MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2009 

  Integrazione  e  modificazione  dei  criteri  di individuazione dei
titolari della Carta Acquisti e fissazione delle modalita' con cui le
amministrazioni  regionali e locali possono integrare il Fondo di cui
all'articolo   81,   comma  29  del  decreto-legge  25  giugno  2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.
(GU n.56 del 9-3-2009)

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
                                  e
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
96257  del  2  settembre  2008  con  il  quale  sono  state apportate
variazioni  di  bilancio  per  l'importo di euro 170.000.000,00 nello
stato   di   previsione   dell'Entrata  e  in  quello  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per l'anno finanziario 2008, per la
dotazione  iniziale del Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato
decreto-legge n. 112/2008;
  Visto  il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del  16  settembre  2008,  registrato alla Corte dei conti in data 25
settembre  2008,  emanato ai sensi dell'art. 81, comma 33, del citato
decreto-legge  n.  112/2008  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
dicembre 2008, n. 281;
  Visto  il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche sociali n.
104376  del  7 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti in data
14  novembre  2008  e  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre
2008, n. 281;
  Visto  l'art.  1, comma 345-undecies, della legge 23 dicembre 2005,
n.   266,  introdotto  dal  decreto-legge  9  ottobre  2008,  n.  15,
convertito  con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 4
dicembre  2008,  n.  190,  che  dispone il versamento all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale di cui
all'articolo  81,  comma  29,  del  citato decreto-legge n. 112/2008,
delle  somme  derivanti dal recupero degli aiuti di Stato di cui alla
decisione  C(2008)3492  definitivo  della Commissione europea, del 16
luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato C42/2006;
  Visto  il  decreto n. 117629 del 23 dicembre 2008, con cui e' stata
approvata  la  Convenzione  stipulata in data 23 dicembre 2008 tra il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze e il Ministero del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali e ENI S.p.A. e ENI Foundation
per  il  versamento  al Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del citato
decreto-legge  n.  112/2008  della  donazione  a  titolo  spontaneo e
solidale  di  euro  200  milioni,  di cui euro 100 milioni da versare
entro il 31 dicembre 2008 e euro 100 milioni entro il 30 giugno 2009;
  Visto  il  decreto n. 117631 del 23 dicembre 2008, con cui e' stata
approvata  la  Convenzione  stipulata in data 19 dicembre 2008 tra il
Ministero  dell'economia  e  delle finanze e il Ministero del lavoro,
della  salute  e  delle  politiche sociali e ENEL S.p.A. e ENEL CUORE
ONLUS  per  il  versamento  al Fondo di cui all'art. 81, comma 29 del
citato decreto-legge n. 112/2008 della donazione a titolo spontaneo e
solidale  di  euro  50  milioni,  di  cui euro 25 milioni entro il 31
dicembre 2008 e euro 25 milioni entro il 30 giugno 2009;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
16792  del  18  febbraio  2009,  con  il  quale  e' stata disposta la
riassegnazione  di  euro 485.572.317,00, derivante dal recupero degli
aiuti  di  Stato  di  cui alla decisione C(2008)3492 definitiva della
Commissione  europea, del 16 luglio 2008, relativa all'aiuto di Stato
n.  C42/2006  al  capitolo 1639 dello stato di previsione della spesa
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze riguardante il Fondo
speciale  di  cui  all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge n.
112/2008;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
  Considerato  che  in  data 30 dicembre 2008 e' stata accreditata al
Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge
n.  112/2008, la somma di euro 100 milioni, relativa alla donazione a
titolo  spontaneo  e  solidale di cui alla citata Convenzione con ENI
S.p.A. e ENI Foundation;
  Considerato  che  in  data 31 dicembre 2008 e' stata accreditata al
Fondo speciale di cui all'art. 81, comma 29, del citato decreto-legge
n.  112/2008,  la somma di euro 25 milioni, relativa alla donazione a
titolo  spontaneo  e solidale di cui alla citata Convenzione con ENEL
S.p.A. e ENEL CUORE ONLUS;
  Considerata l'opportunita', al fine della migliore diffusione della
Carta Acquisti, di prevedere il coinvolgimento degli enti locali, dei
centri  di  assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997,  n. 241, o di altri soggetti abilitati che, su base volontaria,
hanno intenzione di svolgere attivita' di supporto alla presentazione
del modulo di richiesta in favore dei cittadini;
  Ritenuto,  alla  luce  degli elementi acquisiti nella prima fase di
operativita'    del   programma   Carta   Acquisti,   nonche'   delle
disponibilita' finanziarie acquisite e allo scopo di semplificare gli
adempimenti a carico dei richiedenti:
   di  poter rivedere i requisiti di accesso al beneficio non facendo
piu'  riferimento  al  requisito  di  incapienza,  tenuto conto che i
profili  reddituali  sono  verificati  anche  attraverso i redditi da
pensione e la dichiarazione sostitutiva unica ISEE;
   di  poter rivalutare annualmente le soglie di accesso al beneficio
della  Carta  Acquisti,  relative ai Trattamenti pensionistici e alla
dichiarazione  sostitutiva unica ISEE, anche al fine di non escludere
soggetti dal beneficio per l'operare dell'incremento automatico delle
pensioni legato al mantenimento del potere di acquisto;
   di  meglio  esplicitare  alcune  procedure  funzionali  ad un piu'
rapido riconoscimento del beneficio;
   di  estendere  le  fattispecie  per le quali e' possibile chiedere
l'intestazione della Carta Acquisti a persona di fiducia;
  Ritenuto  di  disciplinare  le modalita' con cui le amministrazioni
regionali  e locali possono accedere all'infrastruttura informativa e
informatica  della Carta Acquisti per integrare il relativo beneficio
a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale;
  Ritenuto,  in  seguito  alle  richieste  espresse da organizzazioni
rappresentative  del  settore  farmaceutico  e  parafarmaceutico,  di
estendere  l'ambito  di  utilizzazione  della  Carta  Acquisti, fatte
comunque salve le finalita' del Fondo;
  Vista   la  nota  del  16  febbraio  2009,  n.  1563,  con  cui  il
Dipartimento  delle  Finanze  ha espresso il nulla osta di competenza
sul testo del presente decreto;
  Vista la nota n. 3547 del 25 febbraio 2009, con la quale l'Istituto
Nazionale  Previdenza Sociale ha espresso il nulla osta di competenza
sul testo del presente decreto;
  Vista  la  nota  del  26  febbraio  2009,  n.  23364,  con  cui  il
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato ha espresso il
nulla osta di competenza sul testo del presente decreto;
                             Decretano:


                               Art. 1.



  Al   decreto   n.   89030   del  16  settembre  2008  e  successive
modificazioni  e integrazioni, di cui al preambolo, sono apportate le
seguenti modificazioni e integrazioni:
   a) all'art. 1, la lettera n) e' soppressa;
   b) all'art. 2, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:
   «k) disciplina, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute
e  delle  politiche  sociali, le eventuali modalita' con cui gli enti
locali,  i centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo
9  luglio  1997, n. 241, o altri soggetti abilitati possono svolgere,
su  base  volontaria,  attivita' di supporto alla presentazione della
richiesta   di   cui  all'art.  6,  nonche'  al  ricevimento  e  alla
trasmissione della stessa.»;
   c) all'art. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
    i)  al comma 1, dopo il periodo «la Carta Acquisti e' concessa ai
cittadini  residenti  in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte
le  seguenti  parole:  «e  per almeno una frazione del bimestre o del
periodo di riferimento»;
    ii)   al   comma   1,   dopo   le  parole  «oppure  in  possesso,
contemporaneamente»,  sono aggiunte le seguenti parole: «e per almeno
una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»;
    iii) al comma 1, la lettera b) e' soppressa;
    iv)  al  comma  3,  le  parole  «I beneficiari con impedimenti di
natura  fisica» sono sostituite dalle seguenti «I Beneficiari nonche'
gli  esercenti  la  potesta' sui beneficiari che hanno impedimenti di
natura  fisica  o  che  sono  soggetti  a  provvedimenti  restrittivi
dell'Autorita'  giudiziaria,  fatto salvo quanto previsto al comma 1,
lettera f),»;
    v) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
   «3-bis. Salvo diverso provvedimento emanato ai sensi dell'art. 10,
a decorrere dall'anno 2009, la misura delle soglie di cui al comma 1,
lettere c), d) e h) e' aumentata annualmente della misura percentuale
prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici
dell'assicurazione  generale  obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Le  nuove  soglie sono comunicate dal soggetto attuatore con apposita
circolare e mediante pubblicazione sul sito internet.»;
   d) all'art. 6, e' aggiunto il seguente comma:
   «2-bis.  Il  Ministero  del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  d'intesa  con  il Ministero dell'economia puo' autorizzare,
con  decreto  interdirezionale,  enti  locali,  centri  di assistenza
fiscale  di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri
soggetti   abilitati,  previa  stipula  di  apposita  convenzione,  a
raccogliere  le  richieste  e  a presentarle al gestore del servizio,
prevedendo,  in  tali  casi,  l'invio  della Carta alla residenza del
beneficiario.
   e)  all'art.  7,  alla  fine  del comma 1, e' aggiunto il seguente
periodo:
   «La  disponibilita' e' concessa interamente per ciascun bimestre o
per  il  periodo  di riferimento, anche se i requisiti sono posseduti
per una frazione del bimestre o del periodo di riferimento stessi.»;
   f)  all'art.  8,  comma  3, le parole «associabili alla vendita di
generi  alimentari  o  al  pagamento  di  bollette  energetiche  o di
forniture  di  gas»  sono sostituite dalle seguenti «associabili alla
vendita   di   generi   alimentari,   di   prodotti   farmaceutici  e
parafarmaceutici, al pagamento di bollette energetiche o di forniture
di gas».
   g) all'art. 9:
    i) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    «2. Il primo accreditamento, relativo al bimestre o al periodo di
riferimento  in  corso  alla  data di presentazione della domanda, e'
disposto,   sulla  base  delle  autocertificazioni  presentate  dagli
interessati,  previa verifica della compatibilita' delle informazioni
acquisite con i requisiti di cui all'art. 5.»;
    ii) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    «2-bis.  Le  verifiche  di  compatibilita' di cui ai commi 1 e 2,
incluse  quelle sulle componenti reddituali e patrimoniali dell'ISEE,
sono   effettuate   ove   possibile   tenuto   conto  di  criteri  di
tempestivita' e dell'esigenza di non aggravare il procedimento, fatte
comunque salve tutte le verifiche previste dal decreto del Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  sulle  dichiarazioni
sostitutive.»;
    iii) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  L'accreditamento  di  cui al comma 3 relativo ai mesi di
ottobre,  novembre  e  dicembre  2008 e del bimestre gennaio-febbraio
2009  e'  disposto  anche  a favore dei soggetti che, in possesso dei
requisiti  previsti  dall'art. 5, con riferimento ai suddetti periodi
di  accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2009,
considerando  comunque  la  piu' recente dichiarazione sostitutiva ai
fini ISEE, anche se presentata dopo il 31 dicembre 2008.»;
   h) dopo l'art. 12 e' aggiunto il seguente articolo:
   «12-bis.   Integrazioni  al  Fondo  Carta  Acquisti  da  parte  di
amministrazioni regionali e locali.
  1. Le regioni e le provincie autonome, nonche' gli enti locali, nel
rispetto  della  destinazione  del  Fondo, possono integrare il Fondo
vincolando l'utilizzo dei propri contribuiti a specifici usi a favore
dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.
  2.  Il  vincolo  all'utilizzo  dei  Fondi  di  cui  al  comma 1, le
modalita' di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonche' i
rapporti finanziari sono disciplinati da appositi protocolli d'intesa
stipulati   dall'amministrazione   territoriale,   con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali.
  3.  I  versamenti  da parte delle amministrazioni territoriali sono
effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.».
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 27 febbraio 2009

                                  p. Il direttore generale del Tesoro
                                     del Ministero dell'economia
                                            e delle finanze
                                                Cannata


       p. Il segretario generale
del Ministero del lavoro, della salute
       e delle politiche sociali
                Verbaro


Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
   Economia e finanze, foglio n. 237