ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 2009 

   Ulteriori   disposizioni   urgenti   di   protezione   civile  per
fronteggiare  l'emergenza  nel  settore dello smaltimento dei rifiuti
nella regione Campania. (Ordinanza n. 3775). (09A06466)
(GU n.133 del 11-6-2009)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
  Visto  l'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  12 marzo 2009, n. 3746, che prevede la costituzione di
societa'  per  la  gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle
discariche  e  degli  impianti  di  proprieta'  delle province per il
trattamento,  lo  smaltimento,  il  recupero  ed  il  riciclaggio dei
rifiuti;
  Vista l'ordinanza del Tar Lazio, sezione prima, n. 1642/2009;
  Considerato  che, conseguentemente a quanto disposto dalla suddetta
ordinanza  del  Tar  Lazio,  con  verbale in data 11 maggio, e' stata
acquisita  l'intesa  con  la  regione  Campania, sentiti i presidenti
delle  province,  sulle  modifiche da apportarsi al richiamato art. 2
dell'ordinanza   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3746/2009;
  Ritenuto,  tuttavia,  di  dover  procrastinare,  al  momento,  ogni
decisione in merito alla possibilita' di non attribuire alla Societa'
provinciale  che  viene costituita ai sensi della presente ordinanza,
il  realizzando termovalorizzatore di Salerno, al fine di valutare in
modo  approfondito  l'aspetto  della  sostenibilita'  economica della
stessa  Societa',  anche  acquisendo  le  valutazioni della Provincia
competente su detto profilo;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, del decreto-legge 23 maggio
2008,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  L'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, e' cosi' sostituito:
  «1.  Nell'ambito dell'intervento nella regione Campania, al fine di
superare   in  via  definitiva  lo  stato  emergenziale  e  per  dare
attuazione  alle  disposizioni  di  cui all'art. 20 della legge della
regione  Campania  28  marzo 2007, n. 4, modificato dall'art. 1 della
legge  della  regione  Campania  14 aprile 2008, n. 4, le province di
Napoli,  Avellino, Benevento, Caserta e Salerno costituiscono, in via
prioritaria  ed  in  prima  attuazione  della citata legge regionale,
societa'  a  totale  o prevalente capitale pubblico, nel rispetto dei
principi  contenuti nella norma dell'art. 23-bis del decreto legge 25
giugno  2008,  n.  112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto  2008,  n.  133,  per  la  gestione dei siti di stoccaggio dei
rifiuti,  delle  discariche  e  degli  impianti  di  proprieta' della
provincia  per  il  trattamento,  la  trasferenza, lo smaltimento, il
recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.
  2.  Alle  province,  nell'ambito  delle competenze attribuite dalla
legge ordinaria e dalle leggi regionali, e' attribuita l'attivita' di
programmazione,  indirizzo,  coordinamento  e  controllo  dell'intero
ciclo  di  raccolta  e  smaltimento dei rifiuti urbani sul territorio
provinciale,  anche  in  relazione agli impianti ed alle attivita' di
raccolta,    trasporto,    stoccaggio,   conferimento,   trattamento,
smaltimento,  recupero  e  riciclaggio  dei rifiuti urbani gestiti da
imprese e societa' private.
  3.  L'impianto  di  termovalorizzazione  sito in Acerra e quello da
realizzare  nella  citta'  di  Napoli  restano esclusi dall'ambito di
applicazione del presente articolo.
  4.  Alle  societa'  provinciali  di  cui al comma 1, e' affidata la
gestione  delle  discariche e dell'impiantistica, in proprieta' della
provincia  e  quella trasferita dalla regione e da altri enti, per lo
stoccaggio,  il  trattamento,  la  trasferenza,  lo  smaltimento,  il
recupero  ed  il  riciclaggio  dei  rifiuti,  situate  sul territorio
provinciale;  le  predette  societa' subentrano nei rapporti attivi e
passivi  degli  attuali soggetti gestori degli impianti, ivi compresi
quelli  con  il personale impiegato nelle attivita' predette. Ai fini
della  gestione degli impianti esistenti e di quelli da realizzare, i
lavoratori,  assunti  ai  sensi del decreto legge 1° ottobre 1996, n.
510,   convertito   dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,  sono
prioritariamente  trasferiti  alle  societa'  provinciali. Nelle more
della  costituzione  delle  societa'  provinciali,  la gestione delle
discariche  e dell'impiantistica di cui al presente comma puo' essere
assicurata  mediante  proroga delle obbligazioni assunte con gli atti
negoziali gia' stipulati, ovvero mediante affidamenti temporanei, con
efficacia temporale limitata alla data del 31 dicembre 2009.
  5.  Per  la costituzione delle societa' provinciali di cui al comma
1,  considerata la necessita' di provvedere in tempi rapidi all'avvio
delle  attivita'  ad  esse facenti capo, al fine di superare lo stato
emergenziale,  il  presidente  della  regione  Campania,  in deroga a
quanto   previsto  dagli  articoli  38,  42,  48  e  50  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, nomina, entro quindici giorni
dalla  data  di  pubblicazione  della  presente  ordinanza, sentiti i
presidenti  delle  province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e
Salerno,  per  ciascuna  provincia,  un  soggetto  attuatore  per  la
costituzione delle dette societa' provinciali.
  6.  I  soggetti  attuatori  di  cui  al  comma  5, procedono, entro
sessanta  giorni  dal  provvedimento  di  nomina: alla individuazione
della   consistenza   dello   stato   patrimoniale   della  societa',
all'adozione  del piano industriale della societa', anche avvalendosi
di   esperti   di   comprovata   professionalita',   in  deroga  alle
disposizioni  di  cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo   2001,  n.  165,  alla  predisposizione  dello  statuto  della
societa'.   A   tal   fine,  la  regione  Campania,  in  deroga  alle
disposizioni  di  cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, puo' nominare un gruppo di massimo cinque esperti
anche  per  assicurare  il  necessario  supporto tecnico-economico ai
soggetti   attuatori.   Nei  successivi  trenta  giorni,  i  soggetti
attuatori  di cui al comma 5 avviano le procedure di gara ad evidenza
pubblica  per  la  individuazione  dell'eventuale  socio  privato  di
minoranza,  che  dovranno  essere  concluse entro il 31 ottobre 2009,
avvalendosi delle deroghe al codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,  servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, previste dall'art. 18 del decreto legge 23 maggio 2008,
n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.
123,   nonche'   alla   sottoscrizione  dell'atto  costitutivo  della
societa'.
  7.  Le  province  di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno
possono,  in ogni caso, procedere alla costituzione delle societa' ai
sensi  dell'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007,
n.  4,  modificato  dall'art. 1 della legge della regione Campania 14
aprile 2008, n. 4, per la gestione integrale del ciclo dei rifiuti».
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.


   Roma, 28 maggio 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi