MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 29 maggio 2009 

  Autorizzazione   all'istituto   «Scuola   di   specializzazione  in
psicoterapia  relazionale»  ad  istituire  e  ad  attivare nella sede
periferica  di Caserta, un corso di specializzazione in psicoterapia.
(09A06709)
(GU n.137 del 16-6-2009)

                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           per l'universita', l'alta formazione artistica,
                musicale e coreutica e per la ricerca

  Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre   1999   e   16  luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24  marzo 2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visto  il  decreto  in  data 5 aprile 2007, con il quale l'istituto
«Scuola  di  specializzazione  in  psicoterapia relazionale» e' stato
abilitato  ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in
psicoterapia  nella  sede di Napoli, per i fini di cui all'art. 4 del
richiamato decreto n. 509 del 1998;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di
specializzazione  in  psicoterapia nella sede periferica di Caserta -
via  P.P.  Pasolini  p.co  La  Selva,  3  -, per un numero massimo di
allievi  ammissibili  a ciascun anno di corso pari a 15 unita' e, per
l'intero  corso,  a  60  unita',  ai sensi dell'art. 4 del richiamato
decreto n. 509 del 1998;
  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento della predetta sede
periferica  espresso  dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva
nella seduta del 17 aprile 2009;
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario  nella  riunione del 13 maggio 2009, trasmessa con nota
n. 195 del 14 maggio 2009;
                              Decreta:


                               Art. 1.



  1.  Per  i  fini  di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con
decreto   11   dicembre   1998,   n.  509,  l'  Istituto  «Scuola  di
specializzazione   in   psicoterapia  relazionale»  e'  abilitato  ad
istituire  e  ad attivare nella sede periferica di Caserta - via P.P.
Pasolini  p.co  La  Selva, 3 -, ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo  II  del  regolamento  stesso,  successivamente  alla data del
presente  decreto,  un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia
secondo  il  modello  scientifico-culturale  proposto nell'istanza di
riconoscimento della sede principale.
  2.  Il  numero  massimo  di  allievi da ammettere a ciascun anno di
corso e' pari a 15 unita' e, per l'intero corso, a 60 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
   Roma, 29 maggio 2009
                                      Il capo del Dipartimento: Masia