MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

   Utilizzo  dei  sottoprodotti  originati dal ciclo produttivo dalle
   industrie agroalimentari destinate alla produzione di mangimi.
(GU n.75 del 31-3-2009)

   L'evoluzione  normativa in materia di utilizzo di alcune tipologie
di «prodotti» e «sottoprodotti» nella catena alimentare animale rende
necessario  ed  opportuno  formulare  la presente nota esplicativa in
materia  di  impiego  in  campo zootecnico di sottoprodotti derivanti
dalle  attivita'  di  produzione,  compresa  la  produzione primaria,
presso le imprese del settore alimentare, e destinati alla produzione
di mangimi.
   Si  precisa  che  la  presente  nota  esplicativa  non  prende  in
considerazione  i  sottoprodotti  di  origine  animale in quanto tale
ambito  e'  specificatamente  disciplinato  dal  Regolamento  (CE) n.
1774/2002.
   Relativamente   all'uso   dei  «sottoprodotti»  o  «materia  prima
secondaria»  delle  imprese  del  settore  alimentare, la Commissione
europea,  con  l'emanazione  di  una  apposita  comunicazione  del 21
febbraio  2007,  «Comunicazione  della  Commissione al Consiglio e al
Parlamento»,   concernente   l'interpretazione   della   nozione   di
sottoprodotti  e  di  rifiuti,  ha inteso fornire alcuni orientamenti
(linee  guida)  necessari  per eliminare le disparita' di trattamento
tra  gli  operatori  economici  fra  gli Stati membri, e fornire alle
autorita'   competenti   indicazioni  chiare  e  modalita'  operative
uniformi in merito all'interpretazione corretta di «sottoprodotto».
   Le  linee guida comunitarie, forniscono specifici orientamenti per
definire  un  sottoprodotto,  ottenuto  nell'ambito di un processo di
lavorazione  presso  una  impresa del settore alimentare, compresa la
produzione   primaria,   adatto  ad  essere  immesso  sul  mercato  e
riutilizzato direttamente nel ciclo economico.
   Anche  la  Corte  di  giustizia, in passato ha piu' volte ribadito
che,  in  contrapposizione  con  la  definizione  di  rifiuto, che si
articola  fondamentalmente  intorno  alla  nozione  di  «disfarsi», i
sottoprodotti  devono  derivare  dalla  continuita' di un processo di
produzione,  con un riutilizzo certo nel ciclo economico. Inoltre, la
stessa  Corte  di  giustizia  ha  evidenziato che sono le circostanze
specifiche  a  fare  di  un  materiale un sottoprodotto o meno e che,
pertanto, occorre decidere di volta in volta.
   La citata comunicazione della Commissione, all'Allegato I - esempi
di  rifiuti  e  non  rifiuti al punto 2 «sottoprodotti dell'industria
agroalimentare    -   mangimi»,   precisa   che:   «i   sottoprodotti
dell'industria  agroalimentare  sono  utilizzati  massicciamente  nei
mangimi.  I processi di produzione in numerosi settori (produzione di
zucchero,  amido e malto, frangitura di oleaginosi) generano sostanze
che  sono  utilizzate  come  materie  prime per mangimi, direttamente
dagli agricoltori o dai fabbricanti di alimenti composti per animali.
Sebbene  non  si possa automaticamente considerare tutti i residui di
produzione  destinati  all'alimentazione animale come non rifiuti, le
suddette   sostanze  sono  prodotte  deliberatamente  nell'ambito  di
processi di produzione adattati a tal fine, oppure, qualora non siano
prodotte  deliberatamente,  soddisfano  i  criteri  cumulativi  per i
sottoprodotti  definiti  dalla Corte, dato che il loro riutilizzo nei
mangimi  e'  certo  e  non necessitano di trasformazione previa al di
fuori  del  processo di produzione. Le materie prime per mangimi sono
inoltre  disciplinate da testi quali il regolamento (CE) n. 178/2002,
sulla   legislazione  alimentare,  e  la  direttiva  96/25/CE,  sulla
circolazione  di  materie  prime per mangimi. Si puo' quindi ritenere
che,  in entrambi i casi, la definizione di rifiuto non si applica al
materiale in questione».
   Detti   criteri   cumulativi   della  Corte  sono  ribaditi  nella
definizione  di  sottoprodotto  di  cui  alla  lettera  p),  comma 1,
dell'art.  183,  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi'
come modificato dall'art. 2, comma 20, del decreto legislativo del 16
gennaio 2008, n. 4, recante norme in «materia ambientale», e che, per
una piu' facile comprensione, si riporta integralmente di seguito:
    p)  sottoprodotto:  sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali
dei  quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183,
comma  1,  lettera  a),  che  soddisfino  tutti  i  seguenti criteri,
requisiti e condizioni:
    1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla
loro produzione;
    2)  il  loro  impiego sia certo, sin dalla fase della produzione,
integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione
o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
    3)  soddisfino  requisiti  merceologici  e di qualita' ambientale
idonei  a  garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e
ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da
quelli  autorizzati  per  l'impianto  dove  sono  destinati ad essere
utilizzati;
    4)  non  debbano  essere  sottoposti a trattamenti preventivi o a
trasformazioni  preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e
di  qualita'  ambientale  di  cui  al  punto  3),  ma posseggano tali
requisiti sin dalla fase della produzione;
    5) abbiano un valore economico di mercato.
   In  relazione, pertanto, a tale tipologia di sottoprodotti occorre
evidenziare  che  gli  stessi, nel momento in cui sono utilizzati per
l'alimentazione animale, devono rispettare, nella fase di produzione,
di commercializzazione e di impiego, la specifica disciplina igienico
sanitaria  sui  mangimi,  fissata  dal  Regolamento (CE) 183/2005, le
ulteriori   disposizioni   sanitarie  previste  dai  Regolamenti  del
«pacchetto  igiene»,  nonche' le eventuali specifiche norme sanitarie
nazionali in vigore.
   In particolare, le imprese del settore alimentare Regolamento (CE)
882/2004,  art.  2,  lettera  c)  che  intendono  destinare  i propri
sottoprodotti  ad  uso  zootecnico notificano la propria attivita' di
produzione  di  sottoprodotti  alle  autorita'  sanitarie  competenti
utilizzando  il  modello  3  ed  il  modello  4  delle linee guida di
applicazione  del  Regolamento  (CE)  183/2005,  del  Ministero della
salute,  del  28 dicembre 2005. Inoltre, le industrie agro-alimentari
si impegnano ad estendere il rispetto dei requisiti igienico sanitari
e le procedure basate sui principi dell'HACCP anche alla gestione dei
sottoprodotti.
   Il  Regolamento  183/2005  prevede l'obbligo di registrazione e di
certificazione   per   gli   operatori   addetti   al   trasporto  di
sottoprodotti  destinati  alla mangimistica. Inoltre, l'art. 5, comma
6,  dello  stesso  Regolamento, prevede che gli operatori del settore
dei mangimi e gli agricoltori devono procurarsi e utilizzare soltanto
mangimi  prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma
del Regolamento stesso.
   I sottoprodotti ottenuti presso una impresa del settore alimentare
in  esame  sono  anche  disciplinati dalla specifica normativa che li
definisce  come  «materie  prime per mangimi» (decreto legislativo 17
agosto  1999,  n.  360,  che  recepisce  la direttiva 96/25/CE). Esse
possono  essere  immesse  in  circolazione  unicamente utilizzando le
denominazioni e le indicazioni riportate nel decreto stesso.
   Le  materie prime per mangimi, elencate nell'Allegato II, parte A,
capo  II,  del  predetto  decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 360,
comprendono,   a  titolo  esemplificativo,  i  seguenti  prodotti:  i
prodotti  della  lavorazione dei cereali, dei semi oleosi, dei frutti
oleosi,  dei  tuberi  e radici, dei foraggi, dei minerali; i prodotti
della panetteria e delle paste alimentari; i prodotti di confetteria,
i  prodotti  di  gelateria  e  pasticceria;  gli  sciroppi; gli acidi
grassi;  i  prodotti  ortofrutticoli  ed  i  preparati alimentari. La
maggior parte di dette materie prime derivano dai processi produttivi
delle industrie agro-alimentari.
   Tali prodotti ovviamente dovranno essere liberati dagli imballaggi
secondo quanto previsto dalla decisione della Commissione 2004/217/CE
«relativa  all'adozione di un elenco di materie prime di cui vieta la
circolazione  o l'impiego nei mangimi», che al punto 7) dell'Allegato
prevede   il   divieto   dell'impiego   degli   «imballaggi  e  parti
d'imballaggio     provenienti    dall'utilizzazione    di    prodotti
dell'industria agro-alimentare» nei mangimi.
   Il  Regolamento  (CE)  178/2002,  art.  17,  prevede l'obbligo per
l'operatore  alimentare e quello del settore dei mangimi di garantire
che  i propri prodotti soddisfino i requisiti in materia di igiene in
tutte  le fasi di produzione, di trasformazione e di distribuzione ed
impiego.   Analogamente   la  legge  n.  281/63  che  «disciplina  la
preparazione  e  del commercio dei mangimi», all'art. 17, dispone che
le  materie  prime  utilizzate  nella  produzione di mangimi siano di
qualita'  sana,  leale e mercantile e che non presentano pericoli per
la  salute  degli  animali  e  delle persone, il medesimo precetto e'
espresso anche nell'art. 8, del decreto legislativo n. 149/2004.
   Pertanto,  i sottoprodotti delle imprese del settore alimentare in
virtu'  delle  loro  caratteristiche,  nel  caso siano destinati alla
produzione  di  mangimi, sono assoggettati al rispetto degli obblighi
previsti   dalla  succitata  normativa  del  settore  mangimistico  a
garanzia   dell'igienicita'   e   della   salubrita'  degli  alimenti
zootecnici  da essi ottenuti. In particolare, per cio' che attiene la
tracciabilita'  al  decreto legislativo n. 360/1999, Regolamento (CE)
178/2002  e Regolamento (CE) 183/2005, in ordine alle procedure HACCP
al Regolamento (CE) 183/2005, per l'assenza di pericoli per la salute
degli  animali  e  delle  persone  alla legge n. 281/1963, al decreto
legislativo  n. 360/1999,  al Regolamento (CE) 178/2002 e Regolamento
(CE) 183/2005.
   In  tale  contesto  normativo,  quindi,  nella  catena  alimentare
animale    possono    essere    utilizzati   sottoprodotti   ottenuti
esclusivamente  nell'ambito  di un processo di lavorazione presso una
impresa  del settore alimentare, compresa la produzione primaria, che
soddisfino  tutti  i  requisiti  igienico-sanitari  specificati nelle
norme sopra elencate.
   La  presente  nota  esplicativa supera e sostituisce il comunicato
del  Ministero  della salute 22 luglio 2002, concernente «linee guida
relative   alla   disciplina   igienico-sanitaria   in   materia   di
utilizzazione  dei  materiali  e  sottoprodotti  derivanti  dal ciclo
produttivo    e    commerciale    delle   industrie   agro-alimentari
nell'alimentazione animale».