UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 7 gennaio 2009 

  Modificazioni allo statuto.
(GU n.32 del 9-2-2009)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  lo  Statuto  dell'Universita'  di  «Tor Vergata» emanato con
decreto  rettorale  del  10  marzo 1998  e pubblicato nel supplemento
ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  2  aprile  1998 e
successive modificazioni;
  Vista  la  delibera del Senato Accademico del 26 settembre 2008 che
modifica l'art. 48 dello Statuto d'Ateneo;
  Accertato  che  a  norma  dell'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio
1989,  n. 168, e' pervenuta al M.I.U.R. in data 9 ottobre 2008 per il
dovuto controllo di legittimita' e di merito;
  Trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi;
                              Decreta:

  L'art. 48 dello Statuto e' cosi' modificato:
                              Art. 48.

                      Dirigenti e vicedirigenti

  1.  Ai  dirigenti  spetta la gestione finanziaria e amministrativa,
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane e strumentali e di controllo.
  2.  Gli  incarichi  di  direzione  degli  uffici  dirigenziali sono
conferiti   con   decreto  del  Rettore  su  proposta  del  Direttore
amministrativo e udito il Consiglio di amministrazione.
  3.   L'assegnazione   agli   uffici   di   personale  con  funzioni
vicedirigenziali,  nei  limiti delle dotazioni organiche, e' disposta
dal Direttore amministrativo.
  4.  I dirigenti operano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, in
posizione  di  autonomia  e  sono  responsabili dell'attivita' svolta
dagli   uffici  ai  quali  sono  preposti,  della  realizzazione  dei
programmi  e del raggiungimento degli obiettivi loro assegnati, anche
in  relazione  alla  congruita'  delle  decisioni  organizzative e di
gestione    del   personale.   Le   modalita'   di   verifica   delle
responsabilita'  dirigenziali  sono  disciplinate  con regolamento di
Ateneo.
  5. La copertura dei posti delle qualifiche dirigenziali avviene per
concorso o per trasferimento conformemente alla normativa nazionale.
  6.  Per  obiettive  esigenze  di  servizio le funzioni dirigenziali
possono  essere  attribuite  a  dipendenti  dell'Universita'  non  in
possesso  di  qualifica  di  dirigente,  ma in possesso di adeguata e
specifica   preparazione   professionale  desumibile  dal  curriculum
formativo o da esperienze lavorative, mediante contratto di lavoro di
diritto  privato  di  durata  correlata agli obiettivi programmati e,
comunque,   non   superiore   a   tre   anni   e   con  carattere  di
onnicomprensivita',  rinnovabile  per  non  piu'  di due volte previa
verifica  annuale dei risultati ottenuti. Per la durata del contratto
il   dipendente   e'  collocato  in  aspettativa  senza  assegni  con
riconoscimento  dell'anzianita'  di servizio. In caso di inosservanza
delle  direttive  o  di  mancato  conseguimento  degli obiettivi, gli
incarichi  di  cui  al  presente  comma  possono  essere revocati dal
Rettore, con provvedimento motivato.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 7 gennaio 2009
                                                    Il rettore: Lauro