Modificazioni allo statuto. (09A06455)(GU n.133 del 11-6-2009)
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare gli artt. 6
e 16;
Visto lo Statuto di Autonomia dell'Universita' degli studi della
Calabria, emanato con decreto rettorale n. 450 del 28 febbraio 1997 -
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997, e
successive modificazioni;
Visto nello specifico l'art. 7.5 dello Statuto riguardante la
procedura per le relative modifiche;
Vista la delibera del 18 febbraio 2009 con la quale il Consiglio di
amministrazione ha approvato le proposte di modifica delle
disposizioni normative contenute nel Titolo VI dello Statuto di
autonomia di questa Universita';
Vista la delibera assunta nell'adunanza del 25 marzo 2009 dal
Senato accademico integrato, secondo la previsione dell'art. 7.5
dello Statuto di autonomia;
Vista la nota circolare prot. n. 622 del 14 febbraio 2005 del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per l'Universita', l'Alta formazione artistica musicale
e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione
generale per l'Universita' - Ufficio I, con la quale sono state
impartite istruzioni per la trasmissione degli Statuti e dei
Regolamenti strutturali di Ateneo ai fini del controllo di
legittimita' e di merito;
Vista la nota del rettore prot. n. 9962 del 31 marzo 2009 con la
quale e' stato inoltrato al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca il testo dello Statuto di autonomia,
modificato dalla suddetta delibera, per il controllo previsto
all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot.
n. 1785 del 4 maggio 2009 con la quale non si evidenziano rilievi in
merito alle modifiche proposte;
Decreta:
Gli articoli 2.2, 2.3, 2.4, 2.7, 4.3, 6.1, 6.2., 6.3, 6.4, 6.5,
6.6, 6.7, 6.8, 7.1, 7.5, 8.2 dello Statuto di Autonomia
dell'Universita' della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della
legge 9 maggio1989, n. 168, sono cosi' modificati:
Titolo II
ORGANI DELL'UNIVERSITA'
Art. 2.2 - Il Rettore
Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
1. Il rettore:
a) convoca e presiede il Senato Accademico ed il Consiglio di
amministrazione;
b) assicura l'osservanza di tutte le norme concernenti
l'ordinamento universitario, ed in particolare provvede
all'emanazione dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo e delle
singole strutture;
c) vigila sul corretto funzionamento delle strutture
dell'Universita', assicurando l'adozione di criteri che garantiscano
l'efficienza dei servizi e l'individuazione delle responsabilita';
d) emana annualmente, entro il 30 giugno, il bando per
l'ammissione degli studenti;
e) esercita l'attivita' disciplinare sul personale docente, sui
ricercatori e sugli studenti nell'ambito delle competenze previste
dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto;
f) stipula contratti e convenzioni non affidati alle competenze
del Direttore Amministrativo e delle singole strutture didattiche e
di ricerca secondo le norme del Regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
g) presenta all'inizio di ciascun anno accademico agli organi
dell'Universita' una relazione sullo stato dell'Ateneo;
h) elabora ed invia agli organi dell'Universita' le linee generali
del programma annuale di attivita' dell'Universita';
i) predispone, sentiti il Comitato di coordinamento e
programmazione ed il Consiglio degli Studenti, il Bilancio di
previsione per i successivi adempimenti;
l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti generali e
particolari d'Ateneo.
m) rappresenta in giudizio l'Universita' avvalendosi normalmente
dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura dello Stato; il ricorso
ad avvocati del libero foro potra' avvenire, esclusivamente, previa
deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione.
2. Il rettore viene eletto, secondo le norme di cui al successivo
art. 7.1, fra i professori di prima fascia dell'Universita', a
seguito di presentazione di candidature ufficiali. Il rettore dura in
carica quattro anni e non puo' essere eletto piu' di due volte
consecutive.
Ai fini di tale divieto si considera validamente espletato il
mandato di durata pari o superiore a due anni ed un giorno.
Per tutta la durata della carica, il rettore ha diritto a
richiedere una limitazione dell'attivita' didattica.
L'elettorato attivo e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori
- ND;
b) da tutto il personale tecnico-amministrativo di ruolo- NT. Il
voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sara' pesato in
maniera che il totale dei voti disponibili per la categoria
rappresenti il 5% degli aventi diritto al voto di cui alla lettera
a);
c) dagli studenti - NS - facenti parte del Consiglio degli
studenti e dagli studenti facenti parte dei Consigli di Corso di
studio. Il voto di ognuno di essi sara' pesato in maniera che il
totale dei voti disponibili per gli studenti sia pari al 5% degli
aventi diritto al voto di cui alla lettera a).
I pesi dei voti delle categorie di cui alle lettere b) e c),
determinati in fase di costituzione delle liste elettorali, in base
alle formule riportate di seguito, saranno arrotondati in maniera
standard alla seconda cifra decimale.
Detti rispettivamente ND, NT e NS i numeri totali di professori e
ricercatori, i tecnici e amministrativi e di studenti aventi diritto
al voto, il peso dei voti dei tecnici PT e degli studenti PS saranno
determinati rispettivamente dalle formule
----> Vedere formule a pag. 35 <----
Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la meta'
piu' uno dei professori di ruolo e fuori ruolo, il rettore e' eletto
a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. In caso di mancata
elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio
e' valido se partecipa al voto almeno il 40% dei professori di ruolo
e fuori ruolo. In caso di parita' anche nel ballottaggio, prevale il
candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di prima fascia e, a
parita' di anzianita' nel ruolo, il candidato con maggiore anzianita'
anagrafica. Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni
l'una dall'altra.
Il candidato eletto e' nominato dal Ministro competente.
3. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di
prima fascia. Il pro-rettore, sostituisce il rettore in tutte le sue
attribuzioni, in caso di assenza o impedimento.
Il rettore nomina, altresi', un pro-rettore con specifica delega al
Centro residenziale, scelto tra i professori di ruolo.
Il rettore puo' avvalersi della collaborazione di altri professori
di ruolo o di ricercatori dell'Ateneo da lui scelti, ai quali puo'
delegare, con proprio decreto, specifiche funzioni.
Art. 2.3 - Il Senato accademico
1. Al Senato accademico spetta il compito di indirizzare e
programmare lo sviluppo dell'Universita', fornendo indicazioni al
Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di
previsione ed alle strutture dell'Universita' per l'adozione dei
rispettivi piani di attivita'.
Per l'esercizio dei compiti di programmazione e di coordinamento
delle attivita' didattiche e di ricerca, il Senato:
a) modifica, a composizione integrata secondo il comma 2 del
successivo art. 7.5, lo Statuto;
b) approva annualmente il bando di ammissione degli studenti
all'Universita', eventualmente definendo il numero degli studenti da
ammettere ai corsi di studio sulla base delle risorse disponibili, ed
esplicitando in tal caso i criteri per la formulazione delle
graduatorie;
c) coordina le attivita' delle Facolta' e delle altre strutture
didattiche, in particolare predispone il calendario accademico, anche
sulla base delle esigenze organizzative e funzionali del Centro
residenziale;
d) valuta le istanze e le proposte avanzate dal Consiglio degli
studenti in merito all'organizzazione della didattica ed alla sua
qualita' ed assume al riguardo le opportune delibere;
e) determina i criteri per la distribuzione degli spazi a servizio
dell'attivita' didattica e scientifica, e del personale docente e
ricercatore ai fini dello sviluppo armonico di tutte le aree di
attivita';
f) formula al Consiglio di amministrazione, per le deliberazioni
di sua competenza, e al Direttore amministrativo proposte riguardo
alla distribuzione del personale tecnico amministrativo;
g) approva le relazioni ufficiali da inviare al Ministero
competente;
h) approva ed eventualmente modifica il Regolamento generale
d'Ateneo, il Regolamento didattico d'Ateneo e gli altri Regolamenti
interni dell'Universita'; esprime motivato parere al Consiglio di
amministrazione sul Regolamento generale per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' predisposto dal Direttore amministrativo;
i) delibera l'attivazione e la disattivazione di strutture
dell'Universita', di cui al successivo art. 3.1;
l) approva, sentito il Consiglio degli studenti, il Piano
pluriennale di sviluppo dell'Universita';
m) delibera la ripartizione, tra le diverse strutture scientifiche
e didattiche, delle risorse finanziarie che il bilancio
dell'Universita' destina alla didattica e alla ricerca;
n) valuta, sentita la Commissione didattica di Ateneo di cui
all'art. 2.8 e il Nucleo di valutazione di Ateneo, l'efficacia delle
scelte operate dagli organi competenti in materia di didattica, di
tutorato e di diritto allo studio per l'adozione di eventuali
provvedimenti;
o) esprime parere sul bilancio di previsione predisposto dal
rettore;
p) designa i membri del Nucleo di valutazione di Ateneo;
q) approva le convenzioni in materia didattica, scientifica e
culturale;
r) propone l'istituzione dei Centri universitari e
interuniversitari, sentito il Consiglio di amministrazione;
s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e
dai Regolamenti dell'Universita'.
Per gli argomenti di cui alle voci e), f), h), i), l), m), o), il
Senato accademico delibera sentito il Comitato di coordinamento e
programmazione. Il parere del Comitato di coordinamento e
programmazione deve essere riportato nel verbale del Senato
accademico. Eventuali delibere difformi vanno adeguatamente motivate.
2. Il Senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria
di norma almeno una volta al mese e in via straordinaria quando sia
ritenuto necessario dal rettore stesso o quando ne sia fatta
richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri, o quando lo
richiedano il Consiglio degli studenti o il Comitato di coordinamento
e programmazione.
Il rettore da' esecuzione alle delibere del Senato accademico
nell'ambito delle sue competenze ed all'occorrenza emana
provvedimenti d'urgenza, riferendone per la ratifica nella prima
adunanza utile.
Entro il mese di luglio di ciascun anno il Senato accademico
approva le linee generali del piano di attivita' annuale fornendo
indicazioni al Consiglio di amministrazione.
Le norme per il funzionamento del Senato accademico sono definite
dal Regolamento generale d'Ateneo.
3. Il Senato accademico e' composto:
a) dal rettore, che lo presiede;
b) dai presidi di Facolta';
c) da direttori di Dipartimento, in numero pari a quello dei
presidi, designati in concomitanza alle elezioni del rettore, dai
membri del Comitato di coordinamento e programmazione, secondo
criteri che assicurino l'equilibrata rappresentanza nell'organismo
delle diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo;
d) da tre rappresentanti degli studenti eletti direttamente da
questa categoria, secondo le modalita' previste per l'elezione degli
studenti in seno al Consiglio di amministrazione;
e) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, da
eleggere secondo le modalita' previste dal Regolamento generale di
Ateneo.
Fanno inoltre parte del Senato accademico a titolo consultivo senza
influire sul numero legale:
- il pro-rettore;
- il Direttore amministrativo o suo delegato;
- il pro-rettore delegato al Centro residenziale;
Il Direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.
Art. 2.4 - Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione esercita la gestione
amministrativo-contabile dell'Universita', fatti salvi i poteri di
gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle
quali lo Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa.
Il Consiglio di amministrazione:
a) approva il Bilancio di previsione predisposto dal rettore dopo
aver sentito il Senato accademico;
b) approva il conto consuntivo;
c) vigila sulla conservazione del patrimonio mobiliare ed
immobiliare dell'Universita';
d) delibera sulla distribuzione delle risorse logistiche non di
competenza del Senato;
e) esercita le funzioni previste dalla legge per il personale
tecnico ed amministrativo dell'Universita';
f) approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita', predisposto dal Direttore amministrativo,
tenuto conto delle proposte del Senato accademico;
g) approva, sentito il Senato accademico, i programmi di edilizia
tenendo conto delle linee di sviluppo indicate nel piano pluriennale
dell'Universita';
h) approva i contratti e le convenzioni non affidate alle
competenze delle singole strutture o al Direttore amministrativo;
i) approva il programma annuale di attivita' del Centro
residenziale;
l) approva il Bando annuale per i servizi del Centro residenziale;
m) approva il Regolamento di utilizzo delle strutture del Centro
residenziale;
n) approva il Bando per l'assegnazione degli alloggi di servizio
del Centro residenziale e le relative graduatorie;
o) delibera la quota del canone di locazione mensile da versare al
Centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio;
p) ai fini della controfirma del pro-rettore delegato al Centro
residenziale e su proposta del direttore del Centro, approva le spese
di importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente dallo
stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;
q) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del
Centro residenziale;
r) approva l'attivazione di nuove Aree funzionali e Servizi del
Centro residenziale;
s) delibera su tutte le questioni ad esso poste dal pro-rettore
delegato, dal Direttore e dal Comitato di garanzia del Centro
residenziale;
t) delibera l'eventuale affidamento a un difensore libero
professionista la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ateneo;
u) delibera su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo
intervento dalle norme dell'ordinamento universitario.
Le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono
stabilite al suo interno da un apposito Regolamento.
2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore almeno
una volta ogni due mesi in via ordinaria e, in via straordinaria,
quando il rettore stesso lo ritenga necessario o quando ne sia fatta
motivata richiesta da almeno un terzo, approssimato per difetto, dei
suoi membri.
Il Direttore amministrativo mette in atto le delibere del Consiglio
di amministrazione.
Il rettore e il Direttore amministrativo, nei casi di necessita' e
di concerto possono prendere provvedimenti di urgenza, riferendone al
Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Sono membri del Consiglio di amministrazione:
a) il rettore;
b) due rappresentanti dei professori di ruolo di I fascia;
c) due rappresentanti dei professori di ruolo di II fascia;
d) due rappresentanti dei ricercatori;
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
f) tre rappresentanti degli Studenti;
g) un rappresentante della regione Calabria;
h) due rappresentanti di Enti pubblici o privati o di Consorzi di
Enti pubblici o privati che contribuiscano, per il periodo di durata
in carica del Consiglio di amministrazione, al Bilancio
dell'Universita' con l'erogazione di un contributo significativo non
finalizzato allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o
scientifiche. Tale contributo potra' essere erogato in tutto o in
parte sotto forma di servizi. Gli Enti o i Consorzi, aventi titolo a
designare questi rappresentanti, sono individuati annualmente dal
Senato Accademico sulla base della rilevanza delle rispettive
contribuzioni. Tali rappresentanti durano in carica un anno solare.
Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione a titolo
consultivo, senza influire sul numero legale:
il pro-rettore;
il Direttore amministrativo o il suo delegato;
il pro-rettore delegato al Centro residenziale.
Il Direttore amministrativo esercita le funzioni di segretario.
4. I Rappresentanti di cui ai punti b), c), d), e), f), g) durano
in carica due anni.
Art. 2.7 - Il Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli Studenti e' l'Organo permanente di
rappresentanza del corpo studentesco nei rapporti con le altre
strutture dell'Universita'.
Spetta al Consiglio degli studenti:
a) avanzare proposte alle Facolta' ed al Senato accademico in
merito alla organizzazione della didattica ed alla sua qualita';
b) esprimere parere sugli ordinamenti didattici,
sull'organizzazione dei servizi, sulle misure attuative del diritto
allo studio, sull'organizzazione del tutorato;
c) formulare proposte al rettore per la redazione del Bilancio di
previsione dell'Universita';
d) formulare proposte e concorrere all'organizzazione delle
attivita' del tempo libero nell'ambito del Centro residenziale;
e) concorrere all'organizzazione delle elezioni delle
rappresentanze degli studenti negli organismi universitari;
f) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme
generali e speciali sull'ordinamento universitario, dallo Statuto e
dai Regolamenti generali e particolari dell'Universita'.
2. L'Universita' fornisce i supporti logistici di personale e
finanziari necessari per il funzionamento del Consiglio degli
studenti.
3. Le norme per il funzionamento del Consiglio degli studenti sono
definite da un apposito Regolamento.
4. Tale Regolamento deve prevedere l'elezione di un presidente.
Questi e' scelto all'interno del Consiglio degli studenti e lo
rappresenta a tutti gli effetti.
5. Gli organismi, cui i pareri e le proposte del Consiglio degli
studenti sono indirizzati, sono tenuti a motivare le loro
determinazioni in merito eventualmente difformi.
6. Il Consiglio degli Studenti dura in carica due anni ed e'
composto dagli studenti che fanno parte delle rappresentanze nei
Consigli di facolta', nel Consiglio di amministrazione
dell'Universita' e nel Senato accademico.
Titolo IV
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 4.3 - Indennita' di carica e gettoni di presenza
1. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di
amministrazione dell'Universita' nonche' del Senato accademico e di
eventuali commissioni permanenti dei medesimi organi , i componenti
che non godono di altra indennita' di carica fruiscono di un gettone
di presenza il cui valore e' stabilito annualmente dal Consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
2. Per le cariche di rettore, prorettore, preside di Facolta',
Direttore di dipartimento, pro-rettore delegato al Centro
residenziale e di Presidente del Comitato di garanzia del
Centro residenziale e' prevista un'indennita' annua nella misura
stabilita dal Consiglio di amministrazione.
3. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo e' attribuita una
indennita' di funzione stabilita annualmente dal Consiglio di
amministrazione.
Le indennita' di carica non sono cumulabili.
Titolo VI
IL CENTRO RESIDENZIALE
Art. 6.1 - Il Centro residenziale
Il Centro residenziale dell'Universita' e' un Centro autonomo di
spesa che dispone delle risorse assegnategli annualmente dal
Consiglio di amministrazione dell'Universita' oltre che degli
eventuali fondi assegnati con specifica finalizzazione
all'Universita' da Enti pubblici e privati.
Gli Organi del Centro residenziale sono:
a) un pro-rettore con specifica delega al Centro residenziale;
b) il direttore del Centro residenziale;
c) il Comitato di garanzia.
Art. 6.2 - Il pro-rettore delegato
1. Il pro-rettore delegato e' nominato dal rettore tra i professori
di ruolo. La durata della carica di pro-rettore coincide con quella
del rettore.
2. Il pro-rettore:
elabora la politica di gestione e di sviluppo del Centro
residenziale; a tal fine presenta al Consiglio di amministrazione
dell'Universita' entro il 1° marzo di ogni anno un programma di
attivita' del Centro residenziale relativo all'anno accademico
successivo, redatto di concerto con il Direttore , unitamente ad una
dettagliata valutazione delle relative necessita' finanziarie. Detto
programma conterra' un censimento delle previste disponibilita' di
spazi abitativi e una proposta motivata circa il numero degli
studenti da alloggiare nel Centro residenziale;
previa delibera del Consiglio di amministrazione
dell'Universita', con proprio decreto, emana il Regolamento di
utilizzo delle strutture del Centro residenziale;
emana i bandi di assegnazione degli alloggi;
su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita',
emette i decreti di assegnazione degli alloggi;
emette le ingiunzioni di recupero degli alloggi;
firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso per conto
del Centro residenziale;
partecipa di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del
Senato accademico e del Consiglio di amministrazione
dell'Universita';
coordina le attivita' di assistenza prestate dai docenti,
residenti nel Centro residenziale, agli studenti;
coordina gli interventi immediati in caso di incidenti e
calamita';
eroga le sanzioni previste dal Regolamento di utilizzo del Centro
residenziale;
sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione
dell'Universita' la quota del canone di locazione mensile da versare
al Centro residenziale da parte del personale assegnatario di
alloggio, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di
garanzia;
con cadenza biennale relaziona al rettore sull'operato del
direttore del Centro.
Art. 6.3 - Il Direttore del Centro residenziale
1. Il Direttore e' nominato dal rettore, sentito il pro-rettore
delegato, tra il personale dell'Universita', con qualifica di
Dirigente.
2. La durata del mandato coincide con quella del pro-rettore
delegato.
3. Il Direttore del Centro residenziale:
collabora con il pro-rettore delegato alla redazione del
programma annuale delle attivita' del Centro Residenziale e
predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
propone all'approvazione del Consiglio di amministrazione
dell'Universita', per la controfirma del pro-rettore delegato, le
spese di importo unitario superiore ad una cifra fissata annualmente
dallo stesso Consiglio in sede di approvazione del bilancio
preventivo;
e' preposto al personale del Centro residenziale;
e' consegnatario del patrimonio inventariato del Centro
residenziale;
cura la conservazione del patrimonio e la tenuta degli inventari;
cura la regolarita' e la funzionalita' del servizio mensa;
cura il coordinamento tra le attivita' amministrative del Centro
residenziale e dell'Universita';
cura la formulazione delle graduatorie per le assegnazioni degli
alloggi;
redige, mantiene aggiornato e presenta al Consiglio di
amministrazione dell'Universita', entro il 1° luglio ed il 1°
febbraio di ciascun anno, il censimento dei legittimi assegnatari di
alloggio.
Art. 6.4 - Il Comitato di garanzia
1. Il Comitato di garanzia e' nominato dal rettore con apposito
decreto ed e' composto:
a) dal presidente, designato dal rettore tra i professori di prima
fascia residenti nel Centro residenziale;
b) da un professore di ruolo o da un ricercatore designato dal
Consiglio di amministrazione dell'Universita' tra i propri membri;
c) da uno studente eletto in occasione del rinnovo del Consiglio
di amministrazione dell'Universita';
d) da un rappresentante designato dalla regione Calabria; .
e) da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo
eletto, tra il personale universitario, in occasione delle elezioni
per il rinnovo delle rappresentanze del personale
tecnico-amministrativo negli organi collegiali.
2. Il mandato del presidente e dei membri del Comitato di garanzia
ha durata biennale.
3. La nomina del presidente e del membro di cui alla lettera b) del
precedente comma avviene entro il 30 novembre di ogni biennio.
4. Il Comitato di garanzia si riunisce in seduta ordinaria ogni
bimestre e, in seduta straordinaria, ogni qualvolta il Presidente ne
ravvisi l'opportunita' o almeno due degli altri Membri ne richiedano
al Presidente la convocazione con istanza scritta e motivata.
5. Il Comitato di garanzia, agendo autonomamente o su richiesta del
pro-rettore delegato:
a) verifica la qualita' dei servizi offerti dal Centro effettuando
o disponendo accertamenti sulle condizioni di igiene, sanita' e
sicurezza di persone e cose degli alloggi nonche' sul servizio di
mensa, e ne da' informazione al Consiglio di amministrazione
dell'Universita' nei tempi e secondo le modalita' previste dal
Regolamento dello stesso;
b) accerta che le strutture del Centro residenziale siano
utilizzate dai legittimi assegnatari;
c) riceve i reclami scritti presentati direttamente dagli utenti
dei servizi del Centro residenziale o tramite i Docenti ivi residenti
e li trasmette al Consiglio di amministrazione dell'Universita' dopo
averli istruiti;
d) esprime parere obbligatorio al Consiglio di amministrazione
dell'Universita' sulla congruita' delle quote di canone di locazione
mensile che il personale assegnatario di alloggi e' tenuto a versare
al Centro stesso;
e) predispone annualmente una relazione sui servizi forniti dal
Centro residenziale alle strutture dell'Universita' che abbiano
ricevuto finanziamenti a cio' destinati.
Art. 6.5 - Organizzazione del Centro residenziale
1. L'utilizzazione delle strutture del Centro residenziale e'
disciplinata da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
2. Tale Regolamento prevede sanzioni che possono arrivare fino alla
revoca immediata dell'alloggio.
3. I servizi tecnici ed amministrativi del Centro residenziale sono
organizzati sulla base di criteri di funzionalita' ed economicita' di
gestione. Di ciascuna articolazione organizzativa sono individuate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie dei
funzionari, nonche' l'organico del personale addetto. I responsabili
delle Aree funzionali riferiscono al pro-rettore delegato ed al
Direttore del Centro.
4. L'attivazione di nuove Aree funzionali e Servizi e' proposta dal
pro-rettore delegato ed approvata dal Consiglio di amministrazione
dell'Universita'.
Art. 6.6 - Patrimonio del Centro residenziale
1. Il patrimonio in uso del Centro residenziale dell'Universita' e'
costituito da immobili di proprieta' dell'Universita'. Fino al
raggiungimento degli obiettivi di edilizia residenziale di cui al
comma successivo, il Centro residenziale potra' utilizzare immobili
presi in affitto per alloggiare studenti. Il numero degli studenti
alloggiati negli immobili in fitto non potra' superare quello in
essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
In nessun caso il personale dell'Universita' puo' essere alloggiato
in immobili presi in affitto.
2. L'Universita' dedica parte delle sue risorse alla costruzione di
nuove residenze e di altre attrezzature necessarie allo svolgimento
delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1.1, ed alla manutenzione
ordinaria e straordinaria di quelli esistenti. Nel programmare
l'espansione delle strutture, gli Organi accademici prevedranno la
possibilita' di alloggiare in immobili di proprieta' gli studenti
iscritti all'Universita'.
3. L'Universita' procede alla costruzione di nuove residenze dopo
avere acquisito una relazione congiunta del pro-rettore delegato e
del presidente del Comitato di garanzia che documenti la situazione
del Centro residenziale.
Particolare cura sara' posta al contenimento degli indici di
urbanizzazione, agli aspetti paesaggistici ed alla tutela
dell'ambiente naturale, anche nell'utilizzazione del quale
l'Universita' tendera' a svolgere funzioni educative.
4. All'inizio di ogni anno accademico, il pro-rettore delegato
assegna con proprio decreto gli alloggi disponibili destinati a
studenti, sulla base di una graduatoria predisposta dal Consiglio di
amministrazione dell'Universita' in cui, fatte salve le condizioni di
merito previste dal Bando, e' preminente il peso delle condizioni
economiche della famiglia.
Ai residenti e' assicurata la fornitura di servizi mensa, sportivi
e per il tempo libero da parte delle strutture dell'Universita' a
cio' preposte. Il pagamento del complesso dei servizi forniti dal
Centro residenziale e' commisurato in maniera progressiva alle
condizioni economiche del nucleo familiare cui gli studenti
assegnatari appartengono.
Potranno essere stipulate Convenzioni per assicurare servizi
sanitari.
Art. 6.7 - Articolazione in quartieri
1. Il Centro residenziale si articola in quartieri. Per la
fruizione dei servizi offerti dal Centro tutti gli studenti ed il
personale sono assegnati ad un quartiere. Al duplice scopo di
incentivarne il trasferimento presso l'Universita' della Calabria e
di creare punti di riferimento per la comunita' studentesca, in ogni
quartiere un minimo del 10 e un massimo del 20% degli spazi abitativi
e' riservato a docenti. Allo scopo di ampliare la gamma dei punti di
riferimento per la comunita' studentesca, un minimo del 3 ed un
massimo del 5% degli spazi abitativi e' riservato al personale
tecnico-amministrativo in servizio presso l'Universita' della
Calabria.
Art. 6.8 - Gestione
1. Il Centro residenziale regola la propria gestione
amministrativa-contabile e del patrimonio, secondo quanto previsto
dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Titolo IV
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 4.3 - Indennita' di carica e gettoni di presenza
1. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di
amministrazione dell'Universita' nonche' del Senato Accademico e di
eventuali commissioni permanenti dei medesimi organi, i componenti
che non godono di altra indennita' di carica fruiscono di un gettone
di presenza il cui valore e' stabilito annualmente dal Consiglio di
amministrazione dell'Universita'.
2. Per le cariche di rettore, pro-rettore, preside di Facolta',
direttore di Dipartimento, pro-rettore delegato al Centro
residenziale e di presidente del Comitato di garanzia del Centro
residenziale e' prevista un'indennita' annua nella misura stabilita
dal Consiglio di amministrazione.
3. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo e' attribuita una
indennita' di funzione stabilita annualmente dal Consiglio di
amministrazione.
Le indennita' di carica non sono cumulabili.
Titolo VII
NORME FINALI E COMUNI
Art. 7.1 - Norme per le designazioni elettive
1. Le votazioni per l'elezione del rettore, dei presidi di
Facolta', dei direttori delle Scuole di specializzazione, dei
presidenti dei Consigli dei corsi di studio, dei direttori di
Dipartimento e delle altre strutture didattiche sono valide se vi
abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al
voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.
2. Per le altre strutture dell'Universita', la definizione
dell'elettorato attivo e passivo e le modalita' delle votazioni per
l'attribuzione delle cariche elettive sono definite dai rispettivi
Regolamenti.
3. Nelle designazioni elettive previste dal presente Statuto, ogni
avente diritto esprime una sola preferenza.
4. Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di
quelle delle rappresentanze studentesche, sono valide se vi ha preso
parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.
5. L'assenza dei rappresentanti di una o piu' categorie da un
Organo collegiale per la mancata validita' delle elezioni non inficia
la costituzione dell'Organo medesimo.
6. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore,
dei presidi di Facolta', dei direttori delle Scuole di
specializzazione, dei presidenti dei Consigli dei corsi di studio,
dei direttori di Dipartimento e delle altre strutture didattiche, le
elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia
rispettivamente dell'Universita', della Facolta', della Scuola di
specializzazione, del Corso di studio, del Dipartimento o della
struttura didattica interessata. Il decano provvede alla costituzione
del seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella
persona di un professore di prima fascia.
7. Nessuna designazione elettiva puo' essere assunta per piu' di
due mandati consecutivi, se di durata quadriennale, e tre se di
durata diversa e comunque inferiore a quattro. Nel caso di cariche
elettive in Organi collegiali e di interruzione anticipata del
mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del
mandato che e' stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei
mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della
durata normale.
8. Tale previsione non si applica agli organi monocratici: rettore,
presidi di Facolta', direttori di Dipartimento, Presidenti dei corsi
di studio e direttori delle Scuole di specializzazione.
9. Una rielezione dopo due mandati consecutivi puo' avvenire solo
dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.
10. I professori di prima fascia che assumono il mandato di
rettore, di pro-rettore, di preside di Facolta', di direttore di
Dipartimento o di pro-rettore delegato al Centro residenziale devono
avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una
preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avra' effetto
dall'inizio del mandato.
11. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori
incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo,
sono equiparati ai ricercatori confermati.
Art. 7.5 - Modifiche di Statuto
Le eventuali modifiche dello Statuto, proposte dal rettore, dal
Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione, dalle Facolta',
dai Dipartimenti, sono deliberate dal Senato accademico integrato
secondo le indicazioni del comma successivo, di norma, entro il 31
marzo di ciascun anno.
Il Senato accademico, integrato con i rappresentanti in Consiglio
di amministrazione del personale docente, ricercatore,
tecnico-amministrativo e degli studenti, deve pronunciarsi entro
sessanta giorni.
La modifica di Statuto si intende approvata se avra' ricevuto
almeno i 3/5 dei voti degli aventi diritto a partecipare.
Qualora le modifiche riguardino gli ordinamenti didattici e, piu'
in generale, questioni di interesse per l'organizzazione didattica,
deve essere richiesto il parere del Consiglio degli studenti, il
quale e' tenuto ad esprimersi entro trenta giorni.
Le modifiche di Statuto sono emanate dal rettore secondo le
procedure previste dalla normativa in vigore.
Titolo VIII
NORME TRANSITORIE
Art. 8.2.
Nel corso della procedura di modifiche di Statuto di cui all'art.
7.5, avviata con deliberazione del Senato accademico integrato nella
seduta del 16 marzo 2006, il termine di sessanta giorni indicato al
comma 2 dello stesso articolo rimane sospeso per anni due che
decorreranno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il rettore, presidi di Facolta', direttori di Dipartimento ed il
presidente del Centro residenziale, attualmente in carica, con
mandati in scadenza e non piu' rieleggibili, possono candidarsi per
il terzo mandato consecutivo, in deroga alla previsione sul limite
posto dall'art. 7.1, settimo comma.
Il presidente del Centro residenziale, eletto ai sensi del comma
precedente, rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato
in qualita' di pro-rettore delegato al Centro residenziale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Ateneo.
Arcavacata di Rende, 14 maggio 2009
Il rettore: Latorre