MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 7 maggio 2009 

  Modifiche  al  decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della
riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC. (09A06829)
(GU n.136 del 15-6-2009)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni
relative  ai  regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno
a  favore  degli  agricoltori,  e  che modifica i regolamenti (CE) n.
1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento
(CE) n. 1782/2003;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004,  recante  modalita'  di
applicazione  del  regime di pagamento unico e successive modifiche e
integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20  luglio  2004,  concernente le
circostanze   eccezionali  verificatesi  nel  corso  del  periodo  di
riferimento e successive modifiche e integrazioni;
  Visto   il   decreto   ministeriale   5  agosto  2004,  concernente
disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni
nazionali  di  attuazione  dell'articolo  42  del regolamento (CE) n.
1782/2003   concernente   la   gestione  della  riserva  nazionale  e
successive modifiche e integrazioni;
  Visto  l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  cosi' come
modificato  dall'articolo  2,  comma  1,  del decreto legge 24 giugno
2004,  n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004
n.  204,  con  il  quale  si  dispone che il Ministro delle politiche
agricole, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento e Bolzano,
nell'ambito    di    propria   competenza,   provvede   con   decreto
all'applicazione  nel  territorio  nazionale  dei regolamenti emanati
dalla Comunita' europea;
  Considerato  che  l'articolo  41  del  regolamento  (CE) n. 73/2009
stabilisce  che  gli  Stati  membri  possono  utilizzare  la  riserva
nazionale per assegnare diritti all'aiuto in base a criteri oggettivi
e in modo da assicurare parita' di trattamento tra gli agricoltori ed
evitare distorsioni del mercato e della concorrenza;
  Ritenuto  opportuno  chiarire l'ambito di applicazione delle misure
afferenti  alla  riserva  nazionale, nonche' i criteri per il calcolo
degli importi provenienti dalla riserva nazionale;
  Considerata  la  necessita' di aggiornare gli importi da utilizzare
per    il   calcolo   delle   medie   regionali   in   considerazione
dell'incremento   della  componente  finanziaria  del  settore  della
barbabietola da zucchero;
  Acquisita  l'intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni nella
seduta dell'8 aprile 2009;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1. L'articolo 1 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e' integrato
dai seguenti commi:
   «2. Ai fini del presente decreto, si intende per “superficie
ammissibile”,    qualunque   superficie   agricola   ai   sensi
dell'articolo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 73/2009, escluse
le  superfici  destinate  a  colture forestali o a colture permanenti
diverse da oliveti ed agrumeti.
  3.  La  riserva  nazionale  e'  utilizzata  per  attribuire  titoli
all'aiuto per:
   a) agricoltori che iniziano l'attivita' agricola;
   b)  agricoltori che aderiscono a programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo  connessi  con  una forma di pubblico intervento. L'adesione
dell'agricoltore   non   e'  necessaria  nella  fattispecie  prevista
all'articolo 2, comma 3;
   c)  agricoltori  che si trovano in una situazione particolare come
definita dal regolamento (CE) n. 795/2004.
  4.  Ai  fini del presente decreto per programmi di ristrutturazione
e/o  sviluppo  connessi  con  una  forma  di  pubblico intervento (di
seguito   denominati   “programmi   di   ristrutturazione   e/o
sviluppo”)   si  intendono  tutti  gli  interventi  comunitari,
nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, finalizzati
ad evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici
di tali zone.
  L'Organismo  Pagatore  competente  verifica,  secondo  le modalita'
stabilite  da  AGEA,  l'ammissibilita'  di  tali  programmi  ai  fini
dell'accesso alla riserva nazionale.»
  2.   L'articolo  2  del  decreto  ministeriale  24  marzo  2005  e'
modificato come segue:
   (1) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.  Le medie regionali si applicano per l'attribuzione di titoli
all'aiuto  agli agricoltori che iniziano l'attivita' agricola ed agli
agricoltori  in  zone  soggette  a  programmi di ristrutturazione e/o
sviluppo,  con  superfici  ammissibili  per  le  quali non posseggano
titoli all'aiuto.
    Non  sono  attribuiti  importi  ai  sensi  del  presente comma in
relazione alle superfici gia' dichiarate dallo stesso agricoltore per
la  fissazione  di  titoli  all'aiuto, ovvero per le quali, lo stesso
agricoltore,  abbia invocato le cause di forza maggiore o circostanze
eccezionali ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 2004.».
   (2) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
    «3.  Le  medie  regionali  non si applicano per l'attribuzione di
importi   agli   agricoltori   che,   per  effetto  di  programmi  di
ristrutturazione  e/o  sviluppo,  dichiarano  un  numero inferiore di
ettari.
    In  tal  caso, gli agricoltori ricevono un importo calcolato come
previsto all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004.».
   (3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
    «3-bis. Le medie regionali non si applicano per l'attribuzione di
importi  agli  agricoltori  in  zone  soggette  ad  un  programma  di
ristrutturazione  e/o  sviluppo,  ai  quali  e'  stato  assegnato, in
applicazione  di  un  pubblico  intervento, un importo di riferimento
inferiore  rispetto  a  quello  che  sarebbe stato loro attribuito in
virtu'   dell'attivita'   agricola   svolta  durante  il  periodo  di
riferimento.
    In  tal caso gli agricoltori ricevono un incremento degli importi
proporzionale  all'attivita' agricola che e' stata mantenuta rispetto
al  periodo  di  riferimento  e  per  la  quale  non  hanno  ricevuto
importi.».
   (4) La prima frase del comma 4 e' sostituita dalla seguente:
    «Per l'attribuzione di importi agli agricoltori che si trovino in
una  situazione  particolare  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), le medie regionali non si applicano.».
   (5)  Al  comma  4,  dopo  la  lettera  d)  e' inserita la seguente
lettera:
    «e)  in applicazione dell'articolo 23-bis del regolamento (CE) n.
795/2004,   titoli  all'aiuto  calcolati  sulla  base  degli  importi
spettanti durante il periodo di riferimento per i quali si e' risolto
in   via   definitiva  un  contenzioso  di  ordine  amministrativo  o
giudiziario.».
   3.  L'allegato  B  del  decreto  ministeriale  24  marzo  2005  e'
sostituito dal seguente:
                             «Allegato B

   1.  Ai  fini  della  definizione  delle  medie  regionali  di  cui
all'articolo  2  del  presente  decreto  si utilizza la componente di
plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n.
73/2009,  immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel
periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:


               ---->  Vedere immagine a pag. 25  <----


   2.  Il  plafond  nazionale  disponibile  ricavato come al punto 1,
viene  suddiviso  tra  le  diverse  zone elencate nell'allegato A, in
proporzione   alla   percentuale  di  generazione  degli  importi  di
riferimento  (per  stesse  componenti  di plafond) dei titoli storici
nella stessa zona.
   3.  Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza
il  totale  delle  superfici  eleggibili  dichiarate  nel  periodo di
riferimento  nelle  diverse  zone,  espresso  come  sommatoria  delle
seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto
della PAC:
    a.  superfici  eleggibili  a  seminativo  di  ciascuna particella
dichiarata a premio;
    b. superficie foraggera.
    Alle  superfici  sopra  considerate vengono aggiunte le superfici
olivetate  e  le  superfici  coltivate  ad  agrumi considerate per il
calcolo  dei  titoli  all'aiuto,  le  eventuali superfici coltivate a
tabacco   desunte  dai  contratti  di  coltivazione  del  periodo  di
riferimento,   le   superfici   coltivate   a   barbabietola  di  cui
all'articolo  2, comma 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2006 e le
superfici  coltivate  a  pomodoro  di  cui all'articolo 5 del decreto
ministeriale  del  22  ottobre 2007, non considerate nel conteggio di
cui alla precedente lettera a.
   4.  Per  ciascuna particella dichiarata nel periodo di riferimento
varra'   il   valore  piu'  recente  seguendo  l'ordine  di  recupero
dell'informazione.
   5.  Il  valore  medio  regionale  e'  individuato dal rapporto tra
importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e
superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.».
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Corte  dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 7 maggio 2009
                                                   Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
   registro n. 2, foglio n. 129