Revoca, su rinuncia, di prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Syngenta Crop Protection S.p.a., per mancato adeguamento al regolamento (CE) n. 396/2005.(GU n.46 del 25-2-2009)
IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e
integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente
l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale, che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29
gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e
IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi
nell'allegato I del suddetto regolamento;
Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un
emendamento al regolamento (CE) n. 396/2005;
Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti
fitosanitari intestati a nome dell'impresa «Syngenta Crop Protection
S.p.a.», con sede in Milano, via Gallarate n.139 elencati nel
dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di
ciascuno indicati;
Considerato che l'impresa medesima con lettera in data 6 giugno
2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i
quali rinuncia alla commercializzazione;
Decreta:
A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 sono revocati, a
seguito di rinuncia, i prodotti fitosanitari intestati a nome
dell'impresa «Syngenta Crop Protection S.p.a.», con sede in Milano,
via Gallarate n. 139, elencati nella seguente tabella:
----> Vedere Tabella a pag. 12 <----
L'impresa medesima e' tenuta ad adottare ogni iniziativa nei
confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove
disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far
data dal 1° settembre 2008.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa
all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, ex Ministero della
salute.
Roma, 25 agosto 2008
Il direttore generale: Borrello