MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 2009 

  Revoca  della  concessione  n. 304/T1/03 del 17 luglio 2003, per la
gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della
BINGO PLUS S.p.A., in Torino.
(GU n.13 del 17-1-2009)

                    IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 11
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti   i   decreti   direttoriali  16  novembre  2000  concernente
l'approvazione  del  regolamento  di  gioco del Bingo e le successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11  luglio  2001  concernente  la
graduatoria  delle  concessioni per la gestione del gioco, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  163  - serie generale - del 16 luglio
2001, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/UD del 6 aprile
2007,  in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di
concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;
  Vista  la convenzione di concessione n. 304/T1/03 stipulata in data
17 luglio 2003 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
la  Bingo  Plus S.p.A. per la gestione del gioco del Bingo nella sala
sita in Torino, corso Brescia n. 28;
  Visto,  in particolare, l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale
31  gennaio  2000,  n. 29 che prevede che il concessionario del gioco
del  Bingo  presti «all'Amministrazione finanziaria cauzione, a mezzo
di  fideiussione  bancaria  a “prima richiesta” o polizza
assicurativa   equivalente,   di  lire  1  miliardo  (pari  a  €
516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei
propri obblighi»;
  Visto  l'atto  di fidejussione n. 61714 rilasciato da Union General
S.p.A.  di  € 516.456,90 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma
1,  del  decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 dell'adempimento
degli obblighi convenzionali assunti dalla «Bingo Plus S.p.A.»;
  Visto  che  la suindicata Societa' finanziaria e' stata cancellata,
con  decreto ministeriale 28 giugno 2007, dall'elenco di cui all'art.
106  del decreto legislativo n. 385/93 (T.U.L.B.) e che, pertanto, la
suddetta fideiussione non e' idonea a garantire gli obblighi assunti;
  Visto che la esistenza di una valida ed idonea cauzione costituisce
elemento essenziale per la prosecuzione del rapporto convenzionale;
  Visto    che    con    lettera    raccomandata    a/r    prot.   n.
2007/30977/giochi/BNG  del  7 settembre 2007 (ricevuta l'11 settembre
2007)  e'  stato  richiesto  alla  Bingo  Plus  S.p.A.,  per i motivi
indicati   nella  lettera  stessa  di  provvedere  alla  sostituzione
dell'atto  di  fideiussione  della Union General S.p.A. con valida ed
idonea  cauzione pari ad € 516.456,89 ai sensi e per gli effetti
dell'art.  9, comma 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29
ed  e'  stato  comunicato  che,  nel  caso  non provveda entro trenta
giorni,  sara'  avviato  il  procedimento di revoca della concessione
essendo  venuto  a  mancare  un  elemento  essenziale, tassativamente
richiesto dal sopraindicato art. 9, comma 1, del decreto ministeriale
31   gennaio   2000,   n.   29   per  la  prosecuzione  del  rapporto
convenzionale;
  Visto    che    con    successiva   raccomandata   a/r   prot.   n.
2008/29558/giochi/BNG  del  28  luglio 2008, e' stato comunicato alla
Bingo  Plus  S.p.A.,  ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 7 e
seguenti  della legge 241/90 l'avvio del procedimento di revoca della
convenzione  di  concessione  n. 304/T1/03 del 17 luglio 2003, per la
gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Torino, corso Brescia
n. 28;
  Viste l'istanza della Bingo Plus S.p.A. del 22 ottobre 2008, con la
quale  si  chiede  di voler procedere al rinnovo della concessione in
titolarita',  e  la  successiva nota del 28 ottobre 2008, in allegato
alla  quale detta societa' ha trasmesso una comunicazione a firma del
legale  rappresentante  della  Finworld  S.p.A.,  concernente l'avvio
dell'istruttoria  ai  fini  del rilascio di una garanzia fideiussoria
relativa alla concessione in parola;
  Considerato     che,     con     raccomandata    a/r    prot.    n.
2008/42151/giochi/BNG  del 30 ottobre 2008, preso atto delle predette
comunicazioni,  l'Amministrazione  ha  concesso  termine  fino  al 24
novembre  2008 per il deposito dell'atto fideiussorio, avvertendo che
la mancata presentazione della garanzia avrebbe comportato l'adozione
del  provvedimento  di  revoca  della  convenzione  di concessione n.
304/T1/03;
  Considerato  che,  con  nota  prot. n. 2008/47670/giochi/BNG del 12
dicembre 2008, con riferimento alle lettere del 24 ottobre 2008 e del
28  novembre  2008  relative  al  trasferimento  di titolarita' della
convenzione   di   concessione  n.  304/T1/03,  l'Amministrazione  ha
concesso un ulteriore termine di quindici giorni per la presentazione
della   documentazione   necessaria  alla  formalizzazione  di  detto
trasferimento;
  Considerato,  altresi',  che  fino  alla data odierna la Bingo Plus
S.p.A.  non  ha provveduto a prestare la cauzione stabilita dall'art.
9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, elemento
essenziale  per  la  prosecuzione del rapporto convenzionale ne' sono
pervenuti  gli  atti  necessari  per  il trasferimento di titolarita'
della concessione;
  Ritenuto, pertanto, necessario concludere il procedimento di revoca
della  concessione  n.  304/T1/03  del 17 luglio 2003, avviato con la
citata nota n. 2008/29558/giochi/BNG del 28 luglio 2008;
                              Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3, comma 1, del decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 13, comma 1, lettera
d)  della  convenzione  di  concessione  per  i  motivi  indicati  in
premessa,  e'  revocata,  nei  confronti  della BINGO PLUS S.p.a., la
concessione n. 304/T1/03 del 17 luglio 2003 per la gestione del gioco
del Bingo nella sala sita in Torino, Corso Brescia n. 28.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
   Roma, 12 gennaio 2009
                                                   Il dirigente: Poso