COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 maggio 2009 

  Modificazioni  ed  integrazioni  al  regolamento  di attuazione del
decreto   legislativo   24  febbraio  1998,  n.  58,  concernente  la
disciplina  degli  emittenti,  adottato  con delibera n. 11971 del 14
maggio  1999 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n.
16893). (09A05813)
(GU n.115 del 20-5-2009)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA

  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni;
  Visti,  in  particolare,  gli  articoli 102, comma 3, 103, comma 4,
lettera  a),  106,  comma  3,  lettera  b),  113-ter,  114  e 120 del
richiamato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Vista  la  delibera  n.  11971  del 14 maggio 1999, con la quale e'
stato   adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina  degli
emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come
modificato  con  delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18
aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001,
n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del
4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre
2003,  n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n.
14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del
21  luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre
2006,  n.  15915  del  3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n.
16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del
19 marzo 2009 e n. 16850 del 1° aprile 2009;
  Visti,   in   particolare,  gli  articoli  37,  comma  1,  40,  46,
65-septies, 65-octies e 87 del richiamato Regolamento emittenti;
  Considerato  che  in  diversi  Stati dell'Unione europea le offerte
pubbliche  di  scambio  rientrano  nell'ambito  di applicazione della
disciplina  delle  offerte  di sottoscrizione e vendita e che il loro
svolgimento   e'  subordinato  all'obbligo  di  pubblicazione  di  un
prospetto  redatto e approvato ai sensi della direttiva n. 2003/71/CE
e del regolamento comunitario di attuazione n. 809/2004/CE;
  Rilevato  che  la  riconducibilita' nell'ordinamento italiano delle
offerte   di   scambio  transfrontaliere  nel  novero  delle  offerte
pubbliche   di   acquisto   anziche'   delle   offerte  pubbliche  di
sottoscrizione  e  vendita,  comportando  la  predisposizione  di  un
ulteriore  documento  d'offerta  in  aggiunta  al prospetto approvato
nello  Stato di origine dell'offerente, non ha di fatto consentito in
molteplici  casi  l'estensione  di  offerte  di  scambio  connesse ad
operazioni  di ristrutturazione del debito agli investitori italiani,
compromettendo  la  parita'  di  trattamento e la tutela degli stessi
rispetto  agli  investitori  residenti  negli altri Stati dell'Unione
europea;
  Considerato   inoltre   che  la  durata  delle  richiamate  offerte
pubbliche   e',  di  norma,  inferiore  al  periodo  minimo  previsto
dall'art.  40  del  citato  Regolamento  emittenti,  anche al fine di
evitare  che  le  fluttuazioni dei mercati finanziari possano rendere
non piu' attuale il prezzo offerto;
  Considerato  che,  per  le  medesime  ragioni,  si  rende opportuno
prevedere, in tutti i casi di offerte pubbliche di acquisto e scambio
aventi  ad  oggetto obbligazioni e altri titoli di debito, una durata
piu' breve del periodo minimo di adesione;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di modificare e integrare gli
articoli  37  e  40  del  Regolamento  emittenti, anche allo scopo di
ripristinare  la  parita'  di trattamento nei confronti dei portatori
italiani  dei titoli oggetto delle predette offerte transfrontaliere,
consentendo effettivamente a questi ultimi di aderirvi;
  Ritenuto  necessario modificare l'art. 46 del Regolamento emittenti
al  fine  di  tener conto della soglia del 5 per cento introdotta dal
nuovo   testo  dell'art.  106,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Ritenuto  opportuno  integrare  gli articoli 65-septies e 65-octies
del  Regolamento  emittenti con particolare riferimento agli obblighi
di  stoccaggio  e  di  deposito  presso  la Consob delle informazioni
regolamentate da parte dei soggetti controllanti emittenti quotati;
  Ritenuto  opportuno  modificare l'art. 87 del Regolamento emittenti
al  fine  di  uniformarne  l'ambito  applicativo  a  quello  previsto
dall'allegato 3F al regolamento stesso;
  Considerato  che sono stati manifestati da parte degli operatori di
mercato  dubbi  interpretativi circa la sussistenza degli obblighi di
comunicazione  delle  partecipazioni  rilevanti,  nel  caso in cui, a
seguito  dell'entrata in vigore della delibera n. 16850 del 1° aprile
2009,  le  partecipazioni detenute a tale data, ricalcolate secondo i
nuovi   criteri   introdotti   dalla  predetta  disciplina,  assumano
rilevanza   ai   fini   dell'adempimento  dei  suddetti  obblighi  di
comunicazione,   pur  in  assenza  di  operazioni  riguardanti  dette
partecipazioni;
  Ritenuto  pertanto opportuno chiarire che i soggetti che detengono,
alla  data  di  entrata in vigore della richiamata delibera n. 16850,
una  partecipazione,  effettiva  o  potenziale,  divenuta rilevante a
seguito  della  mera applicazione della nuova disciplina, sono tenuti
all'adempimento degli obblighi di comunicazione;
  Ritenuto  altresi'  opportuno,  in  ragione  dei  richiamati  dubbi
interpretativi,  stabilire  un  congruo periodo per l'adempimento dei
suddetti obblighi di comunicazione;

                              Delibera:

  I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera  n.  11971  del  14 maggio 1999 e modificato con delibere n.
12475  del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3
maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002,
n.  13616  del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002
del  27  marzo  2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11
agosto  2004,  n.  14743  del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile
2005,  n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n.
15520  del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del
3  maggio  2007,  n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno
2008,  n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009 e n.
16850 del 1° aprile 2009, e' modificato ed integrato come segue:
  1) nell'art. 37, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
   «1-bis.  Limitatamente alle offerte pubbliche di scambio aventi ad
oggetto  obbligazioni e altri titoli di debito svolte contestualmente
in  piu'  Stati  dell'Unione  europea, l'offerente puo' chiedere alla
Consob  di  utilizzare, in luogo del documento d'offerta previsto dal
comma 1, il prospetto approvato dall'autorita' competente dello Stato
membro di origine conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE.
   1-ter.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1-bis, la nota di sintesi e'
integrata, ove necessario, con almeno le seguenti informazioni:
    a) modalita' e termini di adesione all'offerta in Italia;
    b)   modalita'   di   pagamento   del  corrispettivo  e  relativo
trattamento fiscale;
    c) fattori di rischio che hanno rilevanza ai fini della decisione
di adesione all'offerta;
    d)  sussistenza  di  potenziali conflitti di interesse in capo ai
soggetti coinvolti nell'operazione;
    e)   elementi   essenziali  della  delibera  di  emissione  degli
strumenti finanziari offerti in scambio.
   1-quater.  Al  prospetto  indicato  al  comma  1-bis si applica il
regime linguistico previsto dall'art. 12, comma 3.»;
  2)  nell'art. 40, comma 2, alla fine del primo periodo, e' aggiunta
la  seguente  frase: «per le offerte aventi ad oggetto obbligazioni e
altri titoli di debito la durata minima e' ridotta a cinque giorni»;
  3)  nell'art.  46,  le  parole  «di  piu'  del  tre per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «di piu' del cinque per cento»;
  4) all'art. 65-septies sono apportate le seguenti modifiche:
  dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
   «3-bis.  Gli  emittenti  valori  mobiliari  controllanti emittenti
strumenti  finanziari, al fine dello stoccaggio e del deposito presso
la   Consob  delle  informazioni  regolamentate  relative  ai  propri
controllati, osservano l'art. 65-octies, commi 3 e 3-bis.»;
   nel  comma 5, primo periodo, dopo le parole “le informazioni
regolamentate” sono aggiunte le seguenti parole: “ad essi
relative,     ivi     comprese     quelle    diffuse    dai    propri
controllanti”»;
  5) all'art. 65-octies sono apportate le seguenti modifiche:
   nel  comma  1,  l'ultimo  periodo  e' sostituito dal seguente: «Si
applicano gli articoli 65-bis, comma 3 e 65-septies, comma 5.»;
   nel  preambolo  del  comma  3,  dopo le parole «previsto dall'art.
65-septies,  comma  4,» sono aggiunte le seguenti parole: «i soggetti
indicati  al  comma 1 controllanti emittenti valori mobiliari e altri
strumenti   finanziari   e»;  dopo  le  parole  “pubblicano  le
informazioni   regolamentate»   sono  aggiunte  le  seguenti  parole:
«relative ai propri controllati»;
  dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma:
   «3-bis.  L'obbligo di deposito presso la Consob delle informazioni
regolamentate  pubblicate  ai  sensi  del  comma  3,  lettera  a), si
considera   adempiuto  tramite  collegamento  con  il  meccanismo  di
stoccaggio autorizzato.»;
  6) nell'art. 87, le parole «I soggetti indicati all'art. 114, comma
5,  del  Testo  unico»  sono  sostituite  dalle seguenti parole: «Gli
emittenti  azioni  ovvero  le societa' di gestione di fondi chiusi le
cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati»;
  7)  nell'allegato  5-bis,  ai  paragrafi  2  degli schemi 2 e 3, le
parole  «che  verra' pubblicato sul sito internet www.consob.it entro
la   data   del  31  marzo  2008»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«pubblicato nel sito internet www.consob.it».
  II.  In sede di prima applicazione della disciplina contenuta nella
Parte  III, Titolo III, Capo I, Sezione I, del Regolamento emittenti,
come  modificata con delibera n. 16850 del 1° aprile 2009, i soggetti
in  possesso, alla data di entrata in vigore della predetta delibera,
di  una  partecipazione,  effettiva  o potenziale, divenuta rilevante
solo per effetto delle nuove disposizioni, adempiono agli obblighi di
comunicazione entro il 30 giugno 2009.
  III. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob
e  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Essa entra in
vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
   Roma, 14 maggio 2009
                                                Il presidente: Cardia