UNIVERSITA' DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2009 

  Modificazioni allo statuto. (09A04149)
(GU n.87 del 15-4-2009)

                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
  Visto  il  decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e'
stato  emanato  lo  Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari e
successive modificazioni;
  Viste  le  delibere  del Senato accademico integrato del 21 gennaio
2009  e 26 febbraio 2009, con le quali sono state approvate, ai sensi
dell'art. 67 dello Statuto, la modifica degli articoli 8, 14, 24-bis,
24-ter e 66-bis;
  Vista  la  nota  rettorale  prot.  n. 5276 del 3 marzo 2009, con la
quale e' stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  le  delibere del Senato accademico integrato prima
citate;
  Vista  la nota ministeriale prot. n. 1029 del 20 marzo 2009, con la
quale  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
comunica di non avere osservazioni da formulare;

                              Decreta:

  Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, emanato con
decreto  rettorale  n.  60  del  1°  febbraio  1995, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  39  del  16  febbraio  1995,  e  successive
modificazioni,   viene   ulteriormente   modificato,   come  appresso
indicato:

                              Titolo I
                      I PRINCIPI E LE FINALITA'

  (Omissis).
  L'art.  8  «Rapporti  con  le  istituzioni  locali»  e' interamente
sostituito dal seguente:

                               Art. 8
          Rapporti con le comunita' e le istituzioni locali

   L'Universita'  si  propone  di  contribuire allo sviluppo sociale,
culturale  ambientale  ed  economico  delle  comunita'  presenti  sul
territorio sardo.
  A   tal  fine,  l'Universita'  promuove  il  confronto  sui  propri
indirizzi  programmatici  con Regione, Provincia e Comuni, allo scopo
di  inserire  armonicamente  l'attivita'  di  Ateneo nella vita delle
collettivita' locali.
  (Omissis).

                              Titolo II
                       GLI ORGANI DELL'ATENEO

                               Capo I
                             IL RETTORE

  Art. 14 «Elettorato attivo e passivo», il secondo punto del secondo
comma viene cosi' modificato:
   al  personale  tecnico-amministrativo  e dirigente con rapporto di
lavoro  a  tempo  indeterminato  - esclusi i rappresentanti di cui al
punto successivo - i cui voti sono computati nella misura di uno ogni
venti  di  quelli  validamente espressi per ciascun candidato rettore
arrotondati per eccesso;
   (Omissis).
  Il  Capo VI - «IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI» viene cosi' modificato:
«IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI E IL GARANTE DEGLI STUDENTI».
  Dopo  l'attuale  art.  24  vengono  inseriti  i  seguenti due nuovi
articoli,   con   conseguente  cambiamento  della  numerazione  degli
articoli successivi.

                              Art. 25.
                              Funzioni

  1. Il Garante degli studenti opera quale garante dell'imparzialita'
e  della trasparenza delle attivita' dell'Universita' connesse con la
didattica,  la  ricerca  e  i servizi agli studenti, che incidono sui
diritti e sugli interessi degli stessi.
  2.  Anche  di  propria  iniziativa,  il Garante puo' segnalare agli
organi  accademici, di governo e di controllo, eventuali disfunzioni,
irregolarita',  carenze,  ritardi  ed  eventuali  abusi nei confronti
degli studenti.
  3. Tra i soggetti tutelati dal Garante, si considerano anche coloro
i  quali  si apprestano a divenire studenti dell'Ateneo, partecipando
ai concorsi di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato,
alle  scuole  di  specializzazione,  dottorati  di  ricerca  e master
universitari.
  4.  Il  Garante  esercita, altresi', le proprie funzioni attraverso
richieste  di  informazioni  e  proposte  inoltrate direttamente agli
uffici  responsabili  degli  atti  amministrativi  o  delle attivita'
oggetto   di   contestazione,  nel  rispetto  dei  principi  generali
enunciati  nello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti da apposito
Regolamento e dalla Carta dei diritti degli studenti.
  5. Le funzioni del Garante sono svolte a titolo gratuito.

                              Art. 26.
                            Designazione

  1.  Il  Garante  e' scelto fra soggetti esterni all'Universita' che
diano    garanzia    di   competenza   giuridico-amministrativa,   di
imparzialita'  e di indipendenza di giudizio. A tal fine il rettore -
tenuto  conto  anche  di  eventuali  proposte  segnalate dagli Organi
accademici,  corredate  da  curriculum  professionale e da ogni altra
informazione  utile  alla  designazione  -  previo  accertamento  dei
requisiti  e  della  non sussistenza delle cause di incompatibilita',
sentiti  il  Senato  accademico  e  il  Consiglio di amministrazione,
propone  al  Consiglio  degli  studenti  le candidature. Il Consiglio
degli studenti, avvalendosi di procedure di valutazione dei curricula
e  di  eventuali  colloqui atti a verificarne motivazioni, qualita' e
competenze,  designa,  tra i candidati proposti, il Garante che viene
nominato con decreto rettorale.
  2.  Il  Garante  dura in carica due anni e il relativo mandato puo'
essere rinnovato altre due volte.
  (Omissis).

                              Titolo VI
                   NORME FINALI E DI COORDINAMENTO

  (Omissis).
  Dopo  l'attuale  art. 66 (ora 68), viene inserito il seguente nuovo
articolo,   con   conseguente  cambiamento  della  numerazione  degli
articoli successivi.

                              Art. 69.
                  Comitato per le pari opportunita'

  1.  L'Universita'  di  Sassari  istituisce  un  Comitato  per  dare
concreta  attuazione  ai  principi  di  eguaglianza  e  di parita' di
trattamento  dei  propri  dipendenti  e di tutti coloro che a diverso
titolo  operano  nell'Ateneo. Il Comitato si impegna a contrastare le
discriminazioni in tutte le loro forme, a cominciare da quelle legate
al sesso, alla religione, alla lingua e alle origini etniche.
  2. II Comitato ha in particolare lo scopo di:
   a)   individuare   le  discriminazioni  dirette  o  indirette  che
ostacolano   la   piena   realizzazione   delle   pari   opportunita'
nell'accesso   al   lavoro,   nell'orientamento  e  nella  formazione
professionale, nei percorsi di carriera e nel trattamento economico e
retributivo;
   b)  promuovere  azioni che favoriscano, anche mediante una diversa
organizzazione  del  lavoro  (condizioni  e  tempi), l'equilibrio tra
responsabilita'   familiari   e   professionali   ed   una   migliore
ripartizione di tali responsabilita' tra i sessi.
  3.  La  composizione  e  le modalita' di funzionamento del Comitato
sono definite da apposito Regolamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                                    Il rettore: Maida