CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 15 luglio 2009 

  Inserimento   dell'articolo  21-bis  nel  regolamento  interno  del
Consiglio Superiore della Magistratura. (09A08569)
(GU n.166 del 20-7-2009)

                            IL PRESIDENTE
                       DEL CONSIGLIO SUPERIORE
                         DELLA MAGISTRATURA

  Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195;
  Visto  il  testo  attualmente  vigente  del Regolamento interno del
Consiglio superiore della magistratura;
  Vista  la  delibera in data 2 luglio 2009 con la quale il Consiglio
superiore   della   magistratura   ha   inserito  l'art.  21-bis  del
Regolamento interno;

                              Decreta:

  Dopo  l'art.  21  del  Regolamento  interno e' inserito il seguente
articolo:
  «Art.    21-bis    (Procedura   per   gli   interventi   a   tutela
dell'indipendenza  e  del  prestigio  dei magistrati e della funzione
giudiziaria).   -  1.  Gli  interventi  del  Consiglio  a  tutela  di
magistrati o della magistratura hanno come presupposto l'esistenza di
comportamenti  lesivi  del  prestigio  e  dell'indipendente esercizio
della  giurisdizione  tali  da  determinare un turbamento al regolare
svolgimento o alla credibilita' della funzione giudiziaria.
  2.  Le  richieste  di  interventi  a  tutela  ai  sensi  del  comma
precedente  sono  trasmesse  dal  Comitato  di  Presidenza alla Prima
Commissione,   che   procede   alla   verifica  della  esistenza  dei
presupposti per l'avvio della relativa procedura.
  Quando  la  Commissione ritiene che i comportamenti segnalati siano
lesivi    del   prestigio   e   dell'indipendente   esercizio   della
giurisdizione,   tali   da  determinare  un  turbamento  al  regolare
svolgimento  o alla credibilita' della funzione giudiziaria, delibera
l'apertura   della   pratica   e   procede  all'istruttoria  ed  alla
formulazione della proposta da sottoporre all'Assemblea plenaria.
  La  deliberazione  di  apertura  della  pratica  e'  assunta  dalla
maggioranza dei componenti della commissione.
  3.  Se  non  viene  disposta  l'apertura  della  pratica,  la Prima
Commissione ne propone l'archiviazione.
  La  proposta  e'  depositata  presso  la  Segreteria  generale  del
Consiglio  e del deposito e' data tempestiva notizia al Presidente ed
a  tutti  i  componenti  del  Consiglio  superiore  con  la procedura
prevista  dall'art.  44,  comma  4, del presente Regolamento interno.
Decorsi  dieci  giorni  dalla  avvenuta comunicazione del deposito la
proposta si intende definitivamente approvata.
  Se  entro  dieci  giorni  dalla avvenuta comunicazione del deposito
almeno la meta' dei componenti del Consiglio fa richiesta di apertura
della  pratica, gli atti sono trasmessi alla Prima Commissione per la
trattazione   e   la   formulazione   della  proposta  da  sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea plenaria.».
   Roma, 15 luglio 2009
                             NAPOLITANO

                                     Il segretario generale: Visconti