MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 maggio 2009 

   Riconoscimento,  al  sig.  Marjan Dimitrija Stoianov, di titolo di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
fisioterapista. (09A06745)
(GU n.142 del 22-6-2009)

                        IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni
ed integrazioni, e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi
titoli;
  Visti,  in  particolare, gli articoli 49 e 50, del predetto decreto
n.  394  del  1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento dei titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  paese  non  comunitario da parte di cittadini non
comunitari;
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
7   settembre  2005,  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali  cosi'  come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del
Consiglio del 20 novembre 2006;
  Vista  la  domanda  con la quale il sig. Marjan Dimitrija Stoianov,
cittadino  macedone,  ha chiesto il riconoscimento del titolo Diploma
za  vishe  obrazovanie - ---->  Vedere a pag. 28  <---- conseguito in
Bulgaria,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di
fisioterapista;
  Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di
un  titolo identico a quello per il quale si e' gia' provveduto nelle
precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni
contenute  nel  comma  5,  dell'art.  16  del  decreto  legislativo 9
novembre 2007, n. 206;
  Vista  la nota prot. n. DGRUPS/IV/1785 dell'8 febbraio 2008, con la
quale  questa  amministrazione  comunicava  al  sig. Marjan Dimitrija
Stoianov  che  il  riconoscimento  del  titolo  di  «Diploma za vishe
obrazovanie  -  ---->   Vedere a pag. 28   <----  e' subordinato alla
frequenza  di  un periodo di tirocinio di adattamento della durata di
sei  mesi  da  svolgersi  in  ambito  ortopedico  e neurologico o, in
alternativa  a  sua  scelta, al superamento di una prova attitudinale
teorico-pratica  che accerti la conoscenza delle materie: neurologia,
ortopedia pediatrica e riabilitazione respiratoria;
  Vista  la lettera del 19 febbraio 2008, con la quale il sig. Marjan
Dimitrija  Stoianov,  ha  espresso  la volonta' di voler espletare il
tirocinio di adattamento;
  Vista la relazione in data 24 aprile 2009, a firma del coordinatore
del  corso  di laurea in fisioterapia dell'Universita' degli studi di
Torino  presso  l'Az.  Ospedaliera  C.T.O.  di  Torino,  il quale, al
termine  del periodo di formazione, ha attestato la frequenza nonche'
il  giudizio  positivo  sul  tirocinio  effettuato  dal  sig.  Marjan
Dimitrija Stoianov;
  Accertata   la   sussistenza   dei   requisiti   di  legge  per  il
riconoscimento del titolo di cui e' in possesso la richiedente;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

                              Decreta:

  1.    Il   titolo   «Diploma   za   vishe   obrazovanie   -   ---->
 Vedere a pag. 28   <----  ,  rilasciato  nell'anno  2007,  presso il
Collegio  di  Medicina  di  Stara  Zagora  (Bulgaria)  al sig. Marjan
Dimitrija  Stoianov,  nato a Istibanja (Rep. Macedonia) il 19 ottobre
1973,   e'  riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994).
  2.  Il  sig. Marjan Dimitrija Stoianov e' autorizzato ad esercitare
in  Italia  la professione di fisioterapista nel rispetto delle quote
d'ingresso  di  cui  all'art.  3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e
modificazioni,  per  il  periodo  di  validita'  ed  alle  condizioni
previste  dal  permesso o carta di soggiorno. Il presente decreto, ai
sensi  dell'art.  50,  comma  8-bis,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia
utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo  9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana.

   Roma, 19 maggio 2009

                                      Il direttore generale: Leonardi