Revoca per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005 dell'autorizzazione di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rotenone.(GU n.40 del 18-2-2009)
IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione
di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il
decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle
direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.
189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129,
sull'organizzazione del Ministero della salute;
Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale;
Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE
del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29
gennaio 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e
IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi
nell'allegato I del suddetto regolamento;
Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un
emendamento al Regolamento (CE) n. 396/2005;
Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti
fitosanitari elencati nel presente dispositivo, al numero, alla data,
a nome delle imprese a fianco indicati;
Visto il decreto 8 ottobre 2008, relativo alla non iscrizione di
alcune sostanze attive tra cui il rotenone nell'allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto,
relativo al mantenimento dell'autorizzazione all'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari elencati nel presente
dispositivo, a base della sostanza attiva rotenone, fino al 30 aprile
2011, limitatamente agli impieghi mela, pera, pesca, ciliegia, vite e
patata (usi essenziali) fatto comunque salvo il rispetto delle
condizioni di Limiti Massimi di Residui (LMR) previste dal
Regolamento (CE) n. 396/2005 e successivi regolamenti collegati;
Visto altresi' l'art. 3, comma 2, del decreto 8 ottobre 2008 che
consente fino al 10 ottobre 2009, la vendita e l'utilizzo delle
giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari, riportati nell'allegato
B del citato decreto, contenenti nelle etichette colture diverse
dagli usi ritenuti essenziali, opportunamente adeguate al rispetto
delle nuove condizioni di LMR previsti dal Regolamento (CE) n.
396/2005 e successivi regolamenti collegati;
Viste le comunicazioni presentate dalle Imprese titolari delle
autorizzazioni riportate nel presente dispositivo dirette ad ottenere
la modifica del testo delle etichette dei prodotti fitosanitari in
questione, nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti
dal Regolamento (CE) n. 396/2005 e dal collegato Regolamento (CE) n.
149/2008;
Rilevato che per i prodotti fitosanitari medesimi i titolari delle
autorizzazioni non hanno ottemperato a quanto previsto dal sopra
citato Regolamento (CE) n. 396/200 per il mantenimento delle colture
mela, pera, pesca, ciliegia, vite e patata (usi essenziali);
Visti i pareri espressi dagli esperti del Gruppo residui operante
all'interno della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di
cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194
relativi ai prodotti fitosanitari di cui trattasi ai fini del loro
adeguamento ai Limiti Massimi di Residui (LMR) fissati nei
sopraccitati Regolamenti comunitari;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti fitosanitari
di cui trattasi contenenti la sostanza attiva rotenone;
Ritenuto altresi', di dover procedere all'adeguamento delle
etichette dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 3, comma 2 del
citato decreto 8 ottobre 2008, nel rispetto delle condizioni dei
Limiti Massimi di Residui (LMR) previste dal citato Regolamento (CE)
n. 396/2005;
Decreta:
A decorrere dalla data del presente decreto e nel rispetto dei
nuovi Limiti Massimi di Residui (LMR) previsti dal Regolamento (CE)
n. 396/2005 e dal collegato Regolamento (CE) n. 149/2008, sono
revocati i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
rotenone, elencati nella seguente tabella, registrati al numero e
alla data, a nome delle imprese a fianco indicati:
----> Vedere tabella a pag. 26 <----
Si intendono, altresi', revocati a decorrere dalla medesima data,
senza smaltimento scorte, gli impieghi sulle colture precedentemente
autorizzate, ivi compresi gli usi ritenuti essenziali (mela, pera,
pesca, ciliegia, vite e patata) nel rispetto dei nuovi limiti massimi
di residui previsti dal citato Regolamento (CE) n. 396/2005, ad
eccezione degli impieghi riportati nella colonna della tabella sopra
riportata.
Le Imprese medesime sono tenute a rietichettare o a fornire un
fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto eventualmente
giacenti sia presso i magazzini di deposito sia presso gli esercizi
di vendita e ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli
utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego in conformita'
alle nuove disposizioni nel rispetto dei relativi tempi fissati per
lo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle
Imprese interessate e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali - Settore salute.
Roma, 15 gennaio 2009
Il direttore generale: Borrello