ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2009 

  Ulteriori   interventi  urgenti  di  protezione  civile  diretti  a
fronteggiare  l'emergenza  in  atto nel territorio delle isole Eolie.
(Ordinanza n. 3749). (09A03069)
(GU n.77 del 2-4-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio del comune di Lipari;
  Visti  i  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  e, in particolare, da ultimo, il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  con  cui  lo  stato  d'emergenza  e'  stato
prorogato fino al 31 dicembre 2009;
  Vista  l'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
luglio  2002, n. 3225 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare
l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
2003,   n.   3266,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  diretti  a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Vista  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
gennaio  2005,  n.  3397  recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile» e, in particolare, l'art. 7;
  Visto  l'art.  11  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n. 3417 del 28 gennaio 2005, recante: «Disposizioni urgenti
di protezione civile»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536
del 28 luglio 2006, art. 7;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23
gennaio  2008,  n. 3646, recante: «Ulteriori interventi di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare il contesto emergenziale in atto nel
territorio delle isole Eolie»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 10
luglio  2008,  n.  3691,  recante:  «Interventi  di protezione civile
diretti   a   fronteggiare  il  contesto  emergenziale  in  atto  nel
territorio delle isole Eolie.»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 5
febbraio  2009, n. 3787, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile»;
  Acquisita  l'intesa  della  Regione siciliana con nota del 12 marzo
2009;
  Ritenuto  necessario effettuare la ricognizione dei compiti e delle
funzioni  commissariali  al  fine di assicurare la salvaguardia della
popolazione e del territorio;
  Considerata, altresi', l'esigenza di garantire la continuita' delle
azioni  gia'  intraprese per conseguire il definitivo superamento del
contesto di criticita' che interessa le isole Eolie;

                              Dispone:


                               Art. 1.


  1.  Allo scopo di fronteggiare la situazione di emergenza derivante
dagli  eventi  in premessa citati, all'art. 2, comma 1 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 dopo
le parole «Commissario delegato», sono inserite le seguenti «Capo del
Dipartimento  della protezione civile». Sono abrogati i commi 2, 7, 8
e  9  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 2 luglio 2002, n. 3225.
  2.  All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei   Ministri  2  luglio  2002,  n.  3225  le  parole:  «Commissario
delegato»,  sono  sostituite  dalle  seguenti: «Sindaco del Comune di
Lipari».
  3. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 2 luglio 2002, n. 3225 le parole «Commissario delegato»,
sono sostituite dalle seguenti: «Sindaco del Comune di Lipari».
  4.  All'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  2  luglio 2002, n. 3225 le parole: «Comune di Lipari»,
sono  sostituite  dalle  seguenti «Funzionario delegato - Sindaco del
Comune  di  Lipari»  e  la  frase:  «valutazione  di  fattibilita'  e
realizzazione  di  un  attracco  per mezzi di trasporto nell'isola di
Stromboli,  frazione  di  Ginostra,  conformemente  a quanto previsto
dall'art.  4  della  direttiva  85/337/CEE  del  27  giugno 1985», e'
sostituita  dalla  seguente: «manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonche' gestione del molo situato nell'isola di Stromboli frazione di
Ginostra».
  5.  All'art. 2, comma 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  2  luglio  2002,  n. 3225 dopo le parole: «Commissario
delegato»,  sono  inserite  le  seguenti «Capo del Dipartimento della
protezione civile».
  6.  All'art.  6,  comma  1  le parole «Il Commissario delegato, nei
limiti   strettamente   necessari   all'attuazione   della   presente
ordinanza,   e'   autorizzato  a  derogare,»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «Il  Commissario  delegato  -  Capo del Dipartimento della
protezione  civile  ed  il  Commissario  delegato  nominato  ai sensi
dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio
2009,  n.  3738, sono autorizzati a derogare, nei limiti strettamente
necessari all'attuazione della presente ordinanza».
  7. L'art. 1, comma 1, secondo periodo dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 e' abrogato.
  8.  Il  terzo  periodo  dell'art.  1,  comma  1, dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7  marzo  2003, n. 3266 e'
sostituito  dal  seguente: «Il commissario delegato svolge, altresi',
ogni   attivita'   afferente   alla  gestione  dell'emergenza  ed  al
funzionamento delle strutture ivi costituite».
  9.  Il  comma  3,  dell'art.  1,  dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  7  marzo  2003,  n.  3266 e' sostituito dal
seguente:  «3.  I Sindaci delle isole Eolie effettuano gli interventi
urgenti  per  rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumita'
pubblica  e  privata  e  pongono  in  essere  le  attivita'  di prima
assistenza  e  sistemazione  delle  popolazioni  colpite dagli eventi
calamitosi tenuto conto delle attivita' del centro operativo avanzato
di  cui  all'art.  14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3266/2003.».
  10.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, e' aggiunto il seguente comma: «4. Il
Commissario  delegato - Capo del Dipartimento della protezione civile
per  lo  svolgimento  delle  funzioni  commissariali e' autorizzato a
nominare  uno  o  piu'  soggetti  attuatori  a cui affidare specifici
settori d'intervento».
  11. Agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 sono abrogate le parole «Prefetto
di Messina».
  12.  L'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  7  marzo  2003,  n.  3266  e'  sostituito dal seguente: «Il
funzionario  delegato  di  cui all'art. 18, per le attivita' connesse
all'espletamento dell'incarico conferito con la presente ordinanza e'
autorizzato  ad  utilizzare  fino  ad  un  massimo  di  due unita' di
personale  dipendente  dal  Comune  di  Lipari  corrispondendo a tale
personale   fino   ad   un   massimo   di  50  ore  di  straordinario
effettivamente   reso;   nonche'   a   stipulare   due  contratti  di
collaborazione  coordinata e continuativa con personale tecnico; agli
oneri  relativi  si provvede nei limiti delle risorse esistenti sulla
contabilita'   del  funzionario  delegato  derivanti  dall'attuazione
dell'art.  2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3225/2002».
  13.  Agli  articoli 6, 7, 12 e 16 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 le parole: «Prefetto di
Messina» sono sostituite dalle seguenti: «Capo del Dipartimento della
protezione civile».
  14.  All'art.  10  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 le parole: «tecnico-scientifiche» sono
sostituite    dalle    seguenti:    «tecniche    di   valutazione   e
pianificazione».
  15.  Al  comma  4  dell'art.  14, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 dopo il primo periodo e'
aggiunto  il  seguente:  «Per l'espletamento delle funzioni di cui al
presente  comma, e per lo svolgimento delle attivita' di gestione del
presidio  territoriale  avanzato  - posto alle dirette dipendenze del
Vice  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile area tecnico
operativa  -  il  Capo  del  Dipartimento  della protezione civile e'
autorizzato  a conferire un incarico dirigenziale di seconda fascia a
personale  dirigente  appartenente  ai  ruoli  speciali di protezione
civile  di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  303  o  ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 in deroga al contingente ivi previsto. Ai relativi
oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile.».
  16.  All'art.  16  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7  marzo 2003, n. 3266 dopo la frase «del medesimo comune»,
e'  inserita la seguente: «garantendo il funzionamento delle relative
infrastrutture a tal fine predisposte».
  17.  All'art.  18  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3266 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«Il  Sindaco  di  Lipari  e'  nominato  funzionario  delegato  per lo
svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3225/2002 a tal fine
utilizzando    le    risorse   rivenienti   dall'applicazione   delle
contribuzioni  di  cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 2 che saranno
versate   direttamente   sulla  contabilita'  intestata  al  predetto
funzionario   delegato.   Il   funzionario  delegato  e'  autorizzato
all'impiego   delle   risorse   derivanti   dall'art.   2,   comma  4
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 2 luglio
2002, n. 3225 sulla base delle indicazioni del Commissario delegato -
Capo del Dipartimento della protezione civile».
  18.  All'art.  18  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  7  marzo  2003,  n.  3266,  dopo  il comma 1 e' aggiunto il
seguente:  «1-bis  Il  funzionario  delegato  -  Sindaco di Lipari e'
autorizzato  ad  esercitare i poteri derogatori previsti dall'art. 17
limitatamente   agli   interventi   di   protezione  civile  ritenuti
prioritari  dal  Commissario  delegato  - Capo del Dipartimento della
protezione civile.».
  19.  All'art.  18,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  7  marzo 2003, n. 3266, dopo le parole: «si
provvede»   sono   inserite  le  seguenti  «,  ove  non  diversamente
previsto,».
  20.  Dopo l'art. 19 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, e' aggiunto il seguente: «20. Le reti
e  le infrastrutture dei sistemi strumentali preposte ad attivita' di
monitoraggio  e  sorveglianza, e di allertamento e comunicazione sono
sistemi  prioritari  e  fiduciari  vincolati per lo svolgimento delle
attivita'  e  per  il  perseguimento  delle  finalita'  di protezione
civile.».
  21.   All'art.  7,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  28  gennaio  2005, n. 3397 sono abrogate le
parole «ed il Dipartimento della protezione civile».
  22.   All'art.  7,  comma  3,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  28  gennaio  2005, n. 3397 sono abrogate le
parole «Prefetto di Messina».
  23.   E'  abrogato  l'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 1° agosto 2005, n. 3452.
  24.  Sono  abrogati  i  commi  14,  15,  16  dell'art. 1 e l'art. 2
dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 10 luglio
2008, n. 3452.
  25.  All'art.  1,  commi  1  e  2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008, n. 3452 le parole «Prefetto di
Messina»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Capo del Dipartimento
della protezione civile».
  26.  E'  abrogato  l'art. 16, comma 2 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2008, n. 3696.
  27. E' abrogato l'art. 6, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  10  settembre  2004,  n.  3375  le  parole
«Commissario  Delegato  -  Prefetto di Messina» sono sostituite dalle
seguenti «Sindaco del Comune di Lipari».
  28.   All'art.  6,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  10  settembre  2004,  n. 3375 dopo il primo
periodo  e' aggiunto il seguente: «A tal fine il Commissario delegato
provvedera'  al  completamento  ed  alle  attivita'  di  manutenzione
straordinaria   necessarie  per  assicurare  la  piena  funzionalita'
dell'opera per le specifiche finalita' di protezione civile».
  29.  Il  Prefetto  di  Messina  entro 20 giorni dalla pubblicazione
della  presente  ordinanza  provvede  ad  effettuare  il passaggio di
consegne   nei   confronti   del  Commissario  delegato  -  Capo  del
Dipartimento   della   protezione  civile  per  le  funzioni  di  sua
competenza.  Il  Prefetto  di  Messina  provvede per il trasferimento
delle risorse finanziarie stanziate per il superamento dell'emergenza
idrica  in  atto  nel  territorio  delle  isole  Eolie al Commissario
delegato  ex  ordinanza  n.  3738/2009,  le  restanti risorse - anche
provenienti   dai  contributi  di  cui  all'art.  2,  commi  3  e  4,
dell'ordinanza  n.  3225/2002  -  saranno  trasferite sui capitoli di
bilancio  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione.
  30.  E'  abrogato  il  comma  2,  dell'art.  17  dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 marzo 2009
                                            Il Presidente: Berlusconi