AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 gennaio 2009 

  Definizione  dei  corrispettivi per l'anno termico dello stoccaggio
2008-2009, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici di
cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione 21 giugno 2005, n.
119/05. (Deliberazione ARG/gas 4/09).
(GU n.54 del 6-3-2009)

                             L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 12 gennaio 2009;
  Visti:
   la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
   il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 26 settembre
2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);
   il  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 7 gennaio 2009
(di seguito: decreto 7 gennaio 2009);
   la  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita') 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata
dalla  deliberazione  dell'Autorita'  3  marzo  2006,  n.  50/06  (di
seguito: deliberazione n. 119/05);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  30  gennaio  2006, n. 21/06 (di
seguito: deliberazione n. 21/06);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  28 novembre 2006, n. 265/06 (di
seguito: deliberazione n. 265/06);
   la  deliberazione  dell'Autorita'  29 novembre 2007, n. 297/07 (di
seguito: deliberazione n. 297/07);
   le   sentenze   del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia  22  maggio  2007,  n.  4920/07  (di  seguito:  sentenza n.
4920/07) e n. 4921/07 (di seguito: sentenza n. 4921/07);
  Considerato che:
   l'art.  15,  comma  10, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra
l'altro,  che  l'utente  che  ha effettuato il prelievo di stoccaggio
strategico   debba  reintegrare  la  quantita'  prelevata  destinando
primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e:
    a)  nel  caso  di  erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26
settembre  2001,  versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione
degli  stoccaggi  applicato  alla  massima  quantita' cumulata di gas
prelevato   e  si  vede  riconoscere  un  corrispettivo  per  il  gas
reintegrato;
    b)  nel  caso  di  utilizzo  non  autorizzato ovvero di quantita'
aggiuntive  rispetto  a  quelle  autorizzate  ai sensi del decreto 26
settembre  2001,  l'utente  versa  un  corrispettivo  ai  fini  della
reintegrazione  degli  stoccaggi  applicato  alla  massima  quantita'
cumulata  di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per
il  gas  reintegrato,  decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a
3,5 euro/GJ;
   l'art.  15,  comma  11,  della deliberazione n. 119/05 prevede che
l'Autorita'  fissi  annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il
31 gennaio di ogni anno;
   la  deliberazione  n.  21/06  ha  fissato per l'anno termico dello
stoccaggio  2005 - 2006 i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10,
della deliberazione n. 119/05;
   le  deliberazioni  n.  265/06 e n. 297/07 hanno confermato per gli
anni   termici   dello   stoccaggio  2006 -  2007  e  2007 -  2008  i
corrispettivi fissati dalla deliberazione n. 21/06;
   le  sentenze  n.  4920/07 e n. 4921/07 hanno annullato il punto 1,
lettera  a)  delle  delibere n. 21/06 e n. 265/06, con riferimento ai
corrispettivi per l'erogazione autorizzata;
   il decreto 7 gennaio 2009 ha:
    adottato   disposizioni  urgenti  per  la  massimizzazione  delle
importazioni di gas con decorrenza 12 gennaio 2009, in considerazione
della  situazione  del  sistema  nazionale  del  gas  derivante dalla
ridotta  disponibilita', causata da un incidente verificatosi in data
19  dicembre  2008  del  sistema di trasporto TMPC che, attraverso il
Canale  di  Sicilia, trasporta (presso il punto di entrata della rete
nazionale  di  gasdotti  di  Mazara  del  Vallo)  il  gas prodotto in
Algeria,  e  della  «significativa  riduzione dei quantitativi di gas
importati  dalla  Russia determinatasi in esito al contenzioso tra la
Gazprom e le societa' del gas ucraine»;
    stabilito,  all'art.  1, comma 6, che per il periodo invernale 12
gennaio  2009  -  31 marzo 2009, il corrispettivo di cui all'art. 15,
comma  10,  lettera  b)  della  deliberazione  n. 119/05 possa essere
aggiornato dall'Autorita' entro il 12 gennaio 2009; e che il medesimo
corrispettivo  si applichi ai casi di mancato rispetto degli obblighi
di  massimizzazione delle importazioni secondo le modalita' di cui ai
commi 4 e 5 dell'art. 1 del medesimo decreto;
  Considerato che:
   la disponibilita' di capacita' di stoccaggio permane insufficiente
a  garantire  la modulazione necessaria al funzionamento in sicurezza
del sistema del gas naturale; e che fenomeni di arbitraggio economico
che  coinvolgano  lo  stoccaggio  strategico  possono determinare una
carenza  di  disponibilita'  di  tale  risorsa  nel momento in cui si
presentino situazioni di emergenza;
   i  valori  dei  corrispettivi  di  reintegrazione  degli stoccaggi
stabiliti  con  le  deliberazioni  n.  21/06,  n.  265/06 e n. 297/07
rispondevano  all'esigenza  di  riequilibrare  il costo dell'utilizzo
delle  riserve  strategiche  rispetto  agli elevati prezzi registrati
negli  inverni  2005  -  2006,  2006  - 2007 e 2007 - 2008, anche sui
mercati internazionali;
   i  prezzi  attesi  nazionali  ed  internazionali  per  l'imminente
stagione invernale si mantengono su quotazioni elevate;
   l'Autorita'  ha  proposto  appello  innanzi  al Consiglio di Stato
avverso le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07;
  Ritenuto necessario:
   confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2008 - 2009,
i  valori  dei  corrispettivi  per  la reintegrazione degli stoccaggi
strategici  fissati  con  le  deliberazioni  n. 21/06, n. 265/06 e n.
297/07,  in  coerenza, sia con la situazione degli approvvigionamenti
del sistema nazionale del gas, che dello scenario di prezzi in Italia
e sui mercati internazionali;

                              Delibera:

  1.  di confermare, per l'anno termico dello stoccaggio 2008 - 2009,
i  corrispettivi  di  cui  all'art. 15, comma 10, della deliberazione
n.119/05,  come  fissati dalle deliberazioni n. 21/06, n. 265/06 e n.
297/07, pari a:
   a)  nel  caso  di  erogazione  autorizzata ai sensi del decreto 26
settembre 2001:
    19,5  euro/GJ  per  il  corrispettivo  di cui alla lettera a) del
sopra  citato  articolo, applicato alla massima quantita' cumulata di
gas prelevato;
    17  euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra
citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;
   b)  nel  caso  di  utilizzo  non  autorizzato, ovvero di quantita'
aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
    19,5  euro/GJ  per  il  corrispettivo  di cui alla lettera b) del
sopra  citato  articolo  applicato alla massima quantita' cumulata di
gas prelevato;
    17  euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra
citato  articolo,  riconosciuto  per  il gas reintegrato, al quale si
applica  l'ulteriore  decurtazione  pari  a  3,5  euro/GJ di cui alla
medesima lettera b);
  2. di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e  sul  sito  internet  dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  il
presente  provvedimento,  che  entra  in  vigore dalla data della sua
pubblicazione.
   Milano, 12 gennaio 2009

                                                 Il presidente: Ortis