MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n. 11434 

  Istruzioni  applicative  dell'art.  2 del decreto-legge 29 novembre
2008,  n.  185  convertito  con  modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009,  n.  2  -  Mutui  prima casa (Seguito circolare del 28 dicembre
2008).
(GU n.48 del 27-2-2009)
 
 Vigente al: 27-2-2009  
 

                                     Agli     Istituti    autorizzati
                                  all'esercizio        dell'attivita'
                                  bancaria
                                     Agli  intermediari finanziari ex
                                  articoli  106  e  107  testo  unico
                                  bancario

   Premessa:
  Si fa seguito alla circolare del 28 dicembre 2008, prot. n. 117852,
nella  quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in
merito  all'art.  2,  commi  da  1 a 3, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185 (di seguito decreto-legge) ora convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
  Al  riguardo,  si  ritiene  opportuno definire ulteriori istruzioni
operative  per  la concreta applicazione delle predette disposizioni,
anche  a  seguito  delle  modifiche  apportate al decreto-legge dalla
legge di conversione n. 2/2009.
  Istruzioni applicative:
   a)  Per  i  mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo
previsto  dal  decreto-legge  deve  essere accreditato con valuta del
giorno di scadenza della rata a cui e' relativo.
  Le   disposizioni   di  cui  all'art.  2,  commi  1,  2  e  3,  del
decreto-legge  si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il
31  ottobre  2008  un  mutuo  che  non sia a tasso fisso per l'intera
durata dell'ammortamento.
  Dette  disposizioni  si  applicano  anche  ai  mutui che sono stati
oggetto   di  operazioni  di  cartolarizzazione  o  di  emissioni  di
obbligazioni  bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999,
n. 130.
   b)  I  mutui  a  tasso  variabile,  rata  fissa e durata variabile
rientrano  nell'ambito di applicazione del decreto-legge. In tal caso
l'effetto  del  contributo  dello  Stato  si evidenziera' sulla minor
durata  del  mutuo  piuttosto  che sull'ammontare della rata che, per
contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.
  La  riduzione  del  tasso  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge  n. 185/2008 rispetto a quella vigente contrattualmente
-  mantenendo  appunto  fermo l'importo della rata - aumenta la quota
capitale  da ammortizzare (accelerando l'ammortamento stesso e quindi
la  riduzione  del  debito  residuo), riduce la quota interessi sulla
rata,  determinando  una  minor  durata  del  mutuo.  In tal caso, il
contributo  dello stato e' pari alla differenza - rata per rata - tra
la  quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di
interessi  risultante  dall'applicazione del tasso ai sensi dell'art.
2, comma 1, del decreto-legge.
   c)  Il contributo dello Stato, per la riduzione dell'importo delle
rate del mutuo ai sensi delle disposizioni in esame, si applica anche
ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta
(prima o nel corso del 2009) la decadenza dal beneficio del termine o
la  risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica
dell'atto  di  precetto.  Ovviamente  quanto  indicato si applica con
riferimento alle sole rate scadenti nel corso del 2009.
  Pertanto le banche devono richiedere al cliente l'adempimento delle
rate  (e  i  relativi  interessi  di  mora)  calcolate  al  netto del
contributo  in  conto interesse ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3,
del decreto-legge.
   d)  Ai  fini  del  calcolo della riduzione delle rate ai sensi del
citato  art.  2,  comma  1,  per  tasso  contrattuale  alla  data  di
sottoscrizione del contratto (tasso annuo nominale - TAN) si intende:
    per   i   mutui   che   presentano   un   periodo   iniziale   di
preammortamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento
del mutuo, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;
    per  i  mutui che prevedono un tasso agevolato iniziale, il tasso
applicabile  alla  prima  rata  successiva  al termine del periodo di
agevolazione, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;
    per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra
banca e cliente ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, il
tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data
di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione o di accollo;
    per  i  mutui  che  sono  stati  oggetto di portabilita' ai sensi
dell'art. 8 del decreto-legge 7/2007, il tasso contrattuale alla data
di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo.
   e)  Per  i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione ai sensi
dell'art.  3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24  luglio  2008,  n. 126, l'importo da
addebitare  sul  conto di finanziamento accessorio nel corso del 2009
e'  dato  dalla  differenza  - se positiva - tra l'importo della rata
calcolata  ai  sensi  dell'art.  2,  del  comma  1, del decreto-legge
185/2008   (come   se   la  rinegoziazione  di  cui  all'art.  3  del
decreto-legge  93/2008  non fosse stata effettuata) e l'importo della
rata calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. In tal
caso  l'importo della rata che il cliente e' tenuto a rimborsare alla
banca e' calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008.
  Qualora  tale  differenza sia negativa, generando pertanto un saldo
positivo in favore del cliente, questa e' posta a riduzione del conto
di   finanziamento   accessorio  qualora  questo  presenti  un  saldo
superiore  a zero e fino all'azzeramento dello stesso. In tal caso il
cliente  e'  tenuto  a  rimborsare  alla  banca  l'importo della rata
calcolata  ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. Qualora il
conto  di  finanziamento  accessorio  presenti  un saldo pari a zero,
l'importo  della rata e' ridotto ai sensi dell'art. 2, commi 1-3, del
decreto-legge.
   Roma, 13 febbraio 2009
                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli