DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2009 

  Autorizzazione  ad  assumere  unita'  di  personale,  ai sensi  del
combinato  disposto dei commi 523 e 536, dell'articolo 1, della legge
n.  296/2006 per il Ministero dello sviluppo economico, CNEL ed ENAC.
(09A04937)
(GU n.102 del 5-5-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria   2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,  che
disciplina  la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007);
  Visto  il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n. 85, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121, concernente
disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007,  n.  244,  ed in particolare l'art. 1, il quale ha previsto, al
comma  2,  che  le funzioni gia attribuite al Ministero del commercio
internazionale, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale,  sono  trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed
al  comma 7 che le funzioni del Ministero delle comunicazioni, con le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  sono
trasferite al Ministero dello sviluppo economico,
  Visto  l'art.  1,  comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,
cosi'  come modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133,  il quale prevede che, per l'anno 2008, le amministrazioni dello
Stato,  anche ad ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia
ed  il  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le
Agenzie  fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici
di  cui all'art. 70 del d.lgs. n. 165 del 2001, possono procedere per
il medesimo anno ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad  una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell'anno precedente;
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale  prevede  che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono  autorizzate  secondo  le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
del  d.lgs  30  marzo  2001, n. 165 e successive modificazioni previa
richiesta  delle  amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute nell'anno precedente e dei
relativi oneri;
  Visto  il  citato  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto  il  decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 ed il particolare
l'art.  41,  comma  1,  il quale prevede che il termine per procedere
alle  assunzioni  di  personale relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno  2007,  di  cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre  2009  e  le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 30 giugno 2009;
  Viste  le richieste delle amministrazioni interessate, evidenziando
che  quella  del  CNEL  riguarda  una progressione verticale e quella
dell'ENAC  si  riferisce  alla  conversione  in contratti di lavoro a
tempo indeterminato di due contratti di formazione e lavoro;
  Vista l'analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno
2007;
  Considerato  che l'onere previsto per l'assunzione delle unita' per
le  quali  e' stata richiesta l'autorizzazione ad assumere non supera
le  risorse  finanziarie  utilizzabili  da  ciascuna  amministrazione
secondo   la  normativa  citata  e  che  in  alcuni  casi  rimane  la
disponibilita' per poter effettuare ulteriori assunzioni, subordinate
sempre a preventiva autorizzazione;
  Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;
  Visto  il  citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo,  la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto  in  particolare  l'art.  74,  commi  1,  5 e 6, del predetto
decreto-legge  n.  112  del  2008,  concernenti,  rispettivamente, la
riduzione   degli   assetti   organizzativi,  la  dotazione  organica
provvisoria  e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze  di  organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche  temporanea,  nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
  Su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Fermo  restando  gli  adempimenti  previsti  dall'art.  74  del
decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui
all'art.  4,  comma  1,  del  d.lgs.  30 luglio 1999, n. 300 e di cui
all'art.   6,  comma  1,  del  d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165,  le
amministrazioni  pubbliche  di  cui  alla  tabella  che segue possono
procedere  per  l'anno  2008,  nei  limiti  della  disponibilita'  in
dotazione  organica,  all'assunzione,  a  tempo  indeterminato  delle
unita'   di   personale   per   ciascuna  indicate  e  per  un  onere
corrispondente all'importo accanto specificato.
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                  |                  |Onere a regime a decorrere dal
 Amministrazioni  |Unita' autorizzate|         2009 in euro
=====================================================================
Sviluppo economico|        14        |          531.546,00
---------------------------------------------------------------------
       CNEL       |         1        |            3.015,00
---------------------------------------------------------------------
       ANAC       |         2        |           56.954,00

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non
oltre   il  31  gennaio  2010,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento della
ragioneria   generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti  il
personale  assunto,  la  spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere.  A completamento delle procedure di assunzione va altresi'
fornita da parte delle amministrazioni dimostrazione del rispetto dei
limiti di spesa previsti dal presente decreto.
  3.  All'onere  derivante  dalle  assunzioni  di  cui  al comma 1 si
provvede  nell'ambito  delle  disponibilita'  dei pertinenti capitoli
dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico e dei bilanci del CNEL e dell'ENAC.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 18 marzo 2009
                                              p. Il Presidente
                                         del  Consiglio dei Ministri
                                         Il Ministro per la pubblica
                                      amministrazione e l'innovazione
                                                  Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze
                Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
   registro n. 3, foglio n. 324