MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2009 

  Tipologie  di  beni  e  servizi,  per  le  quali le amministrazioni
centrali  e  periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e
scuole  di  ogni  ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni  universitarie,  sono tenute ad approvvigionarsi mediante
le  convenzioni  stipulate  ex  articolo  26 della legge n. 488/1999.
(09A03740)
(GU n.76 del 1-4-2009)

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il
quale  prevede  che  il Ministero dell'economia e delle finanze, gia'
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in
materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente,
convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima  complessiva  stabilita  dalla  convenzione  ed  ai  prezzi e
condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di fornitura deliberati dalle
amministrazioni  dello  Stato,  anche  con  il ricorso alla locazione
finanziaria;
  Visto il decreto ministeriaie del 24 febbraio 2000, con il quale il
Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla Consip S.p.A.
l'incarico  di  stipulare  le  convenzioni  per  l'acquisto di beni e
servizi  per  conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
quale  dispone  che  le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23
dicembre  1999, n. 488, siano stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto
del  Ministero  dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle
altre  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto  l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda
alla  realizzazione  delle  iniziative  e delle attivita' di cui alle
sopra  citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche
avvalendosi,   con  apposite  convenzioni,  di  societa'  interamente
possedute dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ha  affidato  alla CONSIP S.p.A. le
iniziative  e le attivita' di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale
ambito,  la  stipula  di  un'apposita  convenzione  tra  la  predetta
societa'  e  lo  stesso  Ministero per regolare i rapporti reciproci,
fermo  restando  quanto gia' previsto dal citato decreto ministeriale
del 24 febbraio 2000;
  Visto  l'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con
il  quale  e'  stato  previsto  che  a decorrere dal secondo bimestre
dell'anno  2006,  qualora  dal  monitoraggio  delle  spese per beni e
servizi   emerga   un   andamento   tale  da  poter  pregiudicare  il
raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  nel patto di stabilita' e
crescita  presentato  agli  organi  dell'Unione europea, le pubbliche
amministrazioni  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30  marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle
regioni,  delle province autonome, degli enti locali e degli enti del
servizio   sanitario  nazionale,  hanno  l'obbligo  di  aderire  alle
convenzioni  stipulate  ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre
1999,   n.   488,  ovvero  di  utilizzare  i  relativi  parametri  di
prezzo-qualita'  ridotti  del  20 per cento, come limiti massimi, per
l'acquisto  di  beni e servizi comparabili e che, in caso di adesione
alle  suddette convenzioni le quantita' fisiche dei beni acquistati e
il  volume  dei  servizi non possono eccedere quanto risultante dalla
media del triennio precedente;
  Visto,  in particolare, l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre
2006,   n.   296,   con  il  quale  si  stabilisce  che  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del
mercato  e  del  grado  di  standardizzazione dei prodotti, individua
annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi
per   le  quali  sono  tenute  ad  approvvigionarsi,  utilizzando  le
convenzioni  di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
tutte   le   amministrazioni   statali  centrali  e  periferiche,  ad
esclusione  degli  istituti  e  scuole  di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
  Visto,  altresi',  che le restanti pubbliche amministrazioni di cui
all'art.  1  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, con
successive  modifiche e integrazioni, possono ricorrere alle suddette
convenzioni  di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
nonche'  a  quelle  previste  dall'art.  1,  comma 456 della legge 27
dicembre  2006,  n. 296, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di
prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti
di acquisto di beni e servizi;
  Visto l'art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito  in  legge  6  agosto  2008, n. 133, che stabilisce che le
pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 1, lettera
z),  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e quindi le
amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e scuole di
ogni  ordine  e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le aziende ed
amministrazioni  dello  Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni
universitarie,  gli  enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia
per  la  rappresentanza  negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni
(ARAN),  le  agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento
e  dei  relativi  servizi  nonche'  di  energia elettrica mediante le
convenzioni  Consip  o  comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli
praticati dalla Consip;
  Visto, altresi', che le restanti pubbliche amministrazioni adottano
misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 dell'art. 48 del
decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto
2008, n. 133, in modo da ottenere risparmi equivalenti;
  Ritenuto che sussistono gli obblighi relativi all'utilizzazione dei
parametri  di  prezzo-qualita'  di  cui alle convenzioni stipulate ai
sensi  dell'art.  26  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche per
gli  acquisti  effettuati  da tutti i suddetti soggetti attraverso il
mercato  elettronico della pubblica amministrazione di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
  Considerato  che,  per  l'individuazione  delle tipologie di beni e
servizi di cui all'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  il  Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie
strutture,   ha   effettuato   le   necessarie  analisi  in  tema  di
caratteristiche   del   mercato  e  grado  di  standardizzazione  dei
prodotti;
  Considerato  che,  secondo  quanto disposto dal richiamato art. 48,
comma  1,  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112, convertito in
legge 6 agosto 2008, n. 133, le pubbliche amministrazioni centrali di
cui  all'art. 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo
2005,  n. 82, sono gia' tenute ad approvvigionarsi di combustibile da
riscaldamento  e  dei  relativi  servizi nonche' di energia elettrica
mediante  convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a
quelli praticati dalla Consip;

                              Decreta:


                               Art. 1.



  In  relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 sono individuate per l'anno 2009, ed in ogni
caso  sino  all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle
caratteristiche  del  mercato  e  del  grado di standardizzazione dei
prodotti,  le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte
le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche, ad esclusione
degli  istituti  e  scuole  di ogni ordine e grado, delle istituzioni
educative   e   delle   istituzioni  universitarie,  sono  tenute  ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi
dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
   1) arredi per ufficio;
   2)  carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete
ed extrarete, buoni carburante e fuel card);
   3)  macchine  per  ufficio,  nonche'  prodotti hardware e software
(specificamente:  fotocopiatrici,  in  acquisto  e noleggio, personal
computer,  desktop  e  portatili,  server  entry e midrange, software
microsoft e stampanti);
   4) noleggio e acquisto di autoveicoli;
   5)  servizio di buoni pasto;
   6)  servizi di telefonia fissa;
   7)  servizi di telefonia mobile;
   8)    apparati   e   servizi  di  telefonia  e  trasmissione  dati
(specificamente reti locali, centrali telefoniche).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 febbraio 2009

                                               Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2009
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  1
   Economia e finanze, foglio n. 289