Modifiche al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC. (09A06829)(GU n.136 del 15-6-2009)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno
a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n.
1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento
(CE) n. 1782/2003;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalita' di
applicazione del regime di pagamento unico e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, concernente le
circostanze eccezionali verificatesi nel corso del periodo di
riferimento e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente
disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni
nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.
1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale e
successive modifiche e integrazioni;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come
modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno
2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004
n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche
agricole, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto
all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati
dalla Comunita' europea;
Considerato che l'articolo 41 del regolamento (CE) n. 73/2009
stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva
nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi
e in modo da assicurare parita' di trattamento tra gli agricoltori ed
evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;
Ritenuto opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle misure
afferenti alla riserva nazionale, nonche' i criteri per il calcolo
degli importi provenienti dalla riserva nazionale;
Considerata la necessita' di aggiornare gli importi da utilizzare
per il calcolo delle medie regionali in considerazione
dell'incremento della componente finanziaria del settore della
barbabietola da zucchero;
Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni nella
seduta dell'8 aprile 2009;
Decreta:
Articolo unico
1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e' integrato
dai seguenti commi:
«2. Ai fini del presente decreto, si intende per “superficie
ammissibile”, qualunque superficie agricola ai sensi
dell'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 73/2009, escluse
le superfici destinate a colture forestali o a colture permanenti
diverse da oliveti ed agrumeti.
3. La riserva nazionale e' utilizzata per attribuire titoli
all'aiuto per:
a) agricoltori che iniziano l'attivita' agricola;
b) agricoltori che aderiscono a programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento. L'adesione
dell'agricoltore non e' necessaria nella fattispecie prevista
all'articolo 2, comma 3;
c) agricoltori che si trovano in una situazione particolare come
definita dal regolamento (CE) n. 795/2004.
4. Ai fini del presente decreto per programmi di ristrutturazione
e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento (di
seguito denominati “programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo”) si intendono tutti gli interventi comunitari,
nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, finalizzati
ad evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici
di tali zone.
L'Organismo Pagatore competente verifica, secondo le modalita'
stabilite da AGEA, l'ammissibilita' di tali programmi ai fini
dell'accesso alla riserva nazionale.»
2. L'articolo 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e'
modificato come segue:
(1) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le medie regionali si applicano per l'attribuzione di titoli
all'aiuto agli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola ed agli
agricoltori in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo, con superfici ammissibili per le quali non posseggano
titoli all'aiuto.
Non sono attribuiti importi ai sensi del presente comma in
relazione alle superfici gia' dichiarate dallo stesso agricoltore per
la fissazione di titoli all'aiuto, ovvero per le quali, lo stesso
agricoltore, abbia invocato le cause di forza maggiore o circostanze
eccezionali ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 2004.».
(2) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le medie regionali non si applicano per l'attribuzione di
importi agli agricoltori che, per effetto di programmi di
ristrutturazione e/o sviluppo, dichiarano un numero inferiore di
ettari.
In tal caso, gli agricoltori ricevono un importo calcolato come
previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004.».
(3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le medie regionali non si applicano per l'attribuzione di
importi agli agricoltori in zone soggette ad un programma di
ristrutturazione e/o sviluppo, ai quali e' stato assegnato, in
applicazione di un pubblico intervento, un importo di riferimento
inferiore rispetto a quello che sarebbe stato loro attribuito in
virtu' dell'attivita' agricola svolta durante il periodo di
riferimento.
In tal caso gli agricoltori ricevono un incremento degli importi
proporzionale all'attivita' agricola che e' stata mantenuta rispetto
al periodo di riferimento e per la quale non hanno ricevuto
importi.».
(4) La prima frase del comma 4 e' sostituita dalla seguente:
«Per l'attribuzione di importi agli agricoltori che si trovino in
una situazione particolare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), le medie regionali non si applicano.».
(5) Al comma 4, dopo la lettera d) e' inserita la seguente
lettera:
«e) in applicazione dell'articolo 23-bis del regolamento (CE) n.
795/2004, titoli all'aiuto calcolati sulla base degli importi
spettanti durante il periodo di riferimento per i quali si e' risolto
in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o
giudiziario.».
3. L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e'
sostituito dal seguente:
«Allegato B
1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui
all'articolo 2 del presente decreto si utilizza la componente di
plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n.
73/2009, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel
periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:
----> Vedere immagine a pag. 25 <----
2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1,
viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in
proporzione alla percentuale di generazione degli importi di
riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici
nella stessa zona.
3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza
il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel periodo di
riferimento nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle
seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto
della PAC:
a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella
dichiarata a premio;
b. superficie foraggera.
Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici
olivetate e le superfici coltivate ad agrumi considerate per il
calcolo dei titoli all'aiuto, le eventuali superfici coltivate a
tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di
riferimento, le superfici coltivate a barbabietola di cui
all'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2006 e le
superfici coltivate a pomodoro di cui all'articolo 5 del decreto
ministeriale del 22 ottobre 2007, non considerate nel conteggio di
cui alla precedente lettera a.
4. Per ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento
varra' il valore piu' recente seguendo l'ordine di recupero
dell'informazione.
5. Il valore medio regionale e' individuato dal rapporto tra
importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e
superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.».
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 maggio 2009
Il Ministro : Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2, foglio n. 129