DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 2009 

  Autorizzazione   ad   assumere   unita'   di   personale   mediante
stabilizzazione  per il Ministero della giustizia, Dipartimento della
giustizia  minorile,  ai sensi del combinato disposto dei commi 526 e
536, dell'art. 1, della legge n. 296/2006. (09A04940)
(GU n.103 del 6-5-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47;
  Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma 526, della
predetta   legge   il   quale   prevede   che   per  l'anno  2008  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo  ivi
compresi  i  Corpi  di  polizia  ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  le agenzie, incluse le Agenzie fiscali, gli enti pubblici non
economici  e  gli  enti  pubblici  di  cui  all'art.  70  del decreto
legislativo  n.  165  del  2001,  possono  procedere nel limite di un
contingente    di   personale   non   dirigenziale   complessivamente
corrispondente  ad  una  spesa  pari  al  40% di quella relativa alle
cessazioni avvenute nell'anno 2007, alla stabilizzazione del rapporto
di  lavoro  del  personale  in possesso dei requisiti di cui al comma
519;
  Visto  l'art.  1, comma 519, della predetta legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  che  prevede la stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale  in  servizio  a  tempo  determinato da almeno tre anni,
anche  non  continuativi,  o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti  stipulati  anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che   sia   stato   in  servizio  per  almeno  tre  anni,  anche  non
continuativi,  nel  quinquennio  anteriore  alla  data  di entrata in
vigore della medesima legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da  norme  di  legge,  prevedendo,  inoltre,  che  alle iniziative di
stabilizzazione  del  personale  assunto a tempo determinato mediante
procedure  diverse  si  provvede  previo  esperimento delle procedure
selettive;  e  che  le  amministrazioni  continuano  ad avvalersi del
personale  in  possesso  dei  requisiti  prescritti dal citato comma,
nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione;
  Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il
quale  prevede  che le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530
sono  autorizzate  secondo  le modalita' di cui all'art. 35, comma 4,
del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni  previa  richiesta  delle  amministrazioni interessate,
corredata   da  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni  avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri;
  Visto  il  citato  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di
apposito  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, da
adottare  su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  nota  del  3 febbraio 2009, n. 3561, del Ministero della
giustizia   -   Dipartimento   giustizia   minorile,   con  la  quale
l'Amministrazione  chiede  l'autorizzazione  alla  stabilizzazione di
settantasette unita' di personale ai sensi del combinato disposto dei
commi  526  e 536, dell'art. 1, della predetta legge n. 296 del 2006,
dando  analitica  dimostrazione  delle  cessazioni avvenute nell'anno
2007 e dei relativi oneri che ammontano a 6.187.469 euro;
  Considerato  che l'onere di 2.289.508 euro a regime previsto per le
assunzioni  richieste  non supera le risorse finanziarie utilizzabili
secondo la normativa citata che sono pari a 2.474.987 euro;
  Ritenuto  di  accogliere  le  urgenze rappresentate di assunzione a
tempo indeterminato secondo le procedure speciali di stabilizzazione;
  Ritenuto di accogliere l'urgenza assunzionale rappresentata;
  Visto  il  citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  del 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni   urgenti   per  lo  sviluppo,  la  semplificazione,  la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria;
  Visto  in  particolare  l'art.  74,  commi  1,  5 e 6, del predetto
decreto  legge  n.  112  del  2008,  concernenti, rispettivamente, la
riduzione   degli   assetti   organizzativi,  la  dotazione  organica
provvisoria  e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di
quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo;
  Visto  il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ed in particolare
l'art.  41,  comma  2,  il quale prevede che il termine per procedere
alle stabilizzazioni    di   personale   relative   alle   cessazioni
verificatesi  nell'anno  2007,  di  cui  all'art. 1, comma 526, della
legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive modificazioni, e'
prorogato  al  30  giugno  2009  e le relative autorizzazioni possono
essere  concesse  entro il 31 marzo 2009, nonche' il successivo comma
10  che  differisce  al 31 maggio 2009 il potere di adozione da parte
dei  Ministeri  degli  atti applicativi delle riduzioni degli assetti
organizzativi di cui all'art. 74 del gia' citato decreto-legge n. 112
del  2008,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di provvedere alla
riduzione  delle  dotazioni  organiche con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro il medesimo termine;
  Visto  l'art.  6,  comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze  di  organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale,
anche  temporanea,  nell'ambito dei contingenti relativi alle singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale;
  Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita'
di posti in dotazione organica;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno  2008,  concernente  «Delega  di  funzioni  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  pubblica amministrazione e
innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
  Su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle
finanze;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Fermo restando gli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto
legge  25  giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge  6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art.
4,  comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e di cui
all'art.  6,  comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il   Ministero   della   giustizia -   Dipartimento  della  giustizia
minorile -  puo'  procedere  all'assunzione  a tempo indeterminato ai
sensi  del combinato disposto dei commi 526 e 536, dell'art. 1, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, di settantasette unita' di personale,
di  cui  trentasette  dell'area II e quaranta dell'area I, nei limiti
della  disponibilita' in dotazione organica, per un spesa complessiva
annua lorda a regime di euro 2.289.508.
  2.  Il  Ministero  della  giustizia -  Dipartimento della giustizia
minorile  - e'  tenuto,  entro  e  non  oltre  il  31 ottobre 2009, a
trasmettere,   per  le  necessarie  verifiche,  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  la funzione pubblica,
Ufficio  per  il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni,  e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria   generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati  concernenti  il
personale  stabilizzato, la spesa annua lorda a regime effettivamente
da  sostenere.  A completamento delle procedure di stabilizzazione va
altresi'   fornita   da   parte   delle  amministrazioni  interessate
dimostrazione  del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente
decreto.
  3.  All'onere  derivante  dalle  assunzioni  di  cui al comma 1, si
provvede  nell'ambito  delle  disponibilita'  dei pertinenti capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
  Il  presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti,  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 18 marzo 2009
                                              p. Il Presidente
                                        del Consiglio dei Ministri
                                       Il Ministro  per la pubblica
                                     amministrazione  e l'innovazione
                                                 Brunetta
Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
        Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
   registro n. 3, foglio n. 325