GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2009 

  Prescrizioni  in  materia  di operazioni di fusione e scissione fra
societa' operanti nel settore bancario. (09A05139)
(GU n.106 del 9-5-2009)

                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del
dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del
dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia   di   protezione   dei   dati  personali),  con  particolare
riferimento  agli articoli 2, comma 2, 11, comma 1, lettera a) e 154,
comma 1, lettere c) e h);
  Considerati  i recenti provvedimenti adottati dal Garante a seguito
di  operazioni  societarie  di  fusione  e  scissione,  con specifico
riguardo  ad  alcune societa' operanti nel settore bancario (Provv.ti
11  dicembre  2008, doc. web. n. 1584328 e 19 dicembre 2008, doc. web
n. 1584272);
  Considerata  la  ricorrenza di dette operazioni, che determinano il
trattamento  di  dati  personali  di un numero non di rado elevato di
soggetti  interessati  (nella  qualita',  ad  esempio, di lavoratori,
fornitori  o  clienti),  anche  per  societa' che operano in contesti
diversi da quello bancario;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  chiarire  gli  adempimenti che devono
essere  posti  in essere dai titolari del trattamento coinvolti nelle
operazioni  di  fusione  e  scissione  affinche'  il  trattamento sia
conforme  alla  disciplina  di  protezione  dei  dati  personali, con
particolare riguardo alle modalita' suscettibili di essere utilizzate
per   informare   gli  interessati  dell'avvenuta  modificazione  del
titolare del trattamento per effetto della fusione o scissione;
  Considerato  che,  per effetto della fusione per incorporazione, la
societa'  incorporante assume i diritti e gli obblighi della societa'
incorporata, proseguendo in tutti i rapporti (attivi e passivi) della
medesima  (anche  processuali) anteriori alla fusione (art. 2504-bis,
comma  1, cod. civ.); considerato altresi' che il medesimo effetto si
produce anche in relazione alla fusione derivante dalla confluenza di
piu' societa' in un nuovo soggetto;
  Considerato  che, per effetto della fusione, anche i dati personali
trattati  dalla  societa'  incorporata (o dalle societa' partecipanti
all'operazione)  in  relazione  ai  rapporti destinati a confluire in
quella  incorporante  (o  nella  societa' risultante dall'operazione)
verranno trattati da quest'ultima senza soluzione di continuita';
  Rilevato  che,  per effetto della fusione, la societa' incorporante
(o  quella  risultante  dall'operazione) diviene cosi' unico titolare
del  trattamento  in  relazione  ai  dati  personali  precedentemente
trattati senza che si configuri alcuna (nuova) raccolta di dati;
  Rilevato  che,  argomentando  dalla modifica introdotta dal decreto
legislativo  n. 6/2003 all'art. 2504-bis, comma 1, cod. civ., si sono
di  recente  pronunciate nel senso della «continuita'» tra i soggetti
interessati  dalla  fusione  anche  le  Sezioni  unite della Corte di
cassazione,    precisando   che   «il   legislatore   ha   […]
(definitivamente)  chiarito  che  la  fusione  tra societa', prevista
dagli  artt.  2501  c.c.  e  segg.,  non  determina, nella ipotesi di
fusione  per incorporazione, l'estinzione della societa' incorporata,
ne'  crea  un  nuovo  soggetto  di  diritto  nell'ipotesi  di fusione
paritaria;  ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca
delle  societa'  partecipanti alla fusione. Il fenomeno non comporta,
dunque, l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione
di  un  diverso  soggetto,  risolvendosi  […]  in  una vicenda
meramente  evolutiva-modificativa dello stesso soggetto, che conserva
la  propria  identita', pur in un nuovo assetto organizzativo» (Cass.
Sez. un., 8 febbraio 2006, n. 2637);
  Considerato  che  pure la scissione rileva dal punto di vista della
protezione  dei  dati  personali quale vicenda evolutiva-modificativa
della  societa'  scissa,  tenendo anche conto della nuova definizione
contenuta  nell'art.  2506  cod. civ. (nella quale l'operazione viene
identificata  nell'assegnazione del patrimonio della societa' scissa,
anziche'  nel trasferimento dello stesso, secondo la dizione presente
nel  previgente  l'art. 2504-septies cod. civ.) e rilevato che l'art.
2506,  terzo comma, cod. civ. prevede la possibilita' di scioglimento
senza   liquidazione  della  societa'  scissa  che,  quindi,  non  si
estinguerebbe  (secondo  la  previsione dell'art. 2487 cod. civ.), ma
continuerebbe ad operare attraverso la mutata struttura organizzativa
risultante  dalla  scissione (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 26 giugno
2008, n. 1687);
  Considerato  altresi'  che  la  sopra  evidenziata  continuita' dei
rapporti  in  corrispondenza  delle operazioni di fusione e scissione
risulta   anche,  con  specifico  riferimento  al  settore  bancario,
dall'art.  57, comma 4, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia), secondo
il  quale  i  «privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate  o  comunque  esistenti,  a  favore di banche incorporate da
altre  banche  […]  ovvero di banche scisse conservano la loro
validita'  e  il  loro  grado,  senza  bisogno di alcuna formalita' o
annotazione,  a  favore,  rispettivamente,  della banca incorporante,
della  banca  risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del
trasferimento per scissione»;
  Rilevato,  quindi, che le operazioni di scissione e fusione trovano
una  disciplina  apposita e articolata nel codice civile (e nel testo
unico  delle  leggi  in materia bancaria) - della quale e' necessario
tener  conto  in  ragione  dei  riflessi  che la stessa puo' spiegare
rispetto  ai  profili di protezione dei dati personali - che presenta
misure  atte a consentire, snellendo gli adempimenti e preservando in
pari  tempo  i  legittimi  interessi  dei  soggetti  in esse (a vario
titolo)  coinvolti,  la  prosecuzione  dei rapporti giuridici oggetto
delle operazioni societarie;
  Considerato  che  la  disciplina  di  protezione dei dati personali
prevede   che   questi   ultimi   debbano  essere  trattati  «secondo
correttezza»  (art. 11, comma 1, lettera a), del Codice), assicurando
un   livello   elevato   di  tutela  dei  diritti  e  delle  liberta'
fondamentali   «nel   rispetto   dei   principi  di  semplificazione,
armonizzazione ed efficacia» (art. 2, comma 2, del Codice);
  Ritenuto  che tali garanzie possono essere assicurate fornendo agli
interessati  i  necessari  aggiornamenti  dell'informativa resa dalla
societa'  scissa o dalle societa' incorporate o comunque partecipanti
all'operazione  di fusione, e tra essi, in particolare, l'indicazione
della  nuova denominazione del titolare del trattamento e gli estremi
identificativi  dell'eventuale  nuovo  responsabile  presso  il quale
esercitare  il  diritto  di  accesso  ai  dati  personali e gli altri
diritti previsti dall'art. 7 del Codice;
  Rilevato   che   tali   aggiornamenti   possono  essere  effettuati
attraverso il sito web delle societa' interessate dalle operazioni di
scissione  e fusione, in corrispondenza del loro verificarsi, nonche'
con  comunicazione  individualizzata  agli  interessati  in occasione
della  prima circostanza utile di contatto anche per altre finalita',
anche  successiva  al  completamento  delle operazioni di scissione e
fusione  (ad  esempio,  per  la  clientela,  in  sede  di invio delle
ordinarie comunicazioni di natura commerciale);
  Ritenuto che tali modalita' comunicative possono contribuire a dare
una  conoscenza  compiuta e tempestiva degli elementi del trattamento
dei  dati  personali  che  possono subire modifiche per effetto delle
operazioni  societarie  considerate  nel  presente  provvedimento, in
conformita'  con  il  principio di correttezza nel trattamento di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), del Codice;
  Ritenuto,  inoltre,  che  in  caso di fusione per incorporazione la
societa'  incorporante  (o  la  societa' risultante dalla fusione) e'
tenuta   ad  effettuare  la  notificazione  (o  integrarla,  se  gia'
effettuata),  nel  caso  in cui, a seguito dell'incorporazione, siano
effettuati trattamenti per i quali la notificazione e' dovuta;
  Ritenuto,  altresi',  che  in  caso  di  scissione la o le societa'
risultanti    dall'operazione    sono   tenute   ad   effettuare   la
notificazione,  nel  caso  in cui, a seguito dell'operazione, vengano
effettuati trattamenti per i quali la notificazione e' dovuta;
  Vista la documentazione in atti;
  Viste   le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate  dal  segretario
generale  approvato ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante
n. 1/2000;
  Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
                   Tutto cio' premesso il Garante:

  1.  Ai  sensi  dell'art.  154,  comma 1, lettere c) e h) del Codice
prescrive   quale   misura   opportuna  alle  societa'  coinvolte  in
operazioni  di  scissione  e  fusione  di  fornire agli interessati i
necessari  aggiornamenti rispetto all'informativa resa dalla societa'
scissa  e  dalle  societa'  partecipanti alla fusione e, tra essi, in
particolare,  la  nuova  denominazione del titolare del trattamento e
gli  estremi  identificativi dell'eventuale nuovo responsabile presso
il  quale esercitare il diritto di accesso ai dati personali, secondo
le seguenti modalita':
   a)  attraverso  il  sito  web  delle  societa'  interessate  dalle
operazioni  di  scissione  e  fusione,  in  corrispondenza  del  loro
verificarsi;
   b)   con   comunicazione   individualizzata  agli  interessati  in
occasione  della prima circostanza utile di contatto, anche per altre
finalita'.
  2.  Ai  sensi degli articoli 37, 38 e 154, comma 1, lettere c) e h)
del Codice prescrive che in caso di:
   a)  fusione  per  incorporazione  la  societa'  incorporante (o la
societa'  risultante  dalla  fusione) effettui la notificazione (o la
integri,   se   gia'   effettuata),   nel  caso  in  cui,  a  seguito
dell'incorporazione,  siano  effettuati  trattamenti  per  i quali la
notificazione e' dovuta;
   b)   scissione   la   o  le  societa'  risultanti  dall'operazione
effettuino   la   notificazione,   nel   caso   in   cui,  a  seguito
dell'operazione,   siano   effettuati  trattamenti  per  i  quali  la
notificazione e' dovuta.
  3.  Dispone  che  copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per
la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
   Roma, 8 aprile 2009

                            Il presidente
                              Pizzetti

                             Il relatore
                            Chiaravalloti

                       Il segretario generale
                           Patroni Griffi