MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 12 gennaio 2009, n. 2083 

  Termine  di entrata a regime dei programmi agevolativi a valere sui
Patti Territoriali e sui Contratti d'Area.
(GU n.21 del 27-1-2009)
 
 Vigente al: 27-1-2009  
 

                                   Ai soggetti responsabili
                                   Ai responsabili unici
                                   Alle banche concessionarie
                                   Alla  Cassa  depositi e prestiti -
                                   Direzione   generale   e  supporto
                                   politiche   di   sviluppo  settore
                                   gestione speciali

                        IL DIRETTORE GENERALE
        per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali
   Come   e'  noto  la  materia  della  programmazione  negoziata  e'
regolamentata  dal  decreto  ministeriale  n. 320 del 31 luglio 2000,
come  modificato  con  il  decreto  ministeriale n. 215 del 27 aprile
2006.
  E'  altresi'  noto  il  generale  richiamo  in  via suppletiva alla
normativa emanata per la legge n. 488/1992 temporalmente vigente alla
data di avvio dell'istruttoria del Patto Territoriale e del Contratto
d'area,   in   particolare   laddove  la  normativa  specifica  della
programmazione  negoziata  (decreto  ministeriale n. 320 e successive
modifiche,   nonche'   le  circolari  ministeriali  esplicative)  non
contempli esplicite statuizioni.
  In  particolare,  le modifiche introdotte con il richiamato decreto
ministeriale   n.   215/2006  in  tema  di  verifiche  dell'obiettivo
occupazionale,  non individuando specificamente l'anno di rilevazione
dell'occupazione,  determinano  sul  punto  un obbligo di riferimento
alla  generale  normativa  ex  legge  n. 488/1992 per tutte e solo le
iniziative   le  cui  concessioni  sono  intervenute  successivamente
all'entrata  in  vigore  del  decreto  stesso, fermo restando, per la
totalita'  delle iniziative, il riferimento alla nuova disciplina che
gradua   gli  effetti  della  revoca  nel  caso  di  uno  scostamento
dell'obiettivo  occupazionale  contenuto a seconda dei casi, tra 30 e
80 punti percentuali in diminuzione oppure tra 50 e 100.
  Inoltre  si segnala che con la legge n. 127 del 3 agosto 2007, art.
8-bis,  e'  stata prevista la possibilita' del differimento temporale
per  la  verifica  dello scostamento degli indicatori, di cui alla ex
legge  n.  488/1992, differimento che, alla luce delle considerazioni
prima   svolte   puo'   riguardare  anche  le  iniziative  dei  Patti
territoriali  e dei Contratti d'area. In merito a tale ultimo aspetto
la  norma prima richiamata prevede anche che i criteri e le modalita'
nonche'  l'eventuale  differimento temporale verranno definiti con un
decreto  di  natura non regolamentare in corso di emanazione da parte
del Ministero dello sviluppo economico.
  Restano,  invece,  confermate  tutte  le posizioni delle iniziative
agevolate gia' definite entro la data della presente circolare per le
quali  sia  intervenuto  il provvedimento definitivo di concessione o
quello di revoca delle agevolazioni.
   Roma, 12 gennaio 2009
                                                Il direttore generale
                 per l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali
                                                                Cinti