MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n. 11439 

  Istruzioni  applicative in materia di rimborso delle somme relative
a conti dormienti, versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 345,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
(GU n.44 del 23-2-2009)
 
 Vigente al: 23-2-2009  
 

                              Agli  intermediari  di  cui all'art. 1,
                                 lettera    a)    del   decreto   del
                                 Presidente   della   Repubblica   22
                                 giugno 2007, n. 116
Premessa.
  Il  decreto  del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116
(di   seguito  «Regolamento»)  ha  dettato  la  prima  disciplina  di
attuazione  dell'art.  1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  che  ha  istituito  un  Fondo alimentato dall'importo dei conti
correnti  e  dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno
del sistema bancario e del comparto assicurativo e finanziario.
  L'art.  4 del regolamento contiene le norme per la comunicazione ed
il  successivo  versamento al Ministero dell'economia e delle finanze
(di  seguito «MEF») dei rapporti qualificabili come dormienti, mentre
il successivo art. 7 riguarda la disciplina transitoria.
  A  seguito del versamento al MEF delle relative somme, e' pervenuto
a  questa  amministrazione  un  considerevole  numero di richieste di
rimborso inviate dai titolari di rapporti qualificati come dormienti.
Di  conseguenza  appare  opportuno  fornire  le  seguenti indicazioni
operative,  per facilitare la gestione delle richieste di rimborso da
parte dei titolari dei suddetti conti e loro aventi causa.
Istruzioni applicative.
  L'intermediario  che  abbia erroneamente applicato la disciplina di
riferimento,  versando  al  fondo  l'importo  dei rapporti in assenza
delle   condizioni   per   la   dormienza,  e'  tenuto  a  soddisfare
direttamente   le   richieste  di  rimborso  o  di  ripristino  delle
condizioni antecedenti la data di versamento al Fondo.
  Successivamente  lo  stesso  intermediario potra' avanzare al Fondo
richiesta di rimborso delle somme restituite ai titolari dei rapporti
o loro aventi causa.
   Roma, 13 febbraio 2009
                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli