PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 10 marzo 2009 

  Organizzazioni   di  volontariato  nelle  attivita'  di  protezione
civile. Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma
3  e  seguenti,  del  decreto-legge  23  febbraio 2009, n. 11 «Misure
urgenti  di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonche' in tema di atti persecutori». (09A04247)
(GU n.87 del 15-4-2009)

                              Alle regioni e alle province autonome
                              All'Associazione  nazionale  dei comuni
                              italiani - ANCI
                              Alle  Prefetture -  Uffici territoriali
                              del Governo
                              e, p.c.
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri - Segretariato generale
                              Al  Ministero  dell'interno - Gabinetto
                              del Ministro

  A  seguito  dell'entrata  in  vigore della disposizione indicata in
oggetto si ritiene opportuno rimarcare gli ambiti di competenza delle
organizzazioni  di  volontariato  che  espletano la propria attivita'
nell'ambito  del sistema di protezione civile, ed i limiti che devono
essere in questo contesto rispettati.
  Il  ruolo e le funzioni di tali organizzazioni sono disciplinati ed
opportunamente valorizzati dalle leggi vigenti (legge 11 agosto 1991,
n.  266; legge 24 febbraio 1992, n. 225; decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112;  legge 9 novembre 2001, n. 401; leggi regionali) e da
norme   regolamentari  (decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8
febbraio  2001,  n.  194),  che ne hanno garantito il sostegno, anche
economico,   della  capacita'  operativa  ed  il  consolidamento  del
patrimonio di esperienza e competenza.
  Con   precedenti   circolari,  il  cui  contenuto  si  intende  qui
richiamato  e  confermato  (di  cui  alle  note DPC/DIP/0007218 del 7
febbraio  2006;  DPC/VRE/0016525  dell'11 marzo 2008; DPC/DIP/0008137
del  9 febbraio 2007) il Dipartimento della protezione civile ha gia'
affermato  il  principio  che l'azione del volontariato di protezione
civile  debba trovare il suo presupposto e la sua ragion d'essere, ma
anche  il  suo  limite,  proprio nelle finalita' chiaramente espresse
dalla  legge,  e  cioe'  nello  svolgimento  di attivita' «volte alla
previsione  e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso
delle  popolazioni  sinistrate  ed ogni altra attivita' necessaria ed
indifferibile  diretta  a  superare l'emergenza connessa agli eventi»
(art. 3, comma 1, della legge n. 225/1992).
  Le  suindicate  finalita' costituiscono, ad un tempo, il gia' ampio
orizzonte  operativo  nel  quale  puo'  svilupparsi l'attivita' delle
menzionate  organizzazioni,  nonche'  il limite oltre il quale non e'
consentito spingersi a meno di contraddire l'essenza del volontariato
di protezione civile.
  I commi da 3 a 6 dell'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11  contribuiscono  a  chiarire ulteriormente il tema, confermando la
validita' degli indirizzi gia' impartiti.
  Al  riguardo, e' utile rammentare la precisa distinzione di compiti
e  funzioni operata dalle vigenti disposizioni, anche costituzionali,
secondo  le  quali  la materia della protezione civile e' chiaramente
distinta  e non sovrapponibile rispetto a quella dell'ordine pubblico
e  della  sicurezza  (art.  117 Cost., secondo e terzo comma). Questa
separazione si riverbera anche sul piano organizzativo-funzionale, in
quanto la cura degli interessi pubblici in tali materie e' affidata a
distinti  plessi amministrativi dello Stato (Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  per  la protezione civile e Ministero dell'interno per
l'ordine pubblico e la sicurezza).
  Allo  scopo  di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza l'art. 6,
comma 3 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, consente ai
sindaci,  d'intesa con i Prefetti, di avvalersi della «collaborazione
di  associazioni  tra cittadini non armati» per «segnalare alle Forze
di  polizia  dello  Stato  o locali eventi che possano arrecare danno
alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale».
  Appare  di  tutta  evidenza  come  la  norma delinei un contesto di
riferimento  nuovo  e  distinto  da quello oggetto della normativa in
materia  di protezione civile: e' evidente, infatti, la differenza di
contenuto  tra  gli eventi che possono arrecare «danno alla sicurezza
urbana  ovvero  situazioni  di  disagio  sociale»  e  gli  eventi  di
protezione  civile  come puntualmente elencati al comma 1 dell'art. 2
della legge n. 225/1992.
  Le  diversita' sostanziali tra il volontariato di protezione civile
e  le  associazioni  cui  si  riferisce  il  menzionato decreto-legge
vengono,  inoltre,  sottolineate  negli  ulteriori  commi dell'art. 6
citato:
   dalla  previsione  di una specifica procedura di registrazione per
le  nuove  associazioni,  distinta  da  quella  gia' esistente per le
organizzazioni di volontariato di protezione civile;
   dall'attribuzione in capo alle Prefetture-U.T.G. delle funzioni di
controllo  sul nuovo tipo di associazioni, nell'ambito delle funzioni
in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi
in  difformita'  a  quanto previsto per il volontariato di protezione
civile, alla cui organizzazione sono chiamate a provvedere le regioni
e le province autonome;
   dal   rinvio   della   disciplina   dei   requisiti   delle  nuove
associazioni,  nonche'  delle  modalita' di iscrizione negli appositi
registri  e  della  relativa  tenuta,  ad  un  decreto  del  Ministro
dell'interno,  con  procedura  distinta  e  difforme, anche in questo
caso,  rispetto  a  quanto  previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 194/2001;
   dal divieto, previsto per le associazioni richiedenti l'iscrizione
in  tali  registri,  di  essere  «destinatarie,  a  nessun titolo, di
risorse  economiche  a  carico della finanza pubblica», tranne che in
limitate e determinate eccezioni, escludendosi, quindi, uno dei punti
qualificanti della disciplina in materia di protezione civile;
   dall'assenza,  infine,  di  riferimenti  alla  normativa-quadro in
materia di volontariato e di protezione civile.
  In   considerazione  di  quanto  evidenziato,  si  precisa  che  la
partecipazione  all'associazione  ex  art.  6  del  decreto-legge  23
febbraio  2009,  n.  11  a titolo personale da parte di soggetti gia'
iscritti anche ad organizzazioni di volontariato di protezione civile
e',   ovviamente,   del  tutto  libera,  nel  rispetto  dei  principi
costituzionali   di   tutela   della   liberta'   di  pensiero  e  di
associazione.
  Deve  essere  pero'  assicurato  che l'aderente all'associazione di
volontariato di protezione civile, allorquando ponga in essere azioni
volte  a  preservare  la sicurezza urbana o ad impedire situazioni di
disagio  sociale,  non  utilizzi  uniformi, simboli, emblemi, mezzi o
attrezzature riconducibili alla protezione civile.
  Si  invitano  le  regioni  e  province autonome, l'Associazione dei
comuni  d'Italia  per  il tramite dei sindaci, le Prefetture - Uffici
territoriali   del   Governo   e   le  organizzazioni  nazionali  del
volontariato  di protezione civile a favorire la massima divulgazione
di  queste precisazioni, sottolineando che l'eventuale partecipazione
alle  attivita'  di controllo del territorio disciplinate dall'art. 6
del  decreto-legge  n.  11/2009  di  volontari,  singoli o associati,
appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'elenco nazionale e nei
registri,  elenchi  o  albi  regionali del volontariato di protezione
civile  con  l'utilizzo  di  uniformi, simboli, emblemi o altri segni
distintivi  nonche' di mezzi ed attrezzature destinati a finalita' di
protezione    civile   comportera'   l'avvio   della   procedura   di
cancellazione  delle  organizzazioni interessate dai predetti elenchi
registri  o  albi,  con  le conseguenti iniziative per l'accertamento
delle responsabilita' per l'improprio utilizzo di risorse strumentali
finanziate  anche  dallo  Stato  e  la  segnalazione  alla competente
Autorita' giudiziaria per le valutazioni di competenza.
   Roma, 10 marzo 2009
                      Il capo del Dipartimento
                       della protezione civile
                              Bertolaso