DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2009 

  Autorizzazione  al  CNR  ed  ENEA ad assumere unita' di personale a
tempo  indeterminato,  ai  sensi  del comma 643 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU n.62 del 16-3-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria   2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,  che
disciplina  la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 643, della
predetta  legge  il  quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli
enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale
con  rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche' la spesa per il
personale  rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti
complessive   come   risultanti  dal  bilancio  consuntivo  dell'anno
precedente,  e  comunque  nel  limite  delle  risorse  relative  alle
cessazioni   dei   rapporti   di   lavoro   a   tempo   indeterminato
complessivamente intervenute nell'anno precedente;
  Visto  l'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del
31  dicembre  2007,  n.  248 convertito con modifiche ed integrazioni
dalla  legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere
dall'anno  2008,  le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo
periodo,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, si applicano anche
alle  amministrazioni  di  cui  all'art. 1, comma 643, della medesima
legge;
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita'
di  cui  all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.   165   e   successive   modificazioni   previa   richiesta  delle
amministrazioni  interessate,  corredata  da  analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
  Visto  il  citato  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo,  la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto  in  particolare  l'art.  74,  commi  1,  5 e 6, del predetto
decreto-legge  n.  112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente, la
riduzione   degli   assetti   organizzativi,  la  dotazione  organica
provvisoria  e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
  Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera c) cosi' come integrato
dall'art.  1,  comma 9 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, il
quale  esclude  gli  enti  di  ricerca  dalla  rideterminazione delle
dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale, consentendo,
pertanto,  di  poter procedere alle autorizzazioni ad assumere per il
predetto personale;
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze  di  organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche  temporanea,  nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica;
  Viste  le  note  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche (CNR) e
dell'Ente  per  le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA) con
le  quali  i  predetti enti chiedono l'autorizzazione ad assumere, ai
sensi  del  combinato  disposto  di  cui all'art. 1, comma 643, della
predetta  legge  n.  296  del  2006  e dell'art. 12, comma 3, secondo
capoverso,  del  decreto  legge  n.  248  del  2007,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  n. 31 del 2008, nel limite delle risorse
relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
intervenute  nel  corso dell'anno 2007 pari ad euro 13.833.658,56 per
il  CNR  e  ad  euro  6.908.264,00 per l'ENEA corrispondenti al costo
effettivo  annuo  di  tutto  il  personale cessato, detratte le spese
relative  ad alcune unita' di personale trasferito in altri ruoli per
mobilita'  che,  ai sensi del citato art. 1, comma 47, della legge n.
311/2004, non e' assimilabile ad una cessazione;
  Tenuto  conto  che,  come certificato dal CNR, nel conto consuntivo
relativo  all'esercizio  finanziario  2007,  le  entrate  complessive
correnti  risultano  pari a € 858.015.602,02 e la spesa del personale
per lo stesso anno e' pari a € 442.798.953,21 corrispondente al 51,6%
delle entrate correnti;
  Tenuto  conto che, come certificato dall'ENEA, nel conto consuntivo
relativo  all'esercizio  finanziario  2007,  le  entrate  complessive
correnti  risultano  pari a € 299.578.000,00 e la spesa del personale
per lo stesso anno e' pari a € 211.607.000,00 corrispondente al 70,6%
delle entrate correnti;
  Ritenuto  che  anche considerando l'onere delle assunzioni a regime
la  spesa  del  personale  a  tempo  indeterminato  rimane nel limite
fissato dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006;
  Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato
di  personale  nel  limite  massimo  di  una spesa a regime pari ad €
13.803.787,97 per il CNR e ad euro 6.675.806,00 per l'ENEA;
  Ritenuto  che  i predetti Enti debbono fornire, alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  a  conclusione  delle  procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica  sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle
risorse finanziarie assegnate;
  Visto  l'art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli
altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;
  Visto  l'art.  1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che
prevede  che  le  amministrazioni  di cui al comma 523 della medesima
legge  possono  procedere  per  gli  anni 2008-2009, nel limite di un
contingente    di   personale   non   dirigenziale   complessivamente
corrispondente  ad  una  spesa  pari  al  40% di quella relativa alle
cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente, alla stabilizzazione del
rapporto  di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al
comma 519;
  Visto l'art. 1, comma 646, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale  prevede  che ai fini dell'applicazione dei commi 643-645, sono
fatte  salve  le  assunzione  conseguenti  a  bandi  di concorso gia'
pubblicati ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre
2006  e  i  rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono
computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi;
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
  Vista  la  circolare  del  Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione  del  18  aprile  2008, n. 4 recante
«Legge  24  dicembre  2007,  n.  244 (legge finanziaria 2008) - Linee
guida ed indirizzi in materia di mobilita'»;
  Vista  la  circolare  del  Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione  del  18  aprile  2008, n. 5 recante
«Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione
dell'art.  3,  commi  da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244  (legge  finanziaria  2008)»  e  tenuto  conto  che le
procedure   di   stabilizzazione   possono   essere   avviate   dalle
amministrazioni purche' nella programmazione triennale del fabbisogno
siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato
accesso  dall'esterno  in misura non inferiore al cinquanta per cento
dei  posti  da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del
prevalente  accesso  attraverso  concorso  pubblico.  A  tal  fine la
mobilita' di personale va computata in maniera neutra;
  Su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

                              Decreta:


                               Art. 1.


  1.  Il  CNR  e  l'ENEA  possono  procedere,  ai sensi del comma 643
dell'art.  1,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle
risorse   relative   alle   cessazioni   avvenute   nell'anno   2007,
all'assunzione   a   tempo   indeterminato,   mediante  procedure  di
stabilizzazione  e  di  reclutamento  ordinario,  di personale per il
numero  delle  unita'  e  nel  limite  massimo  della  spesa a regime
risultante dalla seguente tabella:

                                                              Tabella

Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri assunzioni enti di
   ricerca articolo 1, comma 643, legge n. 296/2006

              Risorse anno 2008 per cessazioni avvenute
                           nell'anno 2007

=====================================================================
                |                         |   Importo onere annuale
                |   Totale assunzioni n.  | complessivo a regime in
 Ente di ricerca|   unita' di personale   |           euro
=====================================================================
 C.N.R.         |           376           |             13.803.787,97
---------------------------------------------------------------------
 ENEA           |           182           |              6.675.806,00

2.  Gli  Enti  di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31
dicembre  2009,  a  trasmettere,  per  le  necessarie verifiche, alla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della
ragioneria   generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti  il
personale  assunto,  la  spesa per l'anno 2008 nonche' la spesa annua
lorda  a  regime  effettivamente  da sostenere. A completamento delle
procedure    di    assunzione    va   altresi'   fornita   da   parte
dell'amministrazione   interessata  dimostrazione  del  rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
  3.  L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 e' posto a
carico del bilancio di ciascun Ente.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 30 gennaio 2009

                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione
                                       e l'innovazione
                                            Brunetta


Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
         Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 2, foglio n. 10