GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 29 aprile 2009 

   Proroga  dei  termini  di  conservazione  dei  dati  di  traffico.
(09A05400)
(GU n.107 del 11-5-2009)

                    IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
                         DEI DATI PERSONALI

  Nella  riunione  odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente,  del  dott.  Giuseppe  Chiaravalloti, vicepresidente, del
dott.  Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dr. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
  Visto  il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg.
30 giugno 2003, n. 196);
  Visto  il provvedimento del Garante del 17 gennaio 2008, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2008, con il quale il
Garante  ha  prescritto  ai  fornitori  di  servizi  di comunicazione
elettronica  accessibili  al pubblico, ai sensi degli artt. 17, 123 e
132  del  Codice,  l'adozione  di  specifici  accorgimenti e misure a
garanzia  dei  dati  di  traffico  conservati  sia  per  finalita' di
accertamento e repressione di reati, sia per finalita' ordinarie;
  Visto  il  provvedimento del Garante del 24 luglio 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2008, con il quale sono
state  recepite  le modifiche normative intervenute in materia e sono
stati  contestualmente  prorogati  i  termini per l'adempimento delle
prescrizioni contenute nel citato provvedimento del 17 gennaio 2008;
  Vista  la  nota inviata da Asstel il 24 aprile 2009, nella quale e'
stata  rappresentata  all'Autorita' una situazione di sostanziale, ma
non   ancora  integrale,  adeguamento  per  la  quasi  totalita'  dei
fornitori alle prescrizioni contenute nel provvedimento del 24 luglio
2008  con  riferimento ai trattamenti di cui all'art. 132 del Codice,
considerati  -in  ragione  della loro delicatezza e importanzaâ€' una
priorita' da parte di tutti i titolari coinvolti;
  Considerato   che,   nella   medesima  nota,  Asstel  ha  viceversa
sottolineato  la  particolare  complessita' riscontrata dai fornitori
nell'adozione  delle misure prescritte nel suddetto provvedimento con
riferimento  ai  trattamenti  effettuati  per  le  finalita'  di  cui
all'art.  123  del  Codice,  anche  in ragione dell'elevato numero di
sistemi e/o piattaforme coinvolte;
  Vista  la  richiesta  avanzata  da  Asstel con la predetta nota, di
rinvio dei termini indicati nel provvedimento al 31 dicembre 2009;
  Viste  le successive note inviate da Asstel il 28 e 29 aprile 2009,
nelle  quali  e'  stata  ribadita  e  specificata  la  situazione dei
fornitori   in   relazione  al  completamento  dell'attuazione  delle
prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento del 24 luglio 2008;
  Considerato  che  le  misure  e  gli  accorgimenti  prescritti  nel
provvedimento  rispetto  ai  quali  i  fornitori hanno riscontrato le
maggiori difficolta', chiedendo, al fine di completarne l'attuazione,
l'indicato  differimento  del  termine,  sono  quelli  indicati  alla
lettera a), numeri 3, 6 e 9 e alla lettera c) del dispositivo;
  Considerato  che  analoga  richiesta  di  differimento  dei termini
rispetto  alle  medesime  prescrizioni  del  provvedimento  e  per le
medesime  ragioni sopra indicate, e' stata rivolta al Garante da Aiip
con le note del 24 e 29 aprile 2009 e da Assoprovider con la nota del
24 aprile 2009;
  Considerato  l'elevato  numero  di  piattaforme e sistemi aziendali
coinvolti    negli   adempimenti   previsti   dal   provvedimento   e
l'altrettanto   elevato   numero   di  processi  aziendali  che  essi
supportano  e, quindi, la complessita' degli interventi necessari per
adeguare  gli  stessi  alle  predette prescrizioni del provvedimento,
nonche'  la  mole degli investimenti complessivi previsti e di quelli
gia' impegnati per realizzare il completo adeguamento dei sistemi;
  Considerato  che  il  differimento  viene richiesto soltanto per le
specifiche   misure  prescritte  nel  provvedimento  sopra  indicate,
rispetto   alle  quali  peraltro  le  richiamate  associazioni  hanno
dichiarato che i fornitori hanno gia' raggiunto un elevato livello di
adeguamento;
  Ritenuto,  pertanto,  di  poter  accordare la richiesta proroga dei
termini  previsti nel provvedimento del 24 luglio 2008, limitatamente
alle misure e agli accorgimenti specificamente indicati dai fornitori
nelle  predette  note,  individuando,  quale termine congruo entro il
quale  deve essere data integrale attuazione alle stesse, la data del
15 dicembre 2009;
  Viste  le  osservazioni  formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
  Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

                              Dispone:

   a)  di prorogare i termini per l'adempimento delle prescrizioni di
cui  alla  lettera  a),  numeri 3, 6 e 9 e alla lettera c) del citato
provvedimento  del  24 luglio 2008, prescrivendo che tutti i titolari
del trattamento interessati adottino le misure e gli accorgimenti ivi
indicati entro il 15 dicembre 2009;
   b)   di   prorogare  il  termine  indicato  alla  lettera  b)  del
provvedimento  del  24 luglio 2008, prescrivendo che tutti i titolari
del  trattamento interessati diano conferma al Garante delle misure e
degli  accorgimenti  adottati entro il 15 dicembre 2009, attestandone
entro lo stesso termine l'integrale adempimento;
   c)  di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministero
della  giustizia  -  Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 29 aprile 2009

                                   Il presidente e relatore: Pizzetti

Il segretario generale: Patroni Griffi