MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 2009 

  Trasferimento  di credito  dalla  gestione liquidatoria della Cassa
mutua  provinciale  di  malattia  per i coltivatori diretti di Reggio
Emilia,   alla  gestione  liquidatoria  dell'Ufficio  accertamento  e
notifica sconti farmaceutici (U.A.N.S.F.). (09A04212)
(GU n.90 del 18-4-2009)

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista  la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  15  aprile  2002, n. 63, convertito dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112;
  Visti  i  commi  224,  225,  226, 228 e 229 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visto  l'art. 1, commi 89, 90 e 91 della legge 23 dicembre 2005, n.
266  (Finanziaria 2006) cosi' come sostituiti dall'art. 1, comma 486,
della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Finanziaria 2007) che ha
disposto   la   soppressione   dell'Ispettorato   generale   per   la
liquidazione  degli  enti  disciolti  (I.G.E.D.) e l'attribuzione con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze delle competenze
del  soppresso  Ispettorato  ad  uno  o piu' Ispettorati generali del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
  Visto  il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30
aprile  2007, registrato alla Corte dei conti in data 22 maggio 2007,
col  quale,  nelle more della revisione organizzativa di cui all'art.
1, comma 427, lettera b), della legge n. 296/2006, a decorrere dal 1°
gennaio  2007 le competenze atte a realizzare il processo di consegna
delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge
n.  1404/1956, nonche' quelle necessarie ad assicurare la continuita'
dell'azione  amministrativa per la gestione corrente ed il compimento
di  atti  non  differibili,  sono  state  attribuite  all'Ispettorato
generale  di  finanza, nell'ambito del quale sono stati istituiti, in
via  transitoria,  cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti
in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n.  29, ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista la Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle finanze
-  Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - e la Fintecna
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7  dicembre  2004,  in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso,
e'   affidata   a  detta  Societa'  alle  condizioni  indicate  nella
Convenzione  medesima,  ferma  restando  la  titolarita'  in  capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  comma  12  dell'art. 41, del decreto-legge n. 208 del 30
dicembre  2008,  che ha prorogato la convenzione di cui alle premesse
fino al 30 giugno 2009;
  Vista  la  legge  22  novembre  1954,  n.  1136,  istitutiva  della
Federazione   nazionale  e  delle  Casse  mutue  di  malattia  per  i
coltivatori diretti;
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
aprile  1977, con il quale sono stati individuati, ai sensi e per gli
effetti  dell'art. 2-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti
e le gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1977, concernente la nomina
dei  Commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito
con  modificazioni  dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di cessazione
delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Visti  gli  atti  della  gestione  liquidatoria  della  cassa mutua
provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
  Considerato   che   le   operazioni   di  chiusura  della  gestione
liquidatoria  della predetta Cassa mutua sono ostacolate dal recupero
del  credito  di  €  9.083,43,  vantato  nei  confronti del comune di
Luzzara,   relativo  ai  contributi  di  assistenza  farmaceutica  ai
coltivatori diretti - saldo al 31 dicembre 1978;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
della  Cassa  mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti
di  Reggio Emilia, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art.
13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956,  trasferendo il suddetto
credito  di  €  9.083,43  dalla  predetta  Cassa mutua provinciale di
malattia  all'ufficio  accertamento  e  notifica  sconti farmaceutici
(U.A.N.S.F.) in liquidazione;

                              Decreta:

  Il  credito  di cui alle premesse, di € 9.083,43, ai sensi e con le
modalita'  dettate  dall'art.  13-bis della legge 4 dicembre 1956, n.
1404,  dalla  Cassa  mutua  provinciale di malattia per i coltivatori
diretti  di  Reggio  Emilia in liquidazione e' trasferito all'Ufficio
accertamento   e   notifica   sconti   farmaceutici  (U.A.N.S.F.)  in
liquidazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 18 febbraio 2009

                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio