UNIVERSITA' DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2009 

  Modificazioni allo statuto.
(GU n.42 del 20-2-2009)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli
6 e 16;
  Visto  lo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi di Trieste ed in
particolare l'art. 38 relativo alle modifiche di Statuto;
  Preso  atto  dei  pareri  espressi  dal  Consiglio  degli Studenti,
adunanze  del 22 settembre e del 2 ottobre 2008 e dal Consiglio delle
Strutture Scientifiche, adunanza del 18 settembre 2008;
  Vista  la  deliberazione  del  Senato accademico di data 21 ottobre
2008   con  cui,  acquisito  il  parere  conforme  del  Consiglio  di
amministrazione,  adunanze  del  24  settembre e del 16 ottobre 2008,
sono state approvate le modifiche dell'art. 9, dell'art. 21 comma 4 e
dell'art.  24  comma  1 dello Statuto dell'Universita' degli studi di
Trieste;
  Vista  la  nota  rettorale del 17 novembre 2008, prot. n. 32587, di
trasmissione  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca delle deliberazioni del Senato accademico del 21 ottobre 2008
e  del Consiglio di amministrazione del 24 settembre e del 16 ottobre
2008 di approvazione delle succitate modifiche;
  Preso  atto  che  il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  con  nota di data 17 dicembre 2008, prot. n. 5086, ha
espresso rilievi circa la modifica all'art. 24 comma 1 dello Statuto;
  Vista  la  deliberazione  del Senato accademico del 20 gennaio 2009
con  cui  e'  stata  nuovamente  approvata all'unanimita' la modifica
all'art. 24, comma 1 dello Statuto;
  Ritenuto   che   sia   stato  utilmente  compiuto  il  procedimento
amministrativo   previsto   per   la   modificazione   dello  Statuto
dell'Universita' degli studi di Trieste;
                              Decreta:

  1.   E'   approvata   la   modifica   all'art.   9   dello  Statuto
dell'Universita'   degli   studi   di   Trieste  che  pertanto  viene
riformulato come segue:
  «art.  9  (Il  Senato  accademico  / composizione). - «1. Il Senato
accademico  e'  composto  da:  il  Rettore,  Presidente; il Direttore
amministrativo,  con  funzioni  di  segretario verbalizzante con voto
consultivo;  i Presidi delle Facolta'; un rappresentante per ciascuna
delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma tre;
due  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo;  quattro
rappresentanti  degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi di
ricerca.  Del  Senato  accademico fa parte altresi' il Presidente del
Consiglio  delle  strutture  scientifiche, il quale rappresenta anche
l'area scientifica di appartenenza.
  2.  Ai  fini della rappresentanza delle aree scientifiche di cui al
comma precedente, l'elettorato passivo e' attribuito ai professori di
prima e seconda fascia, nonche' ai ricercatori.
  3.  L'elettorato passivo, determinato ai sensi del comma precedente
e  l'elettorato  attivo,  composto  da  professori di prima e seconda
fascia  e  ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree
scientifico-disciplinari  previste  in  apposito  allegato  A (che fa
parte    integrante    dello    Statuto)    in    base   al   settore
scientifico-disciplinare in cui e' inquadrato il singolo elettore.
  4. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica tre
anni,  salvo  quanto  previsto  dal  Regolamento  per  l'elezione dei
rappresentanti   di  area  in  Senato  accademico  per  l'ipotesi  di
avvicendamento del Presidente delle Strutture Scientifiche.
  5.  La  componente studentesca nel Senato accademico dura in carica
due  anni  e  le elezioni si tengono contemporaneamente alle elezioni
degli  altri  organi  collegiali. L'elettorato attivo e passivo per i
rappresentanti  degli  studenti  nel Senato accademico spetta a tutti
gli studenti regolarmente iscritti».
  2.  E'  approvata  la  modifica  all'art.  21 comma 4 dello Statuto
dell'Universita'   degli   studi   di   Trieste  che  pertanto  viene
riformulato come segue:
  «art.  21,  comma  4  (Il Preside). - Il Preside dura in carica tre
anni e non puo' essere eletto per piu' di due trienni consecutivi».
  3.  E'  approvata  la  modifica  all'art.  24 comma 1 dello Statuto
dell'Universita'   degli   studi   di   Trieste  che  pertanto  viene
riformulato come segue:
  «art.  24,  comma  1  (Consigli dei corsi di studio). - 1. Per ogni
corso di studio puo' essere costituito, con delibera del Consiglio di
Facolta',  un  relativo  consiglio con almeno tre professori di ruolo
secondo le norme seguenti:
   l'eventuale  Consiglio e' costituito da tutti gli affidatari degli
insegnamenti  ufficiali  che  afferiscono  al  corso di studio, dalle
rappresentanze  dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo
e degli studenti;
   la  consistenza  e  le  modalita' di elezione delle rappresentanze
nonche'   la   durata  dei  mandati  sono  stabiliti  nella  delibera
istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facolta';
   il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima
e seconda fascia a tempo pieno; l'elezione e la durata in carica sono
disciplinate in analogia a quanto previsto per il Preside;
   il  Presidente  sovrintende  e  coordina le attivita' del corso di
studio, cura i rapporti con la Facolta' e l'esecuzione delle delibere
del Consiglio».
  4.  Le  summenzionate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli
studi  di  Trieste  entrano  in  vigore  il  giorno  successivo  alla
sottoscrizione del presente decreto.
  5. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia
per la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art.
6,  comma  11, della legge 9 maggio 1989, n. 168 nonche' al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per conoscenza.
   Trieste, 5 febbraio 2009

                                                   Il rettore: Peroni