MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 27 febbraio 2009 

  Diniego  dell'abilitazione  all'istituto  «Scuola  di  psicoterapia
dinamica  breve»  ad istituire e ad attivare nella sede di Pescara un
corso di specializzazione in psicoterapia.
(GU n.63 del 17-3-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'Universita'

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma  7, che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Visto il decreto in data 3 aprile 2003 di abilitazione all'istituto
«Scuola  di  psicoterapia  dinamica breve» ad istituire e ad attivare
nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia;
  Vista  l'istanza  con  la  quale l'istituto «Scuola di psicoterapia
dinamica  breve» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare
un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di
Pescara - Via Raffaele Paolucci, 3 - per un numero massimo di allievi
ammissibili  a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero
corso, a 80 unita';
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del   20  febbraio  2009,  ha  espresso  parere  contrario
all'attivazione   della  sede  periferica  di  Pescara  dell'istituto
richiedente,  rilevando  in  particolare che il numero dei docenti e'
esiguo  e  il  tipo  di  formazione  non sufficientemente adeguato al
livello specifico proposto;
  Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento
del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  L'istanza  di  riconoscimento  della  sede  periferica  di Pescara,
proposta  dall'istituto  «Scuola  di psicoterapia dinamica breve» con
sede  in  Roma, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato
con  decreto  11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato
parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art.
3 del predetto provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

   Roma, 27 febbraio 2009
                                         Il direttore generale: Masia