche;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio tutela del Lambrusco di
Modena,   intesa   ad   ottenere   la  riduzione  del  valore  minimo
dell'acidita'  totale dei vini a denominazione di origine controllata
«Lambrusco  di  Sorbara»,  «Lambrusco  Salamino  di  Santa  Croce»  e
«Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro»,  previsto  dall'art. 6 dei
rispettivi  disciplinari  di  produzione  sopra  citati,  per la sola
campagna vitivinicola 2008/2009;
  Visto il parere favorevole della Regione Emilia-Romagna sulla sopra
citata domanda;
  Vista  la  decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione  delle  denominazioni di origine e delle indizioni
geografiche  tipiche dei vini secondo la quale sulle istanze relative
alla   modifica   dell'acidita'   totale  minima  dei  vini,  purche'
supportate  dal  parere  della  Regione competente per territorio, la
sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  riduzione
dell'acidita'  totale  minima  dei  vini  a  denominazione di origine
controllata  «Lambrusco  di  Sorbara»,  «Lambrusco  Salamino di Santa
Croce»  e  «Lambrusco  Grasparossa  di  Castelvetro», per la campagna
vitivinicola 2008/2009;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  Il  limite  minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Lambrusco di Sorbara» e «Lambrusco Salamino di
Santa  Croce»  per  la campagna vitivinicola 2008/2009, previsto agli
articoli  6  dei rispettivi disciplinari di produzione, e' ridotto da
6,0 g/l a 5,5 g/l.
  Il   limite   minimo   dell'acidita'   totale  minima  dei  vini  a
denominazione   di  origine  controllata  «Lambrusco  Grasparossa  di
Castelvetro»,   per  la  campagna  vitivinicola  2008/2009,  previsto
all'art. 6 del relativo disciplinare di produzione, e' ridotto da 5,5
g/l a 5,0 g/l.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e le relative disposizioni entrano in vigore il
giorno della sua pubblicazione.
   Roma, 30 dicembre 2008
                                          Il capo dipartimento: Nezzo