Aggiornamento della dotazione del fondo aree sottoutilizzate, dell'assegnazione di risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007. (Deliberazione n. 1/2009). (09A06843)(GU n.137 del 16-6-2009)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle
attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate
(coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui
alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5,
del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si da'
unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi
aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo
119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio
economico e sociale fra aree del Paese;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181,
convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al
Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche
di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria»;
Visto in particolare l'art. 6-quater della predetta legge n.
133/2008, il quale, al fine di rafforzare la concentrazione su
interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61 prevede,
fra l'altro, la revoca delle assegnazioni disposte dal CIPE a favore
delle Amministrazioni centrali per il periodo 2000-2006 con le
delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare
delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state
impegnate o programmate nell'ambito di Accordi di programma quadro
sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle
assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria;
Visto inoltre l'art. 6-quinquies della medesima legge n. 133/2008
il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il
finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al
potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi
comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e
della coesione del Paese e prevede che il fondo sia alimentato con
gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro
strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi
di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve
premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008,
siano state vincolate all'attuazione di programmi gia' esaminati dal
CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale
disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82;
Visto in particolare il comma 3 del citato art. 6-quinquies che, ai
sensi del principio fondamentale stabilito dall'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, prevede la concentrazione, da parte delle
regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle
risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013 in
sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei
programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009,
n. 2;
Visto in particolare l'art. 18, comma 1, lettere a), b) e b-bis)
del citato decreto-legge n. 185/2008 il quale - in considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente
necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse
disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali nonche' quanto previsto, fra l'altro, dall'art.
6-quinquies della richiamata legge n. 133/2008 - dispone che il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, assegni una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies, al Fondo sociale per occupazione e formazione e al Fondo
per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'art. 1, comma 841,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e considerato che il rispetto
del vincolo di destinazione delle risorse a favore del Mezzogiorno
(85 %) e del Centro-Nord (15%) viene assicurato nel complesso delle
assegnazioni disposte per le finalita' di cui al citato comma 1;
Vista la delibera di questo Comitato 28 giugno 2007, n. 50
(Gazzetta Ufficiale n. 253/2007), recante l'assorbimento dei tagli e
degli accantonamenti apportati dalla legge finanziaria 2007 al Fondo
per le aree sottoutilizzate ex art. 61 legge finanziaria 2003, la
riassegnazione parziale delle revoche ex delibera n. 179/2006 e nuove
assegnazioni;
Vista inoltre la delibera di questo Comitato 21 dicembre 2007, n.
166 (Gazzetta Ufficiale n. 123/2008), recante «Attuazione del quadro
strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per
le aree sottoutilizzate» che, con riferimento al periodo di
programmazione 2007-2013, ha ripartito le risorse del Fondo per un
importo complessivo pari a 63.273 milioni di euro;
Vista la delibera di questo Comitato 18 dicembre 2008, n. 112, in
corso di registrazione alla Corte di conti, con la quale e' stata,
fra l'altro, aggiornata la dotazione del FAS alla luce dei
provvedimenti legislativi intervenuti dopo l'adozione della citata
delibera n. 166/2007, per un importo complessivo di 52.768 milioni di
euro disponibile per il periodo 2007-2013;
Vista la presa d'atto, da parte della Conferenza Stato-regioni
nella seduta del 26 febbraio 2009, dell'Accordo siglato tra il
Governo, le regioni e le province autonome il 12 febbraio 2009 con il
quale sono state fra l'altro definite, alla luce delle riduzioni
complessivamente apportate in via legislativa, le risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate disponibili in favore delle regioni e
province autonome, valutate in 27.027 milioni di euro e delle
Amministrazioni centrali, per un importo di 25.409 milioni di euro,
comprensivo dell'assegnazione di 7.356 milioni di euro a favore del
Fondo infrastrutture disposta con la richiamata delibera n. 112/2008
e di una prima assegnazione di 1.200 milioni di euro a carico delle
Amministrazioni centrali rinveniente dalla ricognizione prevista dal
citato art. 6-quater, la cui disponibilita' e' stata accertata dal
Ministero dello sviluppo economico nelle more della conclusione della
ricognizione medesima;
Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico n. 0006590
del 5 marzo 2009 con la quale, fra l'altro, viene ulteriormente
aggiornata la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate alla
luce delle riduzioni intervenute dopo l'adozione della predetta
delibera n. 112/2008, per un importo complessivo di 45.080,8 milioni
di euro (comprensivo della quota di 1.200 milioni di euro sopra
richiamata), con quantificazione delle risorse da assegnare a favore
delle Amministrazioni centrali (18.053 milioni di euro) e delle
Regioni e Province autonome (27.027 milioni di euro);
Considerato che la suddetta proposta prevede altresi' la
ripartizione dell'importo di 27.027 milioni di euro tra i singoli
Programmi di interesse strategico regionale e interregionale e gli
obiettivi di servizio, nonche' la modifica di alcuni principi della
citata delibera n. 166/2007;
Ritenuto di dover accogliere la proposta del Ministro dello
sviluppo economico al fine di corrispondere con urgenza alle esigenze
di intervento volte a fronteggiare la difficile situazione economica
che attraversa il Paese;
Delibera:
1. Aggiornamento della dotazione del FAS.
1. La dotazione del Fondo Aree Sottoutilizzate ammonta a 45.080,8
milioni di euro come illustrato nella seguente tavola 1:
----> Vedere da pag. 47 a pag. 48 <----
1.3 In conformita' a quanto previsto dall'Accordo Governo-Regioni
del 12 febbraio 2009, esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 26 febbraio 2009, le risorse regionali rinvenienti dalla
ricognizione di cui all'art. 6-quater, commi 1 e 2, della legge n.
133/2008 sono riassegnate alle medesime Regioni e Province autonome
secondo le seguenti modalita':
a) le risorse assegnate alle regioni e province autonome con le
delibere adottate fino al 31 dicembre 2006 non poste a copertura
delle riduzioni FAS con la delibera CIPE n. 112/2008, sono
riassegnate alle medesime regioni e province autonome dalla data di
adozione della presente delibera, in vista della sottoscrizione degli
APQ la cui istruttoria era stata sospesa a seguito dell'entrata in
vigore della legge n. 133/2008;
b) le risorse, pari a 276 milioni di euro, gia' poste a copertura
delle riduzioni apportate al FAS con la delibera n. 112/2008, saranno
riassegnate alle regioni interessate utilizzando le risorse originate
da disimpegni automatici previsti da precedenti delibere di questo
Comitato relative alla programmazione 2000-2006.
2. Modifica di alcuni principi della delibera n. 166/2007.
Alla luce delle innovazioni legislative introdotte in particolare
dall'art. 6-quinquies del decreto-legge n. 112/2008, la delibera di
questo Comitato n. 166/2007, fermo restando quanto di essa non
esplicitamente richiamato, e' cosi' modificata:
2.1 Le risorse del FAS assegnate con precedenti delibere di questo
Comitato che non abbiano dato luogo all'assunzione di impegni di
spesa giuridicamente vincolanti alle scadenze previste e che non
siano oggetto di revoca ai sensi dell'art. 6-quater del decreto-legge
n. 112/2008 sono revocate e considerate in detrazione dalle
assegnazioni gia' disposte con le medesime delibere, fatto salvo
quanto stabilito al precedente punto 1.3.b) in ordine all'importo di
276 milioni di euro.
2.2 Le risorse del FAS assegnate con la presente delibera per le
quali non risulteranno rispettate le scadenze per gli impegni di
spesa alle date indicate sono revocate.
2.3 Le risorse di cui al precedente punto 1 verranno riprogrammate
da questo Comitato, su proposta del Ministero dello sviluppo
economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito
del Quadro strategico nazionale e nel rispetto della ripartizione
delle risorse tra le macro-aree del Mezzogiorno e del Centro-Nord
nella misura, rispettivamente, dell'85% e del 15%.
2.4 L'approvazione e la diffusione dei DUP/DUSS non sono
presupposti necessari per il trasferimento delle risorse FAS. Le
Amministrazioni centrali presentano, entro il 30 giugno 2009, la
pianificazione degli interventi da realizzare con le risorse
assegnate, producendo una informativa specifica in cui siano
evidenziati, distinti per territorio, gli interventi che le
Amministrazioni stesse e le Agenzie ad esse collegate intendono
realizzare, non solo con le risorse aggiuntive, ma anche con le
risorse ordinarie di politica settoriale. Tale adempimento, in
coerenza con le previsioni del QSN, consente l'informativa alle
Amministrazioni coinvolte sulle ricadute territoriali degli
interventi realizzabili con l'impiego delle risorse disponibili.
2.5 Di norma l'attuazione dei Programmi attuativi nazionale e dei
Programmi attuativi interregionali si realizza attraverso lo
strumento dell'Accordo di programma quadro allorche' sia necessaria
la cooperazione interistituzionale sia tra diversi livelli di governo
che tra piu' Amministrazioni centrali e regioni, fermo restando
quanto disposto dal punto 2.4.1 della delibera di questo Comitato n.
166/2007;
2.6 Il contenuto minimo delle nuove Intese che dovessero essere
sottoscritte prima che si addivenga alla prevista revisione delle
Intese e degli APQ, fatto salvo quanto previsto dal punto 2.2 della
delibera di questo Comitato n. 166/2007, dovra' prevedere che per
ogni priorita' tematica siano almeno:
- sintetizzati e condivisi gli obiettivi strategici in comune tra
Governo e regione/provincia autonoma ed indicate le risorse nazionali
e regionali, comprese le relative fonti di finanziamento, da
programmare e gli Accordi di Programma Quadro da attivare;
- esplicitati gli obiettivi da perseguire attraverso modalita' di
intervento che non implichino forme di cooperazione istituzionale
nella fase di attuazione, con l'indicazione delle risorse nazionali e
regionali da programmare, comprese le relative fonti di
finanziamento;
- indicati gli obiettivi reciproci da assumere con riferimento
alle politiche ordinarie.
2.7 Le Intese devono avere un orizzonte temporale in linea con la
durata del QSN e la loro modifica o integrazione potra' essere
richiesta da una delle parti sottoscrittrici.
2.8 Nei Programmi attuativi FAS nazionali, interregionali e
regionali andranno necessariamente individuate le azioni cardine. Le
azioni cardine possono essere attuate attraverso la cooperazione
Stato-regioni. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 6-quinquies
della legge n. 133/2008 relativamente alla concentrazione delle
risorse, alle azioni cardine dovra' essere destinato almeno il 60%
delle risorse FAS assegnate nell'ambito della programmazione
2007-2013. Ogni azione cardine, ove si tratti di infrastruttura,
ovvero ogni singola componente progettuale infrastrutturale per gli
interventi complessi, dovra' disporre di un progetto preliminare
approvato sulla base del seguente schema:
- per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle azioni
cardine, entro il 31 dicembre 2010;
- per un ulteriore 40 per cento del valore complessivo delle
azioni cardine, entro il 31 dicembre 2012;
- per il rimanente 30 per cento del valore complessivo delle
azioni cardine, entro il 31 dicembre 2014.
Il mancato rispetto delle soglie indicate comporta la sospensione
momentanea del programma nelle more del raggiungimento delle soglie
stesse.
Ogni progetto preliminare approvato dovra' essere completo degli
elaborati e delle certificazioni previste dalla normativa. Di norma,
ogni azione cardine dovra' avere un costo superiore a 25 milioni di
euro. Per le azioni cardine di valore inferiore a 25 milioni di euro
dovra' essere dimostrata dall'Amministrazione competente l'effettiva
portata strategica del progetto con riferimento alla possibilita' di
conseguire gli obiettivi del programma, anche tenendo conto della
dimensione della dotazione finanziaria del programma stesso.
2.9 I Programmi attuativi FAS regionali ed interregionali sono
inviati dalle Amministrazioni responsabili al MISE - DSC per la
verifica di coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa. La
verifica e' effettuata, nei termini previsti dalla delibera 166/2007,
nel rispetto:
- dei criteri e alle regole generali della politica regionale
unitaria, compresa l'effettiva applicazione del principio di
partenariato istituzionale;
- della strategia del QSN;
- di quanto disposto dal comma 3 del citato art. 6-quinquies in
ordine alla concentrazione delle risorse su infrastrutture di
interesse strategico regionale e dalla presente delibera;
- degli obiettivi dichiarati;
- delle altre linee di intervento finanziate da altre risorse in
conto capitale nei medesimi ambiti.
2.10 Il MISE-DSC esamina i programmi di cui al precedente punto 2.9
definiti nell'originario valore stabilito dalla delibera di questo
Comitato n. 166/2007, collegando l'impegnabilita' annua delle somme
eccedenti l'assegnazione delle risorse ora effettuata (pari a circa
1.300 milioni di euro) alla sussistenza di maggiori risorse destinate
al FAS, a partire dal 2011, ovvero anticipatamente in un quadro di
finanza pubblica piu' favorevole, ovvero alla disponibilita' di
risorse gia' programmate e non utilizzate.
2.11 Entro trenta giorni dall'esame con esito positivo del
programma ricevuto, il MISE-DSC trasmette il programma a questo
Comitato per la relativa presa d'atto ai fini degli adempimenti di
sua competenza, anche alla luce di quanto disposto dall'art.
6-quinquies soprarichiamato.
2.12 In conseguenza della presa d'atto da parte di questo Comitato,
il MISE-DSC entro quindici giorni adotta il provvedimento con il
quale:
- lo Stato assume l'obbligazione per le quote annuali di risorse
FAS indicate nel programma stesso nei confronti della
Regione/Provincia autonoma, nel rispetto di quanto previsto dal
precedente punto 10, sia per gli strumenti di attuazione diretta che
per gli APQ, fermo restando che le erogazioni delle risorse saranno
disposte compatibilmente con le risorse disponibili sul FAS all'atto
del provvedimento;
- viene avviata la fase di cooperazione istituzionale per la parte
da attuarsi tramite APQ, la cui stipula consentira' l'utilizzo delle
risorse FAS ivi programmate;
- viene autorizzato l'utilizzo delle risorse FAS per la parte
attuata con strumenti diretti.
2.13 Le risorse di ogni Programma attuativo FAS relativo al QSN
2007-2013 destinate complessivamente alle azioni di cui al punto 4.2
della delibera n. 166/2007 sono programmate entro i seguenti limiti
calcolati sulla base dell'importo assegnato a ciascun programma dalla
medesima delibera n. 166/2007:
- A) fino a 500 milioni di euro: max 3,00%;
- B) quanto previsto per A + da oltre 500 milioni e fino a 2.000
milioni di euro: max 1,60%;
- C) quanto previsto per B + da oltre 2.000 milioni e fino a 4.500
milioni di euro: max 0,5%;
- D) quanto previsto per C + oltre 4.500 milioni: 0%.
Per i Programmi attuativi FAS gia' esaminati alla data della
presente delibera, in caso di programmazione eccedente i suddetti
limiti, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
provvedera' ad effettuare una raccomandazione specifica all'Autorita'
di gestione del programma, assegnando un opportuno lasso temporale
affinche' gli importi siano ricondotti alle percentuali indicate
senza pregiudicare l'azione amministrativa che, nell'assunzione delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti, avra' cura di tener conto dei
suddetti limiti piu' contenuti.
2.14 Sono ammissibili a finanziamento nei programmi FAS gli
interventi ed i progetti la cui spesa sia realizzata a partire dal 1°
gennaio 2007.
2.15 Per gli interventi ed i progetti inseriti nei programmi FAS
dovranno essere rispettati i seguenti termini per l'assunzione degli
impegni giuridicamente vincolanti:
- 10 per cento delle risorse FAS assegnate dalla presente
delibera, entro il 31 dicembre 2010;
- 40 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera,
entro il 31 dicembre 2012;
- 80 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera,
entro il 31 dicembre 2014;
- 100 per cento le risorse FAS assegnate dalla presente delibera,
entro il 30 giugno 2016.
Il conseguimento delle suddette soglie e' correlato alla
regolarita' dei trasferimenti delle risorse alle Amministrazioni
centrali ed alle Regioni e Province autonome.
La quota delle risorse non impegnata alle date indicate e'
automaticamente revocata e verra' riprogrammata da questo Comitato
con le modalita' e le procedure di cui al precedente punto 2.3.
2.16 L'Amministrazione beneficiaria delle risorse del Fondo aree
sottoutilizzate usate a copertura, anche parziale, degli interventi
dovranno dare pubblicita' a tale finanziamento. Il MISE-DSC con
apposita circolare disciplinera' le modalita' di applicazione di tale
procedura.
2.17 Per quanto non espressamente modificato dalla presente
delibera restano ferme le disposizioni di cui alla delibera n.
166/2007 richiamata in premessa.
Roma, 6 marzo 2009
Il Presidente: Berlusconi
Il segretario del CIPE: Micciche'
Registrata alla Corte dei conti il 5 giugno 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 226