MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 gennaio 2009 

  Modifica  degli allegati I, II, III e IV del decreto legislativo 19
agosto  2005,  n.  214,  in  applicazione  di  direttive  comunitarie
concernenti   misure   di   protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
(09A04513)
(GU n.94 del 23-4-2009)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione nella
Comunita'  di  organismi  nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro   la   loro   diffusione   nella   Comunita',   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005, n. 214, relativo
all'attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di
protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto ministeriale 26 settembre 2006, recante modifica
degli  allegati  I,  II,  III, IV, V e VI del decreto ministeriale 12
aprile  2006,  in  applicazione  di direttive e decisioni comunitarie
concernenti  le  misure  di  protezione  contro  l'introduzione  e la
diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 ottobre 2007, recante modifica
degli  allegati  I,  II,  III,  IV, V e VI del decreto legislativo 19
agosto  2005,  n.  214,  in  applicazione  di  direttive  comunitarie
concernenti   misure   di   protezione  contro  l'introduzione  e  la
diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
  Vista  la  direttiva n. 2008/64/CE della Commissione, del 27 giugno
2008,  che  modifica  gli  allegati  da  I  a  IV  della direttiva n.
2000/29/CE  del  Consiglio concernente le misure di protezione contro
l'introduzione  nella  Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
  Considerata   la   necessita'   di   recepire  le  direttive  della
Commissione   n.  2008/64/CE,  ai  sensi  dell'art.  57  del  decreto
legislativo 214 anzidetto;
  Acquisito  il  parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso
nella seduta del 4 novembre 2008;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Gli  allegati I, II, III e IV del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214, sono modificati come segue:
   1) l'allegato I e' modificato come segue:
    a) il punto 3, della lettera a), della sezione II, della parte A,
e' soppresso;
   2) l'allegato II e' modificato come segue:
    a) la sezione II, parte A, e' modificata come segue:
     i)  nella  lettera a), dopo il punto 6.1 e' inserito il seguente
punto 6.2:
      «6.2.  Heliothis  armigera  (Hübner)  Vegetali  di Dendranthema
(DC.)  Des  Moul,  Dianthus  L., Pelargonium l'Herit. ex Ait. e della
famiglia  delle  Solanaceae, destinati alla piantagione, ad eccezioni
delle sementi»;
     ii) nella lettera c), il punto 2 e' soppresso;
    b) la parte B e' modificata come segue:
     i) nella lettera a), il punto 10 e' soppresso;
     ii)  nel  punto 2 della lettera b) il testo nella terza colonna,
zone protette, e' sostituito dal seguente:
      «E,  EE,  F  (Corsica),  IRL,  I [(Abruzzo, Puglia, Basilicata,
Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna  (province di Parma e Piacenza),
Friuli-Venezia  Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della
provincia  di  Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Toscana,  Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia
di  Rovigo,  dei  comuni  di  Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige,
Vescovana,  S.  Urbano,  Boara  Pisani, Masi in provincia di Padova e
dell'area  situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)],
LV,   LT,   A   [(Burgenland,  Carinzia,  Austria  inferiore,  Tirolo
(distretto  amministrativo  di  Lienz),  Stiria  e Vienna), P, SI (ad
eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK
[(ad  eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di
Dunajska'  Streda),  Hronovce  e Hronske' Klakany (contea di Levice),
Velke'  Ripnany  (contea  di  Topolcany), Malinec (contea di Poltar),
Hrhov  (contea  di  Roznava),  Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e
Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e
isole del Canale)»;
     iii)  nel punto 1 della lettera d) il testo nella terza colonna,
zone protette, e' sostituito dal seguente:
      «EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)»;
   3) la parte B dell'allegato III e' modificata come segue:
    a)  nel punto 1 il testo nella seconda colonna, zone protette, e'
sostituito dal seguente:
     «E,  EE,  F  (Corsica),  IRL,  I  [(Abruzzo, Puglia, Basilicata,
Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna  (province di Parma e Piacenza),
Friuli-Venezia  Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della
provincia  di  Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Toscana,  Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia
di  Rovigo,  dei  comuni  di  Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige,
Vescovana,  S.  Urbano,  Boara  Pisani, Masi in provincia di Padova e
dell'area  situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)],
LV,   LT,   A   [(Burgenland,  Carinzia,  Austria  inferiore,  Tirolo
(distretto  amministrativo  di  Lienz),  Stiria e Vienna)], P, SI (ad
eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK
[(ad  eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di
Dunajska'  Streda),  Hronovce  e Hronske' Klakany (contea di Levice),
Velke'  Ripnany  (contea  di  Topolcany), Malinec (contea di Poltar),
Hrhov  (contea  di  Roznava),  Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e
Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e
isole del Canale)»;
    b)  nel punto 2 il testo nella seconda colonna, zone protette, e'
sostituito dal seguente:
     «E,  EE,  F  (Corsica),  IRL,  I  [(Abruzzo, Puglia, Basilicata,
Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna  (province di Parma e Piacenza),
Friuli-Venezia  Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (ad eccezione della
provincia  di  Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia,
Toscana,  Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (ad eccezione della provincia
di  Rovigo,  dei  comuni  di  Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige,
Vescovana,  S.  Urbano,  Boara  Pisani, Masi in provincia di Padova e
dell'area  situata a sud dell'autostrada A4 in provincia di Verona)],
LV,   LT,   A   [(Burgenland,  Carinzia,  Austria  inferiore,  Tirolo
(distretto  amministrativo  di  Lienz),  Stiria e Vienna)], P, SI (ad
eccezione delle regioni Gorenjska, Koroska, Notranjska e Maribor), SK
[(ad  eccezione dei comuni di Blahova', Horne' Mito e Okoe (contea di
Dunajska'  Streda),  Hronovce  e Hronske' Klakany (contea di Levice),
Velke'  Ripnany  (contea  di  Topolcany), Malinec (contea di Poltar),
Hrhov  (contea  di  Roznava),  Kazimir, Luhyna, Maly Hores, Svätuse e
Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e
isole del Canale)»;
   4) l'allegato IV e' modificato come segue:
    a) la parte A e' modificata come segue:
     i)  nel  punto  27.1  della  sezione  I,  nella seconda colonna,
requisiti  particolari,  il  termine  «Heliothis  armigera Hübner» e'
sostituito da «Helicoverpa armigera (Hübner)»;
     ii)  nel  punto  20  della  sezione  II,  nella seconda colonna,
requisiti  particolari,  il  termine  «Heliothis  armigera Hübner» e'
sostituito da «Helicoverpa armigera (Hübner)»;
    b) la parte B e' modificata come segue:
     i) il punto 17 e' soppresso;
     ii) il punto 21 e' modificato come segue:
      -  nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto c) e'
sostituito dal seguente: «c) che i vegetali sono originari di uno dei
seguenti cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»,
      -  il  testo  nella terza colonna, zone protette, e' sostituito
dal  seguente:  «E,  EE,  F  (Corsica),  IRL,  I  [(Abruzzo,  Puglia,
Basilicata,  Calabria,  Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e
Piacenza),  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia  (ad
eccezione  della  provincia  di  Mantova),  Marche, Molise, Piemonte,
Sardegna,   Sicilia,  Toscana,  Umbria,  Valle  d'Aosta,  Veneto  (ad
eccezione  della  provincia  di  Rovigo,  dei  comuni di Castelbaldo,
Barbona,  Piacenza  d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi
in  provincia  di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4
in  provincia  di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria
inferiore,  Tirolo  (distretto  amministrativo  di  Lienz),  Stiria e
Vienna)],  P,  SI  (ad  eccezione  delle  regioni Gorenjska, Koroska,
Notranjska  e  Maribor),  SK  [(ad  eccezione dei comuni di Blahova',
Horne'  Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske'
Klakany  (contea  di  Levice),  Velke' Ripnany (contea di Topolcany),
Malinec  (contea  di  Poltar),  Hrhov  (contea  di Roznava), Kazimir,
Luhyna,  Maly  Hores,  Svätuse  e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK
(Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;
     iii) il punto 21.3 e' modificato come segue:
      -  nella seconda colonna, requisiti particolari, il punto b) e'
sostituito  dal  seguente:  «b)  sono  originari  di uno dei seguenti
cantoni svizzeri: Friburgo, Vaud, Valais, oppure»;
      -  il  testo  nella terza colonna, zone protette, e' sostituito
dal  seguente:  «E,  EE,  F  (Corsica),  IRL,  I  [(Abruzzo,  Puglia,
Basilicata,  Calabria,  Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e
Piacenza),  Friuli-Venezia  Giulia,  Lazio,  Liguria,  Lombardia  (ad
eccezione  della  provincia  di  Mantova),  Marche, Molise, Piemonte,
Sardegna,   Sicilia,  Toscana,  Umbria,  Valle  d'Aosta,  Veneto  (ad
eccezione  della  provincia  di  Rovigo,  dei  comuni di Castelbaldo,
Barbona,  Piacenza  d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi
in  provincia  di Padova e dell'area situata a sud dell'autostrada A4
in  provincia  di Verona)], LV, LT, A [(Burgenland, Carinzia, Austria
inferiore,  Tirolo  (distretto  amministrativo  di  Lienz),  Stiria e
Vienna)],  P,  SI  (ad  eccezione  delle  regioni Gorenjska, Koroska,
Notranjska  e  Maribor),  SK  [(ad  eccezione dei comuni di Blahova',
Horne'  Mito e Okoe (contea di Dunajska' Streda), Hronovce e Hronske'
Klakany  (contea  di  Levice),  Velke' Ripnany (contea di Topolcany),
Malinec  (contea  di  Poltar),  Hrhov  (contea  di Roznava), Kazimir,
Luhyna,  Maly  Hores,  Svätuse  e Zatin (contea di Trebisov)], FI, UK
(Irlanda del Nord, isola di Man e isole del Canale)»;
     iv) il punto 31 e' modificato come segue:
      -  il  testo  nella terza colonna, zone protette, e' sostituito
dal seguente: «EL, F (Corsica), M, P (ad eccezione di Madeira)».
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 22 gennaio 2009

                                                   Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 187