MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 marzo 2009 

  Determinazione, per l'esercizio finanziario 2009, degli importi dei
benefici del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro.  (09A05138)
(GU n.106 del 9-5-2009)

                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  l'art.  1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che,  al  fine  di  assicurare  un  adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari  delle  vittime  di gravi incidenti sul lavoro, anche per i
casi  in  cui  le  vittime  medesime  risultino prive della copertura
assicurativa  obbligatoria  contro gli infortuni sul lavoro di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha
istituito il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo;
  Visto  che  il  medesimo  art.  1,  comma 1187, ha previsto che con
decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali  siano  definite le tipologie dei benefici concessi nonche' i
requisiti e le modalita' di accesso agli stessi;
  Visto  che il medesimo art. 1, comma 1187, ha conferito al Fondo la
somma  di  2,5  milioni  di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2  luglio  2007  con il quale sono state individuate le tipologie dei
benefici concessi e i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi
ai  sensi  dell'art.  1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296;
  Visto l'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale  ha  incrementato  la  dotazione del Fondo di cui sopra «di 2,5
milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2010»;
  Visto  l'art.  9,  comma  4,  lettera d), del decreto legislativo 9
aprile  2008,  n.  81,  il  quale  dispone che l'INAIL «eroga, previo
trasferimento  delle  necessarie  risorse  da parte del Ministero del
lavoro  della  salute  e  delle politiche sociali, le prestazioni del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296»  e  che  «in sede di prima applicazione, le relative prestazioni
sono  fornite  con riferimento agli infortuni verificatisi a far data
dal 1° gennaio 2007»;
  Visto  l'art.  9,  comma  7,  lettera e), del decreto legislativo 9
aprile  2008,  n.  81,  il  quale dispone che l'IPSEMA «eroga, previo
trasferimento  delle  necessarie  risorse  da parte del Ministero del
lavoro  della  salute  e  delle politiche sociali, le prestazioni del
Fondo di cui all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,  con riferimento agli infortuni del settore marittimo» e che «in
sede  di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con
riferimento  agli  infortuni  verificatisi  a far data dal 1° gennaio
2007»;
  Vista  la  nota  dell'8  settembre  2008  con  la quale l'INAIL, in
raccordo  con  l'IPSEMA,  ha  comunicato  la  stima  della  spesa del
quadriennio  2007-2010  per  l'erogazione  della  prestazione  di cui
all'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali 19 novembre 2008 (registrato alla Corte dei conti,
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona  e  dei  beni  culturali  il  3 dicembre 2008, registro n. 6,
foglio  147)  con  il quale si e' provveduto alla ridefinizione delle
tipologie  dei  benefici  concessi,  i  requisiti  e  le modalita' di
accesso agli stessi;
  Tenuto conto che lo stanziamento di bilancio di
  €  5.000.000,00  per  il  corrente  esercizio  finanziario  e'
destinato  interamente  alla  copertura delle prestazioni erogate per
gli eventi verificatesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009;
  Ritenuto   pertanto  che  e'  possibile  provvedere  all'incremento
dell'importo delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 3 del decreto
19 novembre 2008 sopracitato;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Ferme  restando  le  procedure,  i  requisiti e le modalita' di
accesso  ai  benefici  del  Fondo  di  sostegno per le famiglie delle
vittime  di gravi infortuni sul lavoro individuati con il decreto del
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche sociali 19
novembre  2008  indicato in premessa, per gli eventi verificatesi tra
il  1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 l'importo della prestazione
di  cui  all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto 19 novembre 2008 e'
determinato secondo le seguenti quattro tipologie:

=====================================================================
  Tipologia |  N. superstiti |  Importo per nucleo superstiti (euro)
=====================================================================
      A     |        1       |                 3.000
      B     |        2       |                 3.800
      C     |        3       |                 4.400
      D     |   Piu' di tre  |                 5.000

  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 2 marzo 2009

                                                Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 249