DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009 

  Autorizzazione  ad assumere unita' di personale, ai sensi del comma
643,  dell'articolo  1,  della  legge  n. 296/2006, per n. 14 enti di
ricerca. (09A04765)
(GU n.99 del 30-4-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria   2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,  che
disciplina  la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 643, della
predetta  legge  il  quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli
enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale
con  rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche' la spesa per il
personale  rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti
complessive   come   risultanti  dal  bilancio  consuntivo  dell'anno
precedente,  e  comunque  nel  limite  delle  risorse  relative  alle
cessazioni   dei   rapporti   di   lavoro   a   tempo   indeterminato
complessivamente intervenute nell'anno precedente;
  Visto  l'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge del
31  dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifiche ed integrazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, il quale prevede che a decorrere
dall'anno  2008,  le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo
periodo,  della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, si applicano anche
alle  amministrazioni  di  cui  all'art. 1, comma 643, della medesima
legge;
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, la
quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita'
di  cui  all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.   165   e   successive   modificazioni   previa   richiesta  delle
amministrazioni  interessate,  corredata  da  analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri;
  Visto  il  citato  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto-legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133, recante
disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo,  la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto  in  particolare  l'art.  74,  commi  1,  5 e 6, del predetto
decreto-legge  n.  112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente, la
riduzione   degli   assetti   organizzativi,  la  dotazione  organica
provvisoria  e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
  Visto  il  predetto  art.  74,  comma  1,  lettera  c),  cosi' come
integrato dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge 10 novembre 2008, n.
180,  il  quale  esclude  gli  enti di ricerca dalla rideterminazione
delle   dotazioni   organiche   del   personale   non   dirigenziale,
consentendo,  pertanto,  di  poter  procedere  alle autorizzazioni ad
assumere per il predetto personale;
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze  di  organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche  temporanea,  nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica;
  Viste  le  note  dell'Istituto superiore di sanita' (ISS), Istituto
nazionale  di  ricerca  per  gli  alimenti  e  la nutrizione (INRAN),
Istituto nazionale di economia agraria (INEA), Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), Istituto nazionale
di  fisica nucleare (INFN), Istituto nazionale di astrofisica (INAF),
Istituto  nazionale  per  studi  ed esperienze di architettura navale
(INSEAN),   Istituto   superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale  (ISPRA),  Agenzia spaziale italiana (ASI), Ente nazionale
sementi  elette  (ENSE),  Istituto  nazionale  di ricerca metrologica
(INRIM),  Istituto  di  studi  ed  analisi economica (ISAE), Istituto
nazionale  di  oceanografia  e  di  geofisica  sperimentale  (OGS)  e
Stazione  zoologica  «Anton  Dohrn»  con  le  quali  i  predetti enti
chiedono   l'autorizzazione  ad  assumere,  ai  sensi  del  combinato
disposto  di  cui  all'art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296
del   2006   e   dell'art.   12,  comma  3,  secondo  capoverso,  del
decreto-legge  n.  248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 31 del 2008;
  Verificato  il  ricorrere  dei presupposti previsti dalla normativa
sopra   citata,  tra  cui  la  capienza  degli  oneri  relativi  alle
assunzioni  richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni
intervenute  nell'anno  2007, nonche' il rispetto del limite di spesa
del personale che non supera l'80 per cento delle entrate complessive
correnti,  di  cui  si da' un quadro sintetico nella tabella seguente
redatta sulla base dei dati certificati da ogni singolo ente;

               ---->  Vedere tabella a pag. 8   <----

   Ritenuto  che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime
la  spesa  del  personale  a tempo indeterminato rimane per tutti gli
enti  nel  limite  fissato  dall'art.  1,  comma  643, della legge n.
296/2006;
   Ritenuto,    pertanto,   di   autorizzare   assunzioni   a   tempo
indeterminato  di  personale nel limite massimo di una spesa a regime
pari all'importo in euro indicato a fianco di ciascun ente;
   Ritenuto  che i predetti enti debbono fornire, alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero   dell'economia   e   delle  finanze -  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  a  conclusione  delle  procedure
assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione
analitica  sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle
risorse finanziarie assegnate;
   Visto l'art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli
altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge;
   Visto  l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che
prevede  che  le  amministrazioni  di cui al comma 523 della medesima
legge  possono  procedere  per  gli  anni 2008-2009, nel limite di un
contingente    di   personale   non   dirigenziale   complessivamente
corrispondente  ad  una  spesa  pari  al  40% di quella relativa alle
cessazioni  avvenute  nell'anno  precedente, alla stabilizzazione del
rapporto  di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al
comma 519;
   Visto  l'art.  1, comma 646, della predetta legge n. 296 del 2006,
il  quale  prevede  che  ai fini dell'applicazione dei commi 643-645,
sono  fatte  salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia'
pubblicati ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre
2006  e  i  rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono
computati ai fini dell'applicazione dei predetti commi;
   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
   Vista  la  circolare  del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione  del  18  aprile 2008, n. 4, recante
«Legge  24  dicembre  2007,  n.  244 (legge finanziaria 2008) - Linee
guida ed indirizzi in materia di mobilita'»;
   Vista  la  circolare  del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella  pubblica  amministrazione  del  18  aprile 2008, n. 5, recante
«Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione
dell'art.  3,  commi  da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244  (legge  finanziaria  2008)»  e  tenuto  conto  che le
procedure   di   stabilizzazione   possono   essere   avviate   dalle
amministrazioni purche' nella programmazione triennale del fabbisogno
siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato
accesso  dall'esterno  in misura non inferiore al cinquanta per cento
dei  posti  da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del
prevalente  accesso  attraverso  concorso  pubblico.  A  tal  fine la
mobilita' di personale va computata in maniera neutra;
   Su proposta   del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze;
   Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

                              Decreta:


                               Art. 1.

   1.  Gli enti di cui alla sottostante tabella possono procedere, ai
sensi del comma 643 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sulla  base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell'anno
2007,   mediante  procedure  di  stabilizzazione  e  di  reclutamento
ordinario,  all'assunzione  a tempo indeterminato di personale per il
numero  delle  unita'  e  nel  limite  massimo  della  spesa a regime
risultante dalla seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 9   <----

   2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31
dicembre  2009,  a  trasmettere,  per  le  necessarie verifiche, alla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica  - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni,
e  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria   generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti  il
personale  assunto,  la  spesa per l'anno 2008 nonche' la spesa annua
lorda  a  regime  effettivamente  da sostenere. A completamento delle
procedure    di    assunzione    va   altresi'   fornita   da   parte
dell'amministrazione   interessata  dimostrazione  del  rispetto  dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
   3. L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 e' posto a
carico del bilancio di ciascun ente.
   Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 27 febbraio 2009
             p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
             Il Ministro per la pubblica amministrazione
                           e l'innovazione
                              Brunetta

Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 3, foglio n. 176